Sentenza 27 febbraio 2014
Massime • 1
Non sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", che assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2014, n. 11161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11161 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 27/02/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 380
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 26674/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
IC RG N. IL 03/06/1965;
AI CE N. IL 10/04/1973;
avverso la sentenza n. 786/2012 TRIBUNALE di CREMA, del 25/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. CI GI e AI TA erano tratti a giudizio per rispondere del reato di furto di merce varia (bottiglie di liquore, amaro, birra, un biberon, una bottiglia di latte e una tazza) per un valore complessivo di Euro 143,27 dai banchi di vendita di un supermercato, aggravato dall'essere le cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede: fatto commesso in Crema il 12/10/2011.
Con sentenza del 25/01/2013, il Tribunale di Crema, esclusa la circostanza aggravante - risultando dalla querela la presenza nel supermercato di un sistema antitaccheggio - e riqualificato pertanto il fatto come furto semplice, dichiarava non doversi procedere, per difetto di querela.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione dell'aggravante contestata.
Rileva infatti che, da un lato, in punto di diritto, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, il sistema antitaccheggio presente sui capi non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in quanto non consente il controllo del percorso della merce ma solo una rilevazione acustica qualora il prodotto con le placche antitaccheggio passi attraverso i congegni che lo rilevano, dall'altro, in punto di fatto, non si evince comunque dalla motivazione della sentenza che i prodotti asportati fossero muniti dei detti dispositivi, dovendosi anzi escludere tale circostanza trattandosi, in prevalenza, di bottiglie di liquore e di birra su cui tale apposizione non è possibile. Deduce inoltre violazione dell'art. 526 c.p.p., per avere il giudice a quo ricostruito i fatti sulla scorta di una frase ("al di là della barriera antitaccheggio") contenuta in querela, atto presente agli atti del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. a) e non invece per acquisizione operata quale prova del suo contenuto, dandone atto verbale e conseguente lettura sull'accordo delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati.
3.1. Ritiene questo Collegio che, nel contrasto ravvisabile nella giurisprudenza di questa S.C. sulla questione della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, (fatto commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede), ove il furto abbia ad oggetto cose esposte all'interno di esercizio commerciale dotato di sistema antitaccheggio - per la tesi affermativa essendosi espresse Sez. 5^, n. 24862 del 25/02/2011, Leopoldo, Rv. 250914; Sez. 5^, n. 49640 del 02/10/2009, Porcelli, Rv. 245820; in senso contrario registrandosi invece le pronunce di Sez. 2^, n. 38716 del 25/09/2009, Lo Cascio, Rv. 245300; Sez. 5^, n. 39429 del 31/01/2005, Raimondo, non mass.; Sez. 4^, n. 7297 del 16/01/2004, Pino, non mass.; Sez. 4^, n. 46531 del 29/10/2003 - dep. 04/11/2004, Pino, non mass., nonché, incidentalmente, Sez. 4^ n. 35637 del 13/05/2009, Duna, non mass. - sia preferibile la soluzione negativa. Come infatti condivisibilmente evidenziato da ultimo dalla citata Sez. 2^, n. 38716 del 2009, "la ratio dell'aggravamento è rappresentata dalla esigenza di apprestare una tutela penale rafforzata per le cose mobili che, per necessità, consuetudine o per destinazione delle cose stesse, sono lasciate dal titolare di tali beni prive di una diretta ed effettiva custodia, permanentemente o per un determinato periodo di tempo. Agli effetti che qui rilevano, dunque, la "pubblica fede" non è considerata quale bene giuridico a sè stante, meritevole di una propria tutela penale, come avviene, appunto, nei reati contro la fede pubblica, ma unicamente in senso oggettivo, quale termine qualificativo del concetto di "esposizione". L'esposizione alla pubblica fede, pertanto, determina una condizione delle cose mobili, per la quale le stesse, anziché essere custodite da chi ne è titolare, ricevono protezione essenzialmente dal pactum fiduciae tra i consociati in ordine al rispetto della proprietà e del possesso altrui. Un vincolo etico - normativo, quindi, la dissoluzione del quale giustifica l'inasprimento della sanzione. Ciò spiega il rigore che ha ispirato il tradizionale orientamento secondo il quale l'aggravante in esame può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa, solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta, dovendosi invece ritenere inidonea a far venir meno la sussistenza della aggravante stessa una sorveglianza generica della polizia, o una sorveglianza che, per sua natura risulti necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altri (cfr, ad es. Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2006, P.M. in proc. Mocarski)". Ciò premesso, nel caso di esercizi commerciali dotati di dispositivi di allarme antitaccheggio, non appare dubitabile che a prescindere dalla libertà della amotio dal sito in cui gli oggetti sono esposti al pubblico, la relativa ablatio resti tuttavia assoggettata al controllo elettronico, predisposto come strumento di verifica operato dal titolare dei beni o dai relativi incaricati, proprio per impedire la sottrazione dei beni stessi senza la effettuazione del relativo pagamento. Come nota ancora il precedente citato, ®il sistema di apporre alle merci in vendita la placca "antitaccheggio" esclude, infatti, che possa parlarsi di un congegno destinato a consentire una attività di sorveglianza saltuaria od eventuale, giacché il meccanismo di rilevazione elettronica permette, in concreto, una costante "tracciatura" del bene, senza alcuna soluzione di continuità, a seconda del numero e della ubicazione degli appositi strumenti di rilevazione;
così da permettere di segnalare immediatamente - esattamente come avverrebbe in ipotesi di diretto controllo visivo, personalmente effettuato dal proprietario o dagli addetti alla vigilanza - la abusiva asportazione degli oggetti dai banchi di vendita al momento del passaggio al varco, senza che ne sia stato effettuato il pagamento. Si è, quindi, al di fuori di una ipotesi di generica sorveglianza ambientale, per rientrare appieno nel concetto di controllo costante e diretto, seppure "a distanza", tale da escludere l'ipotesi di un "abbandono" delle cose alla "pubblica fede" degli avventori e dei clienti, cui la merce è stata offerta in vendita".
Per contro non appare conferente l'obiezione a tale argomentare opposta dall'orientamento contrario secondo cui "il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente, dunque, di monitorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell'aggravante in oggetto" (così in motivazione Sez. 5^, n. 24862 del 2011, cit.), atteso che, al fine di escludere l'aggravante non rileva il fatto che la merce possa o meno essere seguita o tracciata nel percorso seguito, successivamente alla sua amotio dal suo luogo di esposizione (scaffale, cesta, o altro arredo simile) all'interno dell'esercizio commerciale e fino all'uscita, quanto il fatto che il sistema consenta - attraverso l'attivazione di un allarme sonoro in prossimità della barriera - di tempestivamente rilevare il passaggio delle merce non pagata e il correlato intervento di personale dell'esercizio addetto al controllo, in ciò comunque integrandosi quel controllo costante e diretto idoneo a impedire la ablatio della merce, ossia il suo allontanamento dalla sfera di pieno controllo e dominio da parte dell'esercente, ciò che di per sè esclude la ricorrenza dell'aggravante.
In tal senso nemmeno appare poi pertinente il paragone con l'impianto di antifurto installato in autovettura, atteso che questo, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene, laddove il sistema antitaccheggio, consentendo, come detto, il rilevamento della merce non pagata al di là della barriera delle casse ma pur sempre prima dell'uscita dal locale commerciale e dunque all'interno della sfera di controllo e di intervento del titolare o del personale addetto, è certamente idoneo a impedire la consumazione del furto (v. in tal senso Sez. 2^, n. 8445 del 05/02/2003, ove condivisibilmente si evidenzia che "un connotato di "effettività"... deve caratterizzare l'impossessamento quale momento consumativo del delitto di furto, rispetto al semplice momento sottrattivo, con la conseguenza che l'autonoma disponibilità del bene potrà dirsi realizzata solo ove sia stata correlativamente rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercitava il detentore", da ciò derivando che "in caso di oggetti esposti per la vendita in un esercizio commerciale ai quali sia stata applicata la cosiddetta placca antitaccheggio, il titolare del bene non può dirsi ne perda il possesso se non dopo il superamento o l'elusione dell'apparato destinato ad operare il relativo controllo").
