Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 2
Ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti"), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003, costituiscono illecito trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche, sia la condotta di utilizzazione di dati che fuoriesca dalla sfera personale e domestica dell'agente e che in quanto tale non può essere ritenuta riconducibile a "fini esclusivamente personali", sia la condotta che, pur realizzata per fini esclusivamente personali, consista nella diffusione dei dati, ancorchè in forma non sistematica. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la "sistematicità" costituisce, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto citato, un requisito della comunicazione e non anche della diffusione che, in quanto modalità estesa di propagazione del dato, realizza sempre un "vulnus" alle esigenze di protezione del dato personale).
Commentario • 1
- 1. Trattamento illecito dati personali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 6587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6587 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
065 87-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ACR Sent. n. sez. 2240 Silvio Amoresano - Presidente - -CC 19/10/2016 Luca Ramacci Gastone Andreazza R.G.N. 53117/15 Alessio Scarcella Carlo Renoldi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN AO, nata a [...] il [...]; nel procedimento n. 43104/14 nei confronti di TO OM, nato a [...] il [...], UO IC, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Jacoviello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di rituale richiesta formulata, in data 9/06/2014, da parte del Pubblico ministero procedente, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nonostante l'opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa il 27/06/2014, dispose, con decreto pronunciato de plano in data 18/08/2014, l'archiviazione, ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., del procedimento penale n. 3474/14 iscritto, a carico di OM TO e di IC UO, in relazione al delitto di cui all'art. 167 del D.lgs. n. 196 del 2003 ai danni di AO IN. ST aveva denunciato come i due indagati avessero diffuso alcune informazioni personali, concernenti dati sulla ял sua situazione sanitaria e bancaria, ad alcuni dipendenti della società che gestiva la casa di cura Villa dei Fