Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima nè la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", nè la dichiarazione di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del reato pur quando l'imputato sia poi risultato irreperibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2005, n. 29558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29558 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Х 29558 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/11/2005
SENTENZA
N. 1.961 105 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SIRENA PIETRO ANTONIO PRESIDENTE
CONSIGLIEREst 1. Dott. CONZATTI ALESSANDRO REGISTRO GENERALE
N. 038663/2002 11 2. Dott. PODO CARLA
П 3. Dott. CASUCCI GIULIANO
4. Dott. TAVASSI MARINA ANNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO 了
TRIBUNALE di FIRENZE
nei confronti di:
N. IL 07/12/1973 1) AR DODA
avverso SENTENZA del 19/03/2002
TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CONZATTI ALESSANDRO Udito il pubblico Urinisters in fessoria del SP. & dottor Giovanni D'Angelo, zenvio. l'ammllamento rentache ha sudluss for
Motto il difensore designate d'ufficio, Avv. Augelo Sibilio del Foro di Roma, che conclude rimettendosi alla decisione della corte-
Riferents, in fate ein diritto
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Argomentava il giudice che l'imputato, persona extracomunitaria e clandestina, al momento dell'accertamento del fatto da parte dei Carabinieri di Scandicci, non venne sottoposto a fotografia segnaletica, così che le generalità dichiarate e riportate nel decreto di citazione a giudizio non erano attendibili, né potevano essere accertate, non essendo state verificate in sede di indagini né essendo presente al giudizio l'imputato quale persona fisica. Il giudice ne traeva la conclusione di un'incertezza dell'identità fisica della persona, pregiudicante la possibilità di compiere qualsiasi atto del processo e in specie l'emissione di una sentenza di condanna, che poteva riguardare una persona diversa esistente, oppure una persona non esistente, ove le generalità fossero frutto di invenzione: così che, configurandosi un dubbio insormontabile in ordine alla effettiva responsabilità di una persona (male) identificata, né essendovi certezza della mancanza di responsabilità, l'unica decisione consentita era quella di assoluzione per non aver commesso il fatto>>, ex art. 530, comma
2, c.p.p.
Ricorre "per saltum" (art. 569 c.p.p.) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione dell'art. 66 c.p.p. In sostanza lamenta il P.G. che l'identificazione dell'imputato effettuata dalla Polizia Giudiziaria, in tutti i casi in cui non è consentito l'arresto in flagranza o il fermo, sulla base delle sue stesse dichiarazioni, non essendo stato in grado il medesimo di esibire validi documenti
(l'imputazione concerne la ricettazione di un modulo di patente internazionale contraffatto, apparentemente rilasciato dalle autorità albanesi, e utilizzato previa contraffazione ottenuta con l'apposizione sul modulo di una sua fotografia e delle sue generalità), sia stata ritenuta bisognosa di riscontro e quindi insufficiente per la declaratoria di responsabilità. Da un lato le affermazioni dell'imputato vanno considerate vere fino a prova contraria (la falsità non può essere presunta, in quanto contemplata in reati specifici, ex artt. 495, 496 c.p.), dall'altro l'art. 66, comma 1, c.p.p. attribuisce la responsabilità della indicazione dei dati anagrafici all'imputato stesso, stabilendo che comunque è sufficiente ai fini del processo l'identità fisica dell'imputato, mentre eventuali errori sul punto contenuti nella sentenza possono essere emendati con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 66, comma 3, c.p.p.).
Né il mancato esercizio dei poteri conferiti alla P.G. nell'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, qualora
-2- sussistano “sufficienti elementi" per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti forniti alle forze dell'ordine (accompagnamento negli uffici per il tempo strettamente necessario all'identificazione e comunque non oltre le dodici ore: art. 349, comma 4, c.p.p.) consente una diversa conclusione, perché non è possibile un accompagnamento coattivo del fermato nè assicurare coattivamente la presenza fisica dell'imputato al processo, così da consentire una pronuncia ex art. 66, :
comma 2, c.p.p.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Sotto il primo aspetto, l'assoluzione dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto>> è consentita (altrimenti traducendosi in violazione della legge processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) solo nell'ipotesi in cui manchi o sia dubbia la coincidenza tra la persona dell'imputato e l'autore del reato, indipendentemente dalle generalità con le quali il medesimo risulta agli atti del processo, per l'insuperabile contraddizione tra la premessa, l'autore ignoto, e la pronuncia tipica nei confronti di un imputato identificato, mentre si risolve in un vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), e quindi nella conversione in appello del ricorso “per saltum" (Cass. 10004/97 rv 209014) allorchè concerne la manifesta illogicità dell'argomento adottato dal giudice a giustificazione del mancato accertamento della reale identità dell'autore del fatto.