3.2. Ciò precisato, in via generale, sulla (non) configurabilità dell'aggravante predetta in presenza di sistemi elettronici antitaccheggio, deve tuttavia rilevarsi che la sentenza impugnata risulta inficiata da vizio di motivazione proprio in punto di sussistenza del presupposto di fatto cui è imprescindibilmente legata l'esclusione nei termini detti dell'aggravante: ossia in ordine alla estensione dell'efficacia del sistema antitaccheggio considerato anche alla merce oggetto del furto.
È del tutto evidente, infatti, che a tal fine non è sufficiente la sola esistenza di una barriera antitaccheggio ma è necessario che il furto ricada anche su beni per i quali quella barriera può attivarsi, ossia che si tratti di beni dotati di placche antitaccheggio (cosa che non può indifferentemente presumersi con riferimento a tutti i beni presenti all'interno del negozio commerciale dotato del predetto sistema, essendo notorio che per lo più non ne sono dotati i beni di minor valore ovvero quelli che per le loro caratteristiche fisiche non ne consentano una sicura e non facilmente amovibile apposizione).
Al riguardo la sentenza impugnata tace del tutto, dovendosi sul punto rilevare una dirimente carenza motivazionale.
3.3. È invece infondata l'ulteriore censura con la quale il P.G. ricorrente denuncia violazione di norma processuale nella quale sarebbe incorso il giudice a quo per avere desunto il convincimento circa l'esistenza nel luogo del fatto contestato di una barriera antitaccheggio da una frase contenuta in un atto inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. a). È ben vero che, trattandosi - secondo quanto ritenuto in sentenza - di dichiarazione proveniente da soggetto non avente la veste di persona offesa, ne' munito di valida delega, e pertanto non legittimato a proporre querela, deve escludersi che l'atto in questione possa essere qualificato come querela (tant'è vero che il giudice a quo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto di querela) e che lo stesso deve piuttosto intendersi quale notizia di reato contenente dichiarazioni rese da persona informata dei fatti (cfr. Sez. 1^, n. 4502 del 10/11/1997, Venturelli, Rv. 210409), come tale non rientrante tra gli atti di indagine acquisibili al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.. Nondimeno, non essendovi stata tempestiva opposizione al suo inserimento agli atti del fascicolo del dibattimento, l'utilizzazione che del suo contenuto viene fatta in sentenza a fini probatori non incorre in violazione dell'art. 526 c.p.p.. 3.3.1. Secondo consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, infatti, l'erroneo inserimento di atti, legittimamente assunti, nel fascicolo per il dibattimento non determina di per sè la loro inutilizzabilità.
Per conseguire tale risultato processuale, la parte interessata deve proporre la relativa eccezione tempestivamente e, cioè, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., comma 2, ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
In mancanza, l'atto è pienamente utilizzabile ai fini del decidere, salvo che sia stato acquisito con un procedimento contrario a divieti legislativi (art. 191 c.p.p.), ciò che però non è neppure ipotizzato dal ricorrente (v. Sez. 3^, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806; Sez. 4^, n. 33387 del 08/07/2008, Kofler, Rv. 241573; Sez. 2^, n. 23608 del 11/05/2006, La Barbera, Rv. 234904).
3.3.2. Nè la dedotta nullità può farsi conseguire dalla mancata lettura del contenuto dell'atto o dalla sua omessa indicazione ai sensi dell'art. 511 c.p.p., commi 2 e 5. Ed invero, la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 c.p.p., di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso ne' apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall'art. 178 c.p.p.. Tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti e facendosi, d'altra parte, riferimento sia nell'art. 191 che nell'art. 526 c.p.p., al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un'attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento (v. in tal senso, Sez. 1^, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf, Rv. 232443; Sez. 1, n. 36290 del 16/05/2001, Celotti, Rv. 219742; Sez. 3^, n. 12866 del 25/10/2000, Onoyivwe, Rv. 217599; Sez. 4^, n. 7895 del 15/07/1996, Tesser, Rv. 206795).
4. In ragione delle considerazioni che precedono, e segnatamente del rilievo svolto al par. 3.2, deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Brescia, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014