Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
L'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata l'azione penale, potendosi, in seguito, pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite, nelle forme previste dall'art. 130 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2013, n. 17044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17044 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
44 17044/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.231 -Presidente Dott. GIULIANA FERRUA - Rel. Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. MARIA VESSICHELLI N. 21848/2012 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LY OY N. IL 27/05/1981 avverso la sentenza n. 763/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. g. Mazz che ha concluso per e shte Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensorAvv. Pasaris +4 FATTO E DIRITTO Propone ricorso per cassazione DL OY, di nazionalità nigeriana, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 9 dicembre 2011 con la quale è stata riformata, soltanto in punto di pena, la sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna in ordine al reato di lesioni personali volontarie aggravate in concorso, commesso il 13 agosto 2008, in danno di ON OY. Deduce 1) che difetterebbe la condizione di procedibilità riguardante l'esatta identificazione dell'imputata quale autore del reato, stante il dubbio sulle sue reali generalità; 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Queste sarebbero state negate senza la necessaria valutazione sull'inclinazione (o meno) dell'imputata a commettere nuovi reati e senza, altresì, considerare le difficili condizioni di vita della ricorrente nonché il fatto che essa stessa aveva subito gravi lesioni nel corso della vicenda;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel corso della udienza la difesa ha depositato una memoria. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Occorre dare preliminarmente atto della tardiva presentazione della memoria, della quale, dunque, non si tiene conto ai fini del decidere. Si è già osservato da parte della giurisprudenza di questa Corte che l'art. 611 cod. proc. pen. che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera di consiglio, si applica anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate (Rv. 194321; rv 196231; Rv. 203500; Rv. 228646; Rv. 252711; Rv. 252215). Quanto al ricorso originario, si rileva come la prima questione non sia apprezzabile. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nell'osservare, come correttamente evidenziato anche dal giudice dell'appello, che l'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora sia certa l'identità fisica della persona nei confronti della quale si procede, ma sorgano dubbi sulle sue esatte generalità, non può essere pronunciata nei suoi confronti sentenza di improcedibilità dell'azione penale per essere ignoto l'autore del fatto, ma è necessario procedere nei suoi confronti previo svolgimento degli opportuni accertamenti sulle sue esatte generalità ( Rv. 209143; Rv. 212179; Rv. 220489). In altri termini, l'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima nè la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", nè la dichiarazione di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del reato pur quando l'imputato sia poi risultato irreperibile (Rv. 235304; Conformi: N. 9936 del 1997 Rv. 208764, N. 1338 del 1998 Rv. 210256, N. 2700 del 1998 Rv. 212749, N. 8105 del 2000 Rv. 216522). L'orientamento, ricordato dal ricorrente, espresso dalle sentenze n. 10177 del 30/09/1997 e n. 5144 del 1997, deve ritenersi attinente ad un caso diverso da quello in esame, tenuto conto anche della lettera dell'art. 66 cpp che prevede come la impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudichi il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando si accerta l'identità fisica della persona. Quelle sentenze, invero, sembrano piuttosto attenere al caso in cui la impossibilità della attribuzione di esatte generalità si era accompagnata all'allontanamento fisico dell'imputato, con la conseguenza della mancanza, nei casi in questione, anche del requisito della certezza della identità fisica del colpevole. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili dal momento che consistono nella rappresentazione, da parte della difesa, di circostanze di fatto diverse da quelle che il giudice a quo ha invece ritenuto motivatamente essere decisive ai fini della statuizione sulla richiesta di attenuanti generiche e sul beneficio della sospensione condizionale della pena e che nulla hanno a che vedere con la mancata identificazione completa della imputata Nella sede di legittimità, infatti, non è consentito auspicare una diversa considerazione di circostanze favorevoli all'imputato ma soltanto lamentare l'eventuale vizio di motivazione che, tuttavia, non è configurabile quando il ragionamento del giudice appaia plausibile e giustificato in ordine alla selezione degli elementi ritenuti decisivi.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente il pagamento delle spese del procedimento. Roma 8 febbraio 2013 Ma r bell il Presidente il Consigliere estensore ер DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 12 APR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carnets Lanzuise cary nu x