Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il tentativo di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la tentata sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di capi di abbigliamento dotati di placche antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.
Commentario • 1
- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 10535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10535 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3187
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 17358/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.N.C. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, sezione minorenni di Catania, in data 14.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. STERLINO Salvatore, del Foro di Catania, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 14.12.2012 la corte di appello di Catania, sezione minorenni, confermava la sentenza con cui il tribunale per i minorenni di Catania, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, in data 15.2.2012, aveva condannato F. .N.C. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2) e n. 7), per essersi impossessato, con altri soggetti, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e con violenza, consistita nello staccare le placche antitaccheggio, al fine di trarne profitto, di numerosi capi di abbigliamento, scarpe, borse, orologi e giocattoli, per un valore complessivo di 439,04 Euro, prelevandoli dagli scaffali e dagli espositori di un supermercato, con le circostanze aggravanti di avere usato violenza sulle cose, nonché di avere commesso il fatto in più di tre persone e su cose esposte per consuetudine e per destinazione alla pubblica fede.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili, lamentando, in particolare: 1) la mancata concessione del perdono giudiziale, che non si giustifica, avendo omesso la corte territoriale di considerare una serie di elementi favorevoli all'imputato, quali l'incensuratezza del F. all'epoca dei fatti;
la confessione resa;
la presa di coscienza dell'errore compiuto, in uno al comportamento serbato nel corso del giudizio di primo grado;
il positivo percorso di rivisitazione critica, intrapreso dall'imputato, quale emerge dalla relazione dell'I.P.M. del 9.11.2011, estrinsecatosi nella volontà del minore di impegnarsi in futuro nell'attività lavorativa svolta dal padre;
2) l'insussistenza del delitto di furto consumato, dovendosi ricondurre la condotta dell'imputato al paradigma normativo del furto tentato, in quanto il F. ed i suoi complici sono stati seguiti per tutto lo svolgimento dell'azione delittuosa, dai Carabinieri presenti sul posto, attraverso le telecamere del servizio di sicurezza interno del supermercato;
3) l'impossibilità di configurare la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7), con riferimento all'asportazione della cd. "placche antitaccheggio", circostanza la cui sussistenza è, comunque, esclusa dalla sorveglianza esercitata sui beni oggetto dell'azione criminosa in forma diretta e continua dal proprietario o da persona da quest'ultimo preposta alla vigilanza;
4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 98 c.p., con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, art. 114 c.p.; 5) l'applicazione della disciplina del reato continuato, di cui non sussistono i presupposti, trattandosi di un'unica azione criminosa e non di una pluralità di condotte illecite;
6) la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato oggetto di diversa sentenza di condanna.
3. Il ricorso è parzialmente fondato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso.
Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento della Suprema Corte, ai fini della concessione del perdono giudiziale ovvero della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito esercita un potere discrezionale senza che il criterio di scelta, dell'uno o dell'altro beneficio, possa essere suscettibile di scrutinio di legittimità. A tal fine, tuttavia, è necessario che tale scelta si riveli sorretta da una adeguata e congrua motivazione, scevra da vizi logici e che dia conto della ritenuta opportunità di rafforzare il progetto di ravvedimento dell'imputato grazie all'effetto deterrente indotto dal rischio di dover scontare la pena sospesa in caso di nuova condanna (cfr. Cass., sez. 6^, 31/10/2013, n. 16017 ). Il riconoscimento del beneficio del perdono giudiziale, pertanto, non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato connesso a determinati presupposti ma è rimesso - al pari della sospensione condizionale della pena - al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'unico obbligo di indicare adeguatamente le ragioni della propria scelta evidenziando, in considerazione della "ratio" e della finalità dell'istituto, anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., od altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto (cfr. Cass., sez. 5^, 30/09/2013, n. 573 , rv. 258710). Il relativo giudizio, come è stato opportunamente osservato, è particolarmente pregnante, avendo ad oggetto una personalità, quale è quella del minore, ancora in formazione, in cui, dunque, di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell'incensuratezza (di per sè riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quantomeno) le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (cfr. Cass., sez. 1^, 30/10/2008, n. 45080 ). Orbene la corte territoriale, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, si è attenuta a tali principi, sottolineando come osti al riconoscimento del perdono giudiziale la mancanza di un reale progetto di ravvedimento dell'imputato, richiamando il contenuto delle relazioni in atti, da cui emerge l'assenza di una piena e soddisfacente rivisitazione critica della condotta serbata da parte del minore, e l'insufficienza dell'intervenuta confessione, correttamente ritenuta una scelta necessitata, in quanto imposta dall'avvenuta sorpresa dell'imputato nella flagranza del reato. Rispetto a tale limpido argomentare i rilievi critici del ricorrente si risolvono in censure di merito, tali da non evidenziare nessuna violazione di legge o vizio logico della motivazione, dovendosi, peraltro, rimarcare la violazione, da parte del ricorrente stesso, anche del principio della cd. "autosufficienza" del ricorso, che impone la trascrizione integrale ovvero l'allegazione degli atti di cui si eccepisce la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito, con riferimento alla relazione dell'I.P.M. in precedenza indicata.
5. Fondato, invece, deve ritenersi il motivo di ricorso sub. n. 2). Al riguardo va rilevato come, in un recente arresto, la Corte di Cassazione, nella sua espressione più autorevole, risolvendo un rilevante contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio, cui questo Collegio ritiene di doversi uniformare, secondo cui in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della mercè ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. U. 17.7.2014, n. 52117, rv. 261186).
Ed infatti, come affermato, con motivazione assolutamente condivisibile nell'arresto delle Sezioni Unite Penali ora citato, appare difficilmente confutabile - e il dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di veruna apprezzabile obiezione - che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.
Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. Orbene tali caratteristiche hanno contraddistinto la condotta dell'imputato, come accertata dalla corte territoriale. Evidenzia, infatti, il giudice di secondo grado, nel procedere alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, che le telecamere del circuito interno di sorveglianza del supermercato hanno consentito ai Carabinieri, occasionalmente presenti nella centrale operativa del supermercato, di seguire lo svolgersi dell'intera azione del F. , il quale, entrato nell'esercizio commerciale con la madre, la zia, la convivente del fratello e tre bambini, prima aveva accompagnato la madre e la zia nel reparto abbigliamento, dove avevano prelevato alcuni capi, mettendoli nel carrello, per poi recarsi, in compagnia dell'intero gruppo, nel reparto giocattoli, dove l'imputato, servendosi delle sbarre del carrello, aveva staccato le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento, mentre le donne avevano provveduto a riporre vestiti e scarpe in alcuni zaini, del pari prelevati dagli scaffali ed ai quali pure erano state rimosse le placche antitaccheggio, procedendo, in questa fase, il F. a staccare le suddette placche da un paio di scarpe, che aveva messo in uno zainetto, consegnandolo ad uno dei bambini;
infine l'intero gruppo, abbandonato il carrello, aveva superato le casse, senza far attivare nessun segnale di allarme, stante la rimozione dei dispositivi antitaccheggio, dirigendosi verso l'uscita, dove tutti erano stati fermati e tratti in arresto dai Carabinieri (cfr. pp. 1 e 5 della sentenza impugnata).
6. Una volta escluso, dunque, che la condotta del F. possa integrare gli estremi del furto consumato, non potendosi affermare, per le ragioni esposte, che egli abbia instaurato sui beni prelevati dagli scaffali un'effettiva signoria, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva in questione, resta da sciogliere l'ulteriore quesito se sia o meno configurabile, pur in presenza di una diversa qualificazione giuridica del fatto da delitto consumato in tentativo, la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7). Al riguardo si osserva che, come affermato da autorevole e condivisibile dottrina, premesso che per "pubblica fede" deve intendersi il sentimento di rispetto verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa incustodita, che rimane comunque soggetta ad un maggior rischio di sottrazione, in ciò giustificandosi l'aggravamento della pena, tale circostanza aggravante risulta integrata in tutti i casi in cui un numero indeterminato di persone possa entrare in contatto con la res, indipendentemente dalla natura del luogo - pubblico, aperto al pubblico o privato, ma accessibile senza particolari ostacoli - in cui la res stessa è collocata.
Tanto premesso ritiene il Collegio di aderire all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'aggravante di cui si discute risulta integrata ogniqualvolta l'azione criminosa sia diretta all'impossessamento di beni esposti al pubblico sui banchi di un esercizio commerciale, pur se dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.
Infatti, in questo caso, "l'espediente di difesa del bene consiste solo nella rilevazione acustica della merce ove sia stata occultata al passaggio alle casse e, dunque, sottratta al pagamento. Il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente, dunque, di monitorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell'aggravante in oggetto. Si consideri, d'altronde, che, in caso di strappo della placca o di indebita disattivazione, in qualsiasi modo, del suo funzionamento, il capo di abbigliamento può essere tranquillamente portato fuori dall'esercizio commerciale, sfuggendo in tal modo all'impianto di rilevazione", (cfr., con particolare riferimento all'ipotesi del tentativo di furto aggravato, Cass., sez. 5^, 2.10.2009, n 49640 , rv. 245820, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 5^, 2.10.2013, n. 8390 , rv. 259047; Cass., sez. 5^, 25.2.2011, n. 24862 , rv. 250914). Non sussiste, pertanto, alcuna incompatibilità ontologica tra il tentativo di furto e la contestazione dell'aggravante della esposizione a pubblica fede, che può essere esclusa soltanto, come è stato opportunamente evidenziato, nel caso in cui sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr. Cass., sez. 5^, 20.9.2006, n. 34009 , rv. 235223; Cass., sez. 5^, 21.10.2008, n. 44157 , rv. 241690), come quella verificatasi nel caso in esame, in cui, come sottolineato dalla corte territoriale, la presenza dei Carabinieri nella sala operativa in cui erano collocati i monitor che consentivano il controllo video a distanza di quanto accadeva nei locali del supermercato, era stata del tutto occasionale, non risultando, pertanto, il suddetto impianto di videosorveglianza di per sè idoneo ad impedire lo spossessamento dei beni messi in vendita negli scaffali. Ne consegue che, al pari dei dispositivi antitaccheggio, anche la videosorveglianza allestita all'interno del supermercato dove si è svolta l'azione criminosa del F. , deve ritenersi inidonea ad assicurare una vigilanza continua e diretta sulle cose esposte negli scaffali, che, quindi, devono ritenersi comunque esposte alla pubblica fede, così come non si dubita che ricorra la menzionata circostanza aggravante nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (cfr. ex plurimis Cass., sez. 5^, 19/10/2011, n. 44119 , rv. 251130).
7. La fondatezza del secondo motivo di ricorso, assorbe in sè tutti gli ulteriori rilievi sul trattamento sanzionatorio, che, una volta qualificato il fatto come tentativo di furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, n. 2), n. 5) e n. 7), dovrà essere rideterminato, anche con riferimento al profilo dell'applicazione della disciplina della continuazione. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla sezione minorenni della corte di appello di Catania, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere, comunque, passata in giudicato la sentenza oggetto di ricorso nei confronti del F. , in relazione a tutti gli altri profili diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
Il parziale accoglimento del ricorso, comporta che il F. non sia condannato al pagamento delle spese del procedimento. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come tentato furto aggravato, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, sezione minorenni, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015