Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, cod. proc. pen.. (Fattispecie di intervenuta sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 22777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22777 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/05/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 949
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2645/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze;
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.10.2008 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di:
AM OP, nato in Senegal [...], in [...] al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter ascrittogli perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Marco Lepri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 20.10.2008 il Tribunale di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di AM OP in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter per avere detenuto per la vendita 97 CD musicali abusivamente riprodotti e privi del contrassegno della SIAE perché, essendo incerta l'identità dell'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato.
Proponeva ricorso per cassazione il PG denunciando violazione dell'art. 66 c.p.p. perché il codice di rito non impone alcuna attività di controllo e di riscontro sulle generalità dell'imputato, ma prevede soltanto l'accompagnamento facoltativo dello stesso negli uffici di polizia per il tempo necessario per l'identificazione.
Nella specie, la persona fisica era stata sicuramente identificata, mentre rimanevano incerte le sue generalità, sicché operava la norma di cui all'art. 66 c.p.p., comma 2, che, quando è certa l'identità fisica della persona, l'impossibilità di accertare le esatte generalità dell'imputato non pregiudica il compimento di alcun atto.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato.
Nella fattispecie il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per essere ignoto l'autore del reato nei confronti del AM che, fermato dalla Polizia, si era limitato a declinare le proprie generalità agli agenti di PG.
La statuizione è legittima perché emessa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 66 c.p.p. che consente di procedere penalmente soltanto quando sia certa l'identità fisica della persona.
Nel caso in esame tale accertamento, che competeva alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 349 c.p.p., comma 1, non è stato effettuato, stante che, pur essendo l'indagato privo di documenti e non fotosegnalato, nessuno dei rilievi previsti dai commi 2 e 2 bis, stesso art. è stato eseguito.
Non bastava, quindi, per ritenere certa l'identificazione il fatto che l'imputato, al momento della constatazione dell'illecito, avesse, nel verbale di dichiarazione di domicilio, dichiarato generalità perché le stesse, non sottoposte a verifica, non possono essere poste a base di una sicura identificazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 11 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010