Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 1
Non sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo 'antitaccheggiò, che assicura un controllo costante e diretto, incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.
Commentario • 1
- 1. Rapina: Interruzione temporale tra sottrazione e violenza esclude il reato complessohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2015, n. 20342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20342 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 28/01/2015
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 341
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 5498/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14/12/2012 dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Il difensore di TO RO ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza di condanna del suo assistito - dal Tribunale di Fermo, in data 15/12/2011 - per il delitto di furto aggravato, in ipotesi commesso presso un centro commerciale di Porto San Giorgio;
secondo l'assunto accusatorio, l'imputato si era impossessato di merce esposta per la vendita sugli scaffali dell'esercizio, riponendola in un carrello, quindi era uscito attraverso il varco riservato all'ingresso dei clienti, sprovvisto di apparati di rilevazione dei sistemi antitaccheggio. Con l'odierno ricorso si lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenze motivazionali della sentenza impugnata. La difesa argomenta che il TO, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, venne fermato dal personale addetto alla vigilanza quando si trovava ancora all'interno del supermercato: i sorveglianti, in particolare, erano rimasti entro un box dal quale avevano osservato tutti i movimenti dell'imputato, provvedendo a bloccarlo ben prima che egli giungesse nell'area destinata al parcheggio (il suddetto box si trovava subito dopo le casse). Ove fosse stato dato atto di tale decisiva circostanza, secondo il ricorrente. Sarebbe emersa come pienamente plausibile la ricostruzione offerta dal TO, che sostenne ab initio di non avere avuto l'intenzione di rubare alcunché, essendosi limitato ad appoggiare momentaneamente il carrello per telefonare alla moglie e farsi portare la carta di credito da lui dimenticata (tanto più che egli era stato effettivamente visto parlare al cellulare).
Ad avviso del difensore, inoltre, non sarebbero ravvisabili nel caso concreto le aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 2 e 7, non avendo il TO adottato alcun accorgimento di particolare scaltrezza per eludere gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a tutela del proprio patrimonio, e dovendosi considerare la costanza delle attività di controllo ad opera degli addetti alla vigilanza.
Trattandosi pertanto di un reato da ritenere procedibile a querela, sarebbe stato doveroso prendere atto del difetto di una valida istanza punitiva, nella fattispecie formalizzata solo dal direttore del supermercato (tale Rossi Duilio, non identificabile con la persona offesa strido sensu, ne' correttamente identificato), e senza che costui avesse specificato in base a quale titolo fosse legittimato a proporla.
Un ulteriore profilo di erronea applicazione della legge penale riguarderebbe poi la ravvisata ipotesi del furto consumato, atteso che - per le ragioni sopra ricordate - le cose mobili oggetto materiale della condotta non uscirono definitivamente dalla sfera di vigilanza del legittimo possessore, non avendo l'autore ancora instaurato sulle stesse una nuova e indipendente relazione di signoria di fatto. La tesi difensiva è che "anche nel caso di superamento delle barriere può applicarsi la disciplina del tentativo, qualora il personale abbia costantemente controllato l'agente, lo abbia inseguito e bloccato o, ancora, quando lo abbia inseguito e indicato per l'arresto in flagranza alle forze di polizia sopraggiunte sul luogo della sottrazione".
Il ricorrente lamenta infine il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (già ravvisate dal Tribunale) rispetto alle aggravanti in rubrica, come pure il diniego dell'ulteriore attenuante ex art. 62 c.p., n. 4: quanto alle prime, la Corte territoriale avrebbe posto l'accento apoditticamente su una presunta gravità del reato e sulla personalità dell'imputato (quando si tratta invece di un fatto bagatellare, con la sottrazione di beni per poco più di 400,00 Euro di controvalore, commesso da un soggetto gravato da un solo precedente, assai modesto e risalente), mentre il danno patrimoniale di speciale tenuità emergerebbe sia dalla qualità della merce asportata che dalla circostanza dell'immediata restituzione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il motivo di doglianza afferente il presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla prova della responsabilità del TO deve essere disatteso: già la sentenza di primo grado aveva infatti evidenziato come la condotta dell'imputato fosse consistita nel prelevare la merce dai banchi dell'esposizione per la vendita, riponendola in un carrello, nello stazionare in prossimità dell'uscita guardandosi intorno, quindi nell'uscire dal supermercato attraverso la porta riservata all'ingresso della clientela, non munita di sistema antitaccheggio. Tali circostanze di fatto, ribadite nella decisione oggi impugnata, non possono intendersi superate dalla mera allegazione difensiva secondo cui il TO si sarebbe improvvisamente reso conto di non disporre al momento della carta di credito che confidava di utilizzare per il pagamento: in quel caso, come correttamente segnalato dalla Corte territoriale, non troverebbe comunque spiegazione il contegno assunto dal ricorrente, non soltanto uscendo dal punto vendita (dove si sarebbe potuto trattenere nell'attesa che qualcuno lo raggiungesse con il denaro necessario all'acquisto, o con altri strumenti di pagamento) ma addirittura scegliendo di farlo attraverso l'unico accesso sprovvisto di allarme. 3. È invece fondata la censura concernente la ravvisabilità del tentativo, piuttosto che di una ipotesi di furto consumato. In ordine alla corretta qualificazione giuridica del reato contestato al TO, occorre prendere atto delle recenti indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza n. 52117 del 17/07/2014 (ric. P.g. in proc. Cukon): componendo un risalente contrasto interpretativo, il massimo organo di nomofilachia è infatti giunto all'affermazione del principio che "il monitoraggio nell'attualità dell'azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo". Una situazione siffatta, considerando quanto evidenziato nella motivazione delle pronunce di merito, risulta essersi verificata appunto nel caso di specie, dove il personale addetto alla sorveglianza provvide a monitorare "in diretta" il comportamento dell'imputato, organizzando di conseguenza la propria attività di controllo. Si legge infatti nella sentenza di primo grado che il TO riuscì a portare la merce sottratta fuori dal negozio, ma fu "raggiunto e fermato qualche metro fuori dall'esercizio", mentre la Corte di appello sottolinea come gli addetti alla vigilanza "non potevano insospettirsi della condotta del TO prima che questi si dirigesse fuori "saltando" le casse nel modo indicato, con la merce prelevata e non pagata: il che equivale a dire che quel comportamento elusivo fu percepito immediatamente, con il conseguente ed altrettanto subitaneo intervento del personale.
Non può dirsi, pertanto, che il ricorrente riuscì a realizzare una autonoma ed effettiva disponibilità delle res sottratte, il che impone la riqualificazione dell'addebito ai sensi degli artt. 56 e 624 c.p.. 3. In punto di circostanze aggravanti, è necessario precisare innanzi tutto che (come già chiarito dalla Corte marchigiana) la rubrica non reca alcuna contestazione ex art. 625 c.p., n. 2; quanto alla ipotesi di cui al n. 7 dello stesso art. 625, questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo secondo cui "non sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", che assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti" (Cass., Sez. 4, n. 11161 del 27/02/2014, Tricci, Rv 259223; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 2, n. 38716 del 25/09/2009, Lo Cascio). Nella motivazione della sentenza Tricci, con argomentazioni esaustive che il collegio non può che richiamare e fare proprie, si ricorda che "la ratio dell'aggravamento è rappresentata dalla esigenza di apprestare una tutela penale rafforzata per le cose mobili che, per necessità, consuetudine o per destinazione delle cose stesse, sono lasciate dal titolare di tali beni prive di una diretta ed effettiva custodia, permanentemente o per un determinato periodo di tempo. Agli effetti che qui rilevano, dunque, la "pubblica fede" non è considerata quale bene giuridico a sè stante, meritevole di una propria tutela penale, come avviene, appunto, nei reati contro la fede pubblica, ma unicamente in senso oggettivo, quale termine qualificativo del concetto di "esposizione". L'esposizione alla pubblica fede, pertanto, determina una condizione delle cose mobili, per la quale le stesse, anziché essere custodite da chi ne è titolare, ricevono protezione essenzialmente dal pactum fiduciae tra i consociati in ordine al rispetto della proprietà e del possesso altrui. Un vincolo etico - normativo, quindi, la dissoluzione del quale giustifica l'inasprimento della sanzione. Ciò spiega il rigore che ha ispirato il tradizionale orientamento secondo il quale l'aggravante in esame può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa, solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta, dovendosi invece ritenere inidonea a far venir meno la sussistenza della aggravante stessa una sorveglianza generica della polizia, o una sorveglianza che, per sua natura risulti necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altri (...). Ciò premesso, nel caso di esercizi commerciali dotati di dispositivi di allarme antitaccheggio, non appare dubitabile che a prescindere dalla libertà della amotio dal sito in cui gli oggetti sono esposti al pubblico, la relativa ablatio resti tuttavia assoggettata al controllo elettronico, predisposto come strumento di verifica operato dal titolare dei beni o dai relativi incaricati, proprio per impedire la sottrazione dei beni stessi senza la effettuazione del relativo pagamento (...). Il sistema di apporre alle merci in vendita la placca "antitaccheggio" esclude, infatti, che possa parlarsi di un congegno destinato a consentire una attività di sorveglianza saltuaria od eventuale, giacché il meccanismo di rilevazione elettronica permette, in concreto, una costante "tracciatura" del bene, senza alcuna soluzione di continuità, a seconda del numero e della ubicazione degli appositi strumenti di rilevazione;
così da permettere di segnalare immediatamente - esattamente come avverrebbe in ipotesi di diretto controllo visivo, personalmente effettuato dal proprietario o dagli addetti alla vigilanza - la abusiva asportazione degli oggetti dai banchi di vendita al momento del passaggio al varco, senza che ne sia stato effettuato il pagamento. Si è, quindi, al di fuori di una ipotesi di generica sorveglianza ambientale, per rientrare appieno nel concetto di controllo costante e diretto, seppure "a distanza", tale da escludere l'ipotesi di un "abbandono" delle cose alla "pubblica fede" degli avventori e dei clienti, cui la merce è stata offerta in vendita". Per contro, non appare conferente l'obiezione a tale argomentare opposta dall'orientamento contrario secondo cui "il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente (...) di monitorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell'aggravante in oggetto" (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 24862 del 25/02/2011, Leopoldo), atteso che, al fine di escludere l'aggravante, non rileva il fatto che la merce possa o meno essere seguita o tracciata nel percorso seguito, successivamente alla sua amotio dal suo luogo di esposizione (scaffale, cesta, o altro arredo simile) all'interno dell'esercizio commerciale e fino all'uscita, quanto il fatto che il sistema consenta - attraverso l'attivazione di un allarme sonoro in prossimità della barriera - di tempestivamente rilevare il passaggio delle merce non pagata e il correlato intervento di personale dell'esercizio addetto al controllo, in ciò comunque integrandosi quel controllo costante e diretto idoneo a impedire la ablatio della merce ossia il suo allontanamento dalla sfera di pieno controllo e dominio da parte dell'esercente, ciò che di per sè esclude la ricorrenza dell'aggravante. In tal senso nemmeno appare poi pertinente il paragone con l'impianto di antifurto installato in autovettura, atteso che questo, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene, laddove il sistema antitaccheggio, consentendo, come detto, il rilevamento della merce non pagata al di là della barriera delle casse ma pur sempre prima dell'uscita dal locale commerciale e dunque all'interno della sfera di controllo e di intervento del titolare o del personale addetto, è certamente idoneo a impedire la consumazione del furto".
Da quest'ultimo inciso, del resto, risulta evidente come la soluzione appena illustrata sia altresì coerente con gli approdi della giurisprudenza della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di furto consumato: ne' può assumere rilievo, nella fattispecie concreta, la presa d'atto che il TO utilizzò appositamente un'uscita che non risultava provvista di sistema antitaccheggio. Tale comportamento, comunque descritto in rubrica, avrebbe potuto semmai leggersi come integrante la diversa e parimenti ricordata aggravante ex art. 625 c.p., n. 2, per quanto non espressamente richiamata dal capo d'imputazione, ma ciò risulta oramai precluso dalla decisione della Corte territoriale, che ha inteso escludere la ravvisabilità della circostanza de qua (senza che, sul punto, vi siano state impugnazioni da parte del P.M.).
4.
Considerato che
nel caso oggi sub judice deve pertanto intendersi configurabile una ipotesi di furto semplice, in difetto di aggravanti di sorta, è necessario prendere in esame l'ulteriore motivo di ricorso concernente la ritualità della querela;
la censura difensiva è tuttavia infondata, dal momento che - proprio al fine di riconoscere al responsabile di un supermercato la legittimazione ad avanzare istanza punitiva - ancora le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (Cass., Sez., U., n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv 255975).
Sulla identificazione del Rossi, deve poi ricordarsi che "l'art. 337 c.p.p., comma 4, laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere - tra l'altro - alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo" (Cass., Sez. 4, n. 30044 del 22/02/2006, Scarpin, Rv 235170).
5. Infondato è parimenti il motivo di ricorso volto a contestare l'omesso riconoscimento della circostanza ex art. 62 c.p., n. 4; la Corte di appello precisa infatti che il valore complessivo dei beni riposti nel carrello dal TO ammontava ad oltre 450,00 Euro, mentre "la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sè della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res" (Cass., Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv 260201). Si palesa del tutto irrilevante, ai fini della ravvisabilità dell'attenuante in parola, il particolare che la refurtiva venne immediatamente restituita, anche perché detta restituzione non avvenne per scelta spontanea del TO ma a seguito del suo immediato controllo, quando ancora non se ne era impossessato in via definitiva.
6. Il trattamento sanzionatorio può essere rideterminato direttamente da questa Corte, dal momento che il computo dei giudici di merito quoad poenam risulta ancorato sui minimi edittali previsti per il ritenuto furto consumato, con successivo giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno contrario (mentre oggi l'esclusione di ogni aggravante impone la sola riduzione ex art. 62 bis c.p.). Muovendo pertanto dalla pena base minima, pari a mesi 6 di reclusione ed Euro 154,00 di multa, con la successiva riduzione massima per il tentativo si perviene a mesi 2 di reclusione ed Euro 52,00 di multa;
per effetto dell'ulteriore riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena finale sarà pari a mesi 1, giorni 10 di reclusione ed Euro. 35,00 di multa (va segnalato che il fatto risulta commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 94 del 2009, che ha portato ad Euro 50,00 il minimo ex lege quanto alla pena pecuniaria per le ipotesi delittuose).
Rimane fermo il beneficio della sospensione condizionale già concesso al TO con la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Qualificato il delitto come tentativo di furto semplice, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e determina la pena inflitta in mesi 1, giorni 10 di reclusione ed Euro 35,00 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015