Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Conf. sent. n. 10567/2014, n.m.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 8390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8390 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 02/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2419
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 52053/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO MA N. IL 16/03/1968;
avverso la sentenza n. 318/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per rimettersi gli atti alle Sezioni Unite in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3.10.12 la Corte di Appello di Palermo pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa in data 7.5.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo, con la quale MO AR era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7 per essersi impossessato di 18 DVD di cartoni animati prelevandoli dagli scaffali della libreria - cartoleria "IO", occultando la predetta merce in uno zaino,e in tal modo sottraendola alla proprietaria NZ RI RA - fatto acc. con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, in data 8.8.2005.
Per tale reato il primo giudice aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 62 c.p., n. 2,e considerata la recidiva,aveva inflitto la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e multa di Euro 270,00. la Corte riduceva la pena, determinandola, con concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 ritenuta equivalente all'aggravante, in mesi sei di reclusione Euro 150,00 di multa, e confermava nel resto il provvedimento impugnato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) la violazione di legge, inerente alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e art. 336 c.p.p. per carenza, illogicità della motivazione sul punto.
In particolare il ricorrente censurava la decisione, evidenziando che la merce oggetto di furto era dotata di placche antitaccheggio perfettamente efficienti, secondo quanto era dato desumere dalle deposizioni dei testi IO e GL.
Rilevava poi che resterebbe esclusa l'aggravante in esame secondo giurisprudenza di legittimità, ove risulti che la merce sottratta sia stata soggetta al costante controllo del personale di un esercizio commerciale.
Rilevava altresì che la denunzia resa da IO Vito, era priva del valore di una querela, mancando la manifestazione della istanza di punizione. Peraltro rilevava che la titolarità dell'esercizio commerciale era di NZ RI, moglie del IO. Per tali motivi chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
Invero, secondo quanto si evince dal testo del provvedimento impugnato il giudice di appello ha disatteso le richieste della difesa per escludere l'applicazione dell'aggravante contemplata dall'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 dando corretta motivazione circa l'esistenza dei presupposti che integrano l'aggravante in esame,in sintonia con il dettato giurisprudenziale di questa Corte, ivi opportunamente annoverato (Cass. Sez. 5, sentenza n. 579 del 2011-RV 24862) per cui deve ritenersi sussistente l'ipotesi aggravata del furto, ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 7 allorché l'azione delittuosa consista, come nel caso di specie, nell'impossessamento di merce prelevata dai banchi di vendita, ove si trovava esposta alla pubblica fede, pur se detta merce sia dotata di placche antitaccheggio, atteso che l'esistenza di un sistema diretto a segnalare l'avvenuta asportazione della res aliena, non vale a far ritenere assolutamente costante e continua la verifica del percorso realizzato dalle merci all'interno del magazzino, da parte del personale addetto ai controlli. La motivazione resa dalla Corte territoriale, deve in tal senso ritenersi esente dai richiamati vizi di legittimità.
Da tali rilievi deriva il superamento della censura avanzata con il secondo motivo di impugnazione,dato che il reato de quo risulta perseguibile di ufficio.
Consegue il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014