Sentenza 15 maggio 2015
Massime • 1
Nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza.
Commentario • 1
- 1. Merce nel carrello non scannerizzata; reato pluriaggravato (Cass. 52827/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2015, n. 45172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45172 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2015 |
Testo completo
45 1 7 2/ 1 5 72 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1467 Maria Vessichelli - Presidente - Antonio Settembre PU - 15/05/2015 Alfredo Guardiano R.G. N. 48419/2014 Paolo Micheli Relatore - Ferdinando Lignola ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di CA IO, nato a [...] il [...] IS SÈ, nato a [...] il [...] PR NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 05/05/2014 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Il 05/05/2014, la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, in data 24/06/2013 ed all'esito Hوه di giudizio abbreviato, nei confronti di IO CA, MO IS e NO PR, imputati di concorso in furto pluriaggravato (nonché, il solo CA, di un ulteriore reato ex art. 75 del d.lgs. n. 159/2011, avendo egli commesso il furto di cui sopra violando le prescrizioni connesse ad una misura di prevenzione disposta a suo carico). Il fatto si assumeva realizzato nel primo pomeriggio del 20/08/2012 presso una tabaccheria, mediante la sottrazione dell'intero carico di sigarette e di denaro contante da un distributore automatico posto all'esterno dell'esercizio commerciale: detto distributore era stato danneggiato con un piede di porco, rinvenuto in loco. Le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza ivi allestito avevano consentito di riprendere il CA nell'atto di arrivare sul posto, dopo di che la telecamera di quell'impianto risultava essere stata spostata dal normale raggio di ripresa per effetto di un'azione meccanica operata dal basso (verosimilmente con un bastone o con un oggetto di simile lunghezza): malgrado ciò, lo strumento rilevava la presenza degli altri due coimputati, colti nell'effettuare continui spostamenti, come a controllare l'eventuale sopraggiungere di terzi. Come evidenziato dalla Corte territoriale, il IS, in particolare, veniva anche ripreso con una lunga asta in mano. Il PR, nelle sequenze, si mostrava muoversi circospetto in una vicina aiuola, in contatto visivo con gli altri». I tre prevenuti risultavano essere stati riconosciuti de visu dai Carabinieri che avevano visionato le immagini in parola. A fronte dei motivi di gravame, fondati sull'impossibilità di individuare nel CA, nel IS e nel PR i responsabili dell'azione delittuosa solo in base a quelle riprese, indicative di una loro mera presenza in prossimità del distributore, i giudici di appello rilevavano l'esistenza di «elementi del tutto rassicuranti sul concorso degli imputati nella commissione del furto e sulla realizzazione del delitto tra le ore 14:10 e le 14:12. Lo "spostamento" della telecamera si colloca infatti immediatamente dopo l'arrivo del CA, e dimostra un collegamento tra il suo arrivo e l'inizio dell'azione esecutiva;
la presenza di un complice, guidato nella sua azione dal medesimo, è ulteriormente provata dalla innaturale attenzione del CA nel muoversi fuori dal raggio di azione della telecamera evitando di essere ripreso. Ancora, la presenza di una lunga asta poco dopo in mano al IS appare ulteriormente indice di una condotta degli imputati intorno all'obiettivo rimasto privo di spiegazioni alternative. Quanto al PR, il suo stesso guardingo correlarsi, dopo essere sopraggiunto, alla posizione degli altri due è indice di attiva condotta concorsuale e non può pertanto discutersi di connivenza;
peraltro lo stesso, pur negando in sede di interrogatorio di garanzia la commissione del furto [...], ha insistito 2 sull'incontro casuale, mentre l'atteggiamento in cui viene ripreso (appostato in un'aiuola) non può in alcun modo correlarsi alla giustificazione fornita». La Corte messinese confermava infine la ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., considerando che il distributore si trovava comunque accessibile al pubblico e che il sistema di videosorveglianza consentiva soltanto una visione ex post di chi vi si fosse avvicinato. La parziale riforma della pronuncia di primo grado veniva pertanto disposta solo in ordine al trattamento sanzionatorio.
2. Il CA propone ricorso avverso la predetta pronuncia, con atto personalmente sottoscritto. Il ricorrente lamenta l'eccessività della pena inflitta, invocando il riconoscimento in suo favore delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (che assume gli siano state immotivatamente negate) e l'esclusione delle aggravanti in rubrica;
rilevato che a suo carico risulta irrogata una pena pari a circa il doppio rispetto a quella comminata ai presunti complici, malgrado la non applicazione della recidiva, il CA osserva che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere nei suoi confronti le aggravanti contestate. Egli, infatti, non aveva partecipato attivamente ad alcuna delle fasi del furto, e sulla sua persona non erano state rinvenute tracce od elementi di sorta riconducibili al reato.
3. Un ulteriore ricorso viene presentato, nell'interesse di entrambi i suoi assistiti, dal comune difensore del IS e del PR.
3.1 Con un primo motivo, la difesa dei suddetti imputati lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata, per non essere stati analizzati tutti i profili di gravame sollevati nei riguardi della decisione di primo grado. Come già obiettato in quella sede, infatti, la sola presenza sul posto - da ritenersi passiva, in difetto di dati di segno contrario - non avrebbe potuto costituire elemento di prova a carico dei ricorrenti, nulla essendo stato accertato circa la specifica dinamica dell'azione furtiva e degli autori della stessa.
3.2 Il secondo motivo di doglianza, strettamente collegato al precedente, mira a evidenziare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non potendosi gli indizi raccolti nei confronti del IS e del PR definire gravi, precisi e concordanti. Circa le ragioni della sua presenza nelle vicinanze della tabaccheria, il racconto del PR era stato peraltro riscontrato: egli aveva sostenuto di essere arrivato in quel luogo per prendere un caffè in un bar che aveva trovato chiuso, per poi salutare i coimputati incontrati per caso, e risultava accertato che il bar in questione osservava in effetti orario di chiusura. Anche l'atteggiamento dell'imputato, nelle fasi riprese dalla telecamera, rivelavano una A و 3 condotta del tutto normale e tranquilla, senza che ne emergessero i profili di un qualsivoglia concorso, vuoi materiale vuoi morale, all'eventuale furto da altri realizzato. Sulla posizione del IS, inoltre, vi era stato un evidente travisamento della prova: egli era stato ripreso nell'atto di brandire un'asta, ma ciò era accaduto solo dopo lo spostamento della telecamera, mentre appena pochi secondi prima le immagini registrate avevano colto l'imputato senza alcunché in mano - ad una certa distanza.
3.3 Con il terzo e quarto motivo, il difensore dei due ricorrenti deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 625 n. 7 e 61 n. 7 cod. pen., facendo rilevare: -- che un bene sottoposto ad apposite misure di vigilanze non può intendersi esposto alla pubblica fede (nella fattispecie, «il distributore scassinato era vigilato costantemente dalla presenza di telecamere, ivi apposte al fine di dotare la zona di specifiche misure antifurto idonee a tenere sotto controllo i movimenti dei clienti >>); - la mancanza di una qualunque motivazione, da parte dei giudici di merito, circa la configurabilità di un danno patrimoniale di particolare rilevanza, ipotesi che la casistica giurisprudenziale risulta avere negato anche in presenza di pregiudizi superiori a quelli verificatisi nel caso concreto.
3.4 L'ultimo motivo di ricorso si riferisce alla lamentata violazione dell'art. 62-bis cod. pen.: le circostanze attenuanti generiche, infatti, sarebbero state negate agli imputati in considerazione dei loro precedenti, quando invece il PR risulta del tutto incensurato ed il IS appare gravato da una sola condanna, per un fatto modesto ed assai risalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del CA deve reputarsi inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di doglianza. Le ragioni per cui, nei confronti dell'imputato, non avrebbero dovuto riconoscersi le circostanze aggravanti indicate (non contestate dal CA in punto di obiettiva ravvisabilità) sono infatti esposte avuto riguardo alla posizione soggettiva del ricorrente: tuttavia, pure ammettendo che egli non realizzò materialmente alcuna violenza sulle cose, e che nessuna traccia del reato de quo si rinvenne nella sua disponibilità, l'addebito mossogli a titolo di concorso rende pacifica la riferibilità anche a lui delle circostanze oggettive indicate in rubrica, A 4 del resto immediatamente correlate al compimento ed ai risultati evidenti della condotta criminosa. In ordine alla esclusione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., il CA si limita a stigmatizzare la presunta "arbitrarietà" della negazione delle attenuanti generiche, senza tuttavia offrire alcun elemento positivo da cui inferire che egli, al contrario, le avrebbe meritate.
2. Il ricorso della difesa del IS e del PR non può trovare accoglimento.
2.1 Quanto ai primi due motivi, gli argomenti ivi esposti tendono in realtà a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado. Sino alla novella introdotta con la legge n. 46 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte affermava pacificamente che al giudice di legittimità deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito fosse intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non potevano avere rilevanza le censure che si limitavano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non poteva essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (v., ex plurimis, Cass., Sez. IV, n. 4842 del 02/12/2003, Elia). I parametri di valutazione possono dirsi solo parzialmente mutati per effetto delle modifiche apportate agli artt. 533 e 606 cod. proc. pen. con la ricordata novella: in linea di principio, questa Corte potrebbe infatti ravvisare un vizio rilevante in termini di inosservanza di legge processuale, e per converso in termini di manifesta illogicità della motivazione, laddove si rappresenti che le risultanze processuali avrebbero in effetti consentito una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, purché tale diversa ricostruzione abbia appunto maggior spessore sul piano logico 5 (realizzando così il presupposto del "ragionevole dubbio" ostativo ad una pronuncia di condanna). Si è peraltro più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e [...], pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio» (Cass., Sez. V, n. 8094 dell'11/01/2007, Ienco, Rv 236540). E, proprio con riguardo al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", si è precisato che esso non ha comunque inciso sulla natura del sindacato della Corte di Cassazione in punto di motivazione della sentenza e non può, quindi, «essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello» (Cass., Sez. V, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv 254579). Nella fattispecie oggi in esame, al contrario, la difesa punta proprio a far rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 cod. proc. pen.; né può assumere significato la ricordata prospettazione di un travisamento dei risultati di alcune delle prove acquisite, essendosi recentemente ribadito che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova,desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio» (Cass., Sez. VI, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv 258774). Le censure prospettate nell'interesse del IS e del PR, invece, non possono sortire l'effetto indicato: la Corte di appello, nei termini logici sopra ricordati, ha precisato l'assoluta inspiegabilità del comportamento degli imputati se non direttamente correlato all'azione delittuosa, a fronte peraltro di elementi di evidente inconsistenza segnalati dai ricorrenti (il fatto che il bar vicino alla tabaccheria fosse chiuso doveva intendersi scontato ab initio, visto che altrimenti il furto sarebbe stato commesso dinanzi a potenziali testimoni, mentre la difesa neppure quantifica la generica "distanza" della posizione del IS rispetto alla 6 telecamera nel momento in cui venne ripreso senza ancora avere l'asta in mano). Perciò, in parte qua, le censure mosse dagli imputati riproducono ragioni già per costante discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e giurisprudenza di questa Corte il difetto di specificità del motivo -rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez. VI, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv 243838).
2.2 In ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che «nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza» (Cass., Sez. V, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv 248168). Orientamento al quale il collegio ritiene senz'altro di aderire, dal momento che come parimenti già spiegato nell'elaborazione giurisprudenziale - laddove un furto sia commesso in un luogo sottoposto a videosorveglianza, ma senza un operatore stabilmente demandato al controllo delle riprese, si rende soltanto possibile la conoscenza postuma delle immagini registrate dalla telecamera», che tuttavia «non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo»> (Cass., Sez. V, n. 6682 dell'08/11/2007, Manno, Rv 239095).
2.3 L'aggravante del danno patrimoniale rilevante, pur non risultando espressamente esclusa nel dispositivo della sentenza impugnata, deve intendersi oggetto di un implicito disconoscimento, attesa la decisione della Corte territoriale di rideterminare in melius le sanzioni inflitte agli imputati considerando si «il danno cagionato alla persona offesa», ma al contempo A 7 l'entità invero non rilevante del bottino>>. Tale conclusione appare avvalorata anche dalla quantificazione del trattamento sanzionatorio che, per il IS ed il PR, risulterebbe altrimenti al di sotto del minimo edittale;
stante la ricorrenza, in ipotesi, di entrambe le aggravanti di cui la difesa contesta la ravvisabilità, la pena detentiva minima da irrogare sarebbe stata pari ad anni 2 di reclusione (tenendo conto della riduzione dovuta alla scelta del rito abbreviato), mentre i due ricorrenti risultano essere stati condannati ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2.4 Quanto infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali quale fattore ostativo vale soltanto per il CA ed il IS, come già chiarito nella sentenza di primo grado, ma le circostanze de quibus appaiono negate anche (v. ancora la pronuncia del Tribunale, a pag. 5) in ragione della gravità palesata dalle «caratteristiche concrete del fatto», indicative di una pur rudimentale organizzazione. Va ricordato in proposito che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); è stato anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso>> (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del CA al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. Il rigetto dei ricorsi degli ulteriori imputati ne comporta a loro volta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. 49 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di CA IO, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di IS SÈ e PR NO, e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali. Così deciso il 15/05/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Paplo Micheli Шанеллиле Maria Vessichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 11 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise итеди 9