Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 6587
CASS
Sentenza 19 ottobre 2016

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Ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti"), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003, costituiscono illecito trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche, sia la condotta di utilizzazione di dati che fuoriesca dalla sfera personale e domestica dell'agente e che in quanto tale non può essere ritenuta riconducibile a "fini esclusivamente personali", sia la condotta che, pur realizzata per fini esclusivamente personali, consista nella diffusione dei dati, ancorchè in forma non sistematica. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la "sistematicità" costituisce, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto citato, un requisito della comunicazione e non anche della diffusione che, in quanto modalità estesa di propagazione del dato, realizza sempre un "vulnus" alle esigenze di protezione del dato personale).

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  • 1Trattamento illecito dati personali: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 6587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6587
Data del deposito : 19 ottobre 2016

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