Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.
Commentario • 1
- 1. Povertà non autorizza al furto (Cass, 12860/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2014, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
le 64 1 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO BEVERE - Presidente - N. 3400/2014 Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - - Consigliere - N. 18476/2013 REGISTRO GENERALE Dott. GERARDO SABEONE Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA NO N. IL 27/05/1966 avverso la sentenza n. 515/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 12/10/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Gabriele Mazzotta, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. AR ET propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 12 ottobre 2012, che confermava la decisione del locale Tribunale, Sezione Distaccata di Rutigliano, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto dagli articoli 81, 624, 625 n. 7 del codice penale, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si era impossessato di sette bottiglie di alcolici prelevandole da un supermercato. In conseguenza di ciò era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il AR deducendo, tra l'altro, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 codice penale.
3. La Corte d'Appello ha ritenuto infondate le censure confermando la decisione impugnata.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, formulando un unico motivo con riferimento alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza della predetta aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'unico motivo l'imputato lamenta mancanza, insufficienza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. Secondo la sentenza della Corte territoriale, nell'esercizio commerciale veniva esercitata una vigilanza generica e, quindi saltuaria ed eventuale. Al contrario, secondo il ricorrente, la norma andrebbe interpretata nel senso della predisposizione, da parte del proprietario, degli strumenti necessari per evitare la sottrazione della merce, non anche come vigilanza assidua e costante. Infatti, l'aggravante dell'esposizione della fede pubblica è una circostanza oggettiva che ricorre ogni volta il proprietario della cosa non abbia apprestato tutti gli accorgimenti necessari.
2. Preliminarmente va rilevato che il fatto, nella sua materialità, va correttamente qualificato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p., ricorrendo l'ipotesi di delitto 5 tentato alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto.
3. La Corte d'Appello, nella decisione impugnata, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di chi si impossessi, superando la barriera delle casse, di alcuni beni prelevati dai banchi di vendita, occultandoli sulla propria persona, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (Sez. 5, n. 41327 del 10/07/2013 - dep. 07/10/2013, Caci, Rv. 257944). A tale opinione si contrapponeva altro indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la condotta deve essere qualificata nei termini di furto tentato atteso che, rispetto al momento della sottrazione, sarebbe l'effettivo impossessamento del bene a segnare il passaggio dal mero tentativo al delitto consumato;
possesso che si realizza allorché la persona offesa perda il controllo diretto della merce asportata.
4. Le Sezioni Unite della Corte Suprema, in esito all'udienza del 17 luglio 2014, investite della questione «se la condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato, allorché l'autore sia fermato dopo il superamento delle casse, senza aver pagatola merce prelevata» hanno affermato il principio secondo cui la condotta in oggetto «è qualificabile come furto tentato».
5. La decisione, pertanto, va annullata sul punto, per la rideterminazione della pena da parte della Corte d'Appello, confermando la ritenuta sussistenza dell'unico episodio delittuoso.
6. La doglianza relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. è infondata. La Corte d'Appello, condividendo quanto sostenuto dal primo giudice, ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia rilevando che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, c.p. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006 - dep. 11/10/2006, P.M. in proc. Mocarski, Rv. 235223).
7. La Corte territoriale, con motivazione giuridicamente incensurabile e logica, ha correttamente rilevato che pochi giorni prima l'imputato era riuscito ad asportare tre bottiglie di champagne e ciò ha consentito al giudice di merito di ritenere, così come evidenziato dal Tribunale, che la sorveglianza, anche se assicurata da telecamere a দল circuito chiuso, non fosse continua, ma saltuaria. Infatti, nel caso in esame, l'operatore addetto alla vigilanza si era accorto dell'imputato, avendolo riconosciuto nell'autore del furto dei giorni precedenti e, da quel momento, lo aveva tenuto sotto controllo, ma aveva notato solo l'impossessamento di parte della refurtiva e ciò, come rilevato correttamente dalla Corte d'Appello, è in linea con i principi giurisprudenziali in premessa.
8. In conclusione, attesa la diversa qualificazione del fatto in termini di tentativo, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello per la determinazione della pena.
P.Q.M.
Qualificato il fatto a norma degli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per la determinazione della pena. Così deciso in Roma il 14/11/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Bevereཆ༩༠༡༠༠ཝ་ Gabriele Positanoatrie D DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 FEB 2015 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canela Lanzuise ou jus