Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", poiché quest'ultimo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla "res".
Commentario • 1
- 1. Esposizione a pubblica fede e sorveglianza video o con guardie giurate (Cass. 16353/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
4 35/ 1 6 35 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Paolo Bruno Presidente -U.P.- 30.6.2015 Sentenza N. 2331 dott. Gerardo Sabeone dott. Alfredo Guardiano Relatore- dott. Angelo Caputo R.G.N. 50100/2014 dott. Ferdinando Lignola ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EF OA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Reggio Calabria il 10.7.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 10.7.2014 la corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza con cui il tribunale di Reggio Calabria, in data 5.10.2010, aveva condannato EF OA alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 7), c.p.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla ritenuta circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, da escludersi alla luce della presenza di placche antitaccheggio allarme sonoro e personale di vigilanza posto prima dell'uscita dell'esercizio, con conseguente improcedibilità, in quanto la querela risulta presentata da un soggetto non legittimato, vale a dire da un addetto alla portineria dell'esercizio commerciale, sia alla mancata riduzione della pena in considerazione dell'ipotesi di tentativo.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'indicato contrasto giurisprudenziale colto dalla ricorrente appare più apparente che reale. Come è noto, infatti, in tema di furto, l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, (che ove effettivamente verificatasi impone, inoltre, di qualificare la condotta illecita in termini di tentativo e non di furto consumato: cfr. Cass., sez. U. 17.7.2014, .n. 52117, rv. 261186), non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed 2 eventuale, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità con assunto unanime (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 14.11.2014, n. 6416, rv. 262663). Orbene non appare revocabile in dubbio che, come affermato da autorevole e condivisibile dottrina, premesso che per "pubblica fede" deve intendersi il sentimento di rispetto verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa incustodita, che rimane comunque soggetta ad un maggior rischio di sottrazione, in ciò giustificandosi l'aggravamento della pena, tale circostanza aggravante risulta integrata in tutti i casi in cui un numero indeterminato di persone possa entrare in contatto con la res, indipendentemente dalla natura del luogo - pubblico, aperto al pubblico o privato, ma accessibile senza particolari ostacoli - in cui la res stessa è collocata. Pertanto l'aggravante di cui si discute risulta integrata ogniqualvolta l'azione criminosa sia diretta all'impossessamento di beni esposti al pubblico sui banchi di un esercizio commerciale, pur se dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", quando tale dispositivo, consistendo di norma nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non sia in grado di assicurare il continuo controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, quel controllo a distanza necessario per escludere l'esposizione della merce alla pubblica fede. Infatti, in questo caso, l'espediente di difesa del bene consiste solo nella rilevazione acustica della merce ove sia stata occultata al passaggio alle casse e, dunque, sottratta al pagamento. Il sistema di funzionamento, ove attivo solo in uscita, non consente, dunque, di monitorare il percorso della merce dal banco 3 di esposizione sino alle casse e non presenta (come accaduto nel caso in esame, in cui dalla denuncia allegata al ricorso si evince con chiarezza che l'allarme suonò nel momento in cui l'imputata stava attraversando la barriera antitaccheggio, situata oltre le casse e prima dell'uscita), pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell'aggravante in oggetto. Si consideri, d'altronde, che, in caso di strappo della placca o di indebita disattivazione, in qualsiasi modo, del suo funzionamento, la res può essere tranquillamente portata fuori dall'esercizio commerciale, sfuggendo in tal modo all'impianto di rilevazione", (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 31.10.2014, n. 10535, rv. 262683). In conclusione va ribadito che l'aggravante della esposizione a pubblica fede può essere esclusa soltanto nel caso in cui sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale, come quella verificatasi nel caso in esame, in cui il particolare meccanismo antitaccheggio di cui era dotata la merce oggetto dell'azione predatoria non ne ha assicurato una vigilanza continua e diretta da parte del personale del supermercato dove si è svolta la condotta illecita. Ciò consente di ritenere i beni sottratti dalla EF come cose esposte alla pubblica fede, per cui correttamente la corte territoriale ha ritenuto configurabile la suddetta aggravante, così come non si dubita che essa ricorra nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il 4 conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (cfr. ex plurimis Cass., sez. 5^, 19/10/2011, n. 44119, rv. 251130). Manifestamente infondato, pertanto, risulta il rilievo sulla mancanza di una valida querela, trattandosi pacificamente, una volta riconosciuta la menzionata circostanza aggravante, di delitto perseguibile d'ufficio. Anche I'ultimo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (cfr. Cass., sez. V, 15/10/2013, n. 3526, rv. 258461). A tale principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando come "non costituisce vizio di motivazione il fatto di non aver indicato preliminarmente la pena che sarebbe stata applicata per la fattispecie consumata" e concludendo per la congruità della pena inflitta (pari a mesi quattro di reclusione e ad euro 200,00 di multa), rispetto ad una pena ipotizzabile in caso di consumazione pari ad un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa, tenuto conto che non era possibile partire dalla pena minima risultante dal giudizio di equivalenza tra le attenuanti concesse e la ritenuta aggravante a causa dei plurimi precedenti 5 penali specifici risultanti a carico dell'imputata (cfr. pp.
2-3 della sentenza impugnata).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30.6.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente ماس DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise us 6