Sotto il secondo aspetto, non si ravvisano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le norme procedimentali non impongono alcuna attività di controllo o di riscontro, ma prevedono soltanto l'accompagnamento (non obbligatorio: Cass. 8105/00, rv 216522) dell'imputato negli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione;
più ancora, quando sia certa l'identità fisica dell'imputato, la sua identificazione può avvenire, in sentenza, sia sulla base delle generalità anagrafiche, sia sulla base di altre indicazioni personali (art. 546, lett. b), c.p.p.). A conferma di tale interpretazione, va ricordato che l'indicazione in sentenza delle generalità e/o delle diverse indicazioni personali dell'imputato non è prescritta a pena di nullità generale e assoluta, tale sanzione essendo riservata alla mancanza degli elementi essenziali del dispositivo e alla mancanza della sottoscrizione del giudice (art. 546, comma 3, c.p.p.)"
(Cass. 2700/99, p.u. 06.11.98, PG/Kamara, non massimata sul punto).
Discende da tale ragionamento che la formula di assoluzione adottata dal giudice nel caso in esame non aver commesso il fatto di reato>> si attaglia propriamente all'ipotesi in cui la persona chiamata a rispondere penalmente non corrisponda, certamente o probabilmente, alla persona dell'autore del reato, quali che siano le generalità con le quali essa è indicata agli atti del processo (Cass., sent.cit., rv 212749), mentre nel diverso caso in cui la persona fisica chiamata a rispondere del fatto sia
-}- stata identificata con certezza -perché, ad esempio, colta in flagrante, come è accaduto nel caso di specie- e tuttavia ne rimangano incerte le generalità, trova applicazione il secondo comma dell'art. 66 c.p.p., secondo il quale "l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona". Resta da chiarire se, in caso di ritenuta incertezza o falsità delle generalità della persona fisica, il giudicante debba addivenire, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., alla dichiarazione di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del reato, restando libero il P.M. di effettuare nuove indagini e di promuovere nuovamente l'azione penale contro l'autore del fatto, una volta compiutamente generalizzato (in tal senso, Cass. rv
212749, cit.; 10177/97 rv 209637: soluzione peraltro esclusa allorchè l'attribuzione delle generalità alla persona sia avvenuta in un atto formale, come l'interrogatorio dell'imputato, espletato alla presenza del difensore di fiducia, da Cass., rv 216522, cit), o allorchè il giudice debba procedere all'accertamento della responsabilità e alla eventuale condanna sulla base dell'identificazione avvenuta tramite le generalità dichiarate dall'imputato alla polizia giudiziaria, seppure non seguite dall'espletamento delle procedure di cui all'art. 349 c.p.p ("ex pluribus", Cass. 37103/03, rv 226805; 7854/98 rv 211356).
Ed invero al termine identità fisica>> non può che attribuirsi il significato di identità tra la persona nei cui confronti è stato istaurato il processo e quella che si giudica (così come nell'art. 81 dell'abrogato codice di rito: Cass. 217/95, PG/Liti).
Ritiene il Collegio che non sia consentito ritenere ignoto l'autore del reato unicamente per la mancata identificazione dello stesso a causa delle erronee dichiarazioni anagrafiche, allorchè sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti è iniziata l'azione penale (Cass. 1338/98 rv 210256), anche quando l'imputato sia risultato poi irreperibile (Cass. 9936/97 rv 208764).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma, il 17.11.2005.
Gille Il Consigliere estensore.
II PRESIDENTE. .
Il Cancelliere. CANCELLERIA USRATO WO
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4 SET. 2006