Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2010, n. 20759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20759 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/05/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1154
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2839/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) AL UA, N. IL 26/08/1975;
avverso la sentenza n. 295/2005 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale di Firenze del 30 giugno 2006, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere
contro
LI AL in ordine al delitto di lesioni in danno di UC ER per improcedibilità dell'azione penale essendo rimasto ignoto l'autore del fatto. Il Procuratore Generale ha dedotto la inosservanza della legge processuale.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale sono fondati.
In effetti il giudice di primo grado aveva rilevato che non si era mai proceduto ad una reale identificazione del LI mediante un documento di identificazione o l'espletamento di rilievi dattiloscopici o fotografici.
Premesso che l'imputato venne fermato dalla Polizia ferroviaria che procedette alla identificazione dello stesso raccogliendo le sue dichiarazioni, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 2, 13 giugno 2003, n. 37103, CED 226805), la identificazione dell'imputato deve ritenersi completa e valida sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite alla polizia giudiziaria, dal momento che l'ordinamento non impone l'espletamento delle procedure previste dall'art. 349 c.p.p., comma 2, se non in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle suddette dichiarazioni.
È stato, infatti, sottolineato (Cass., Sez. 2, 26 aprile 2000 - 7 luglio 2000, n. 8105) che la norma dinanzi citata non impone, come si desume dalla espressione può...ove occorra, l'espletamento dei rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. È appena il caso di notare che, come ha rilevato il Procuratore Generale, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato a mani proprie presso il domicilio dichiarato, circostanza questa che farebbe supporre la corretta identificazione dell'imputato. Infine è giusto ricordare che la formula di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalità, cosa che appariva possibile nel caso di specie compiendo gli opportuni accertamenti.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti vanno rimessi, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, trattandosi di ricorso immediato, alla Corte di Appello di Firenze per il relativo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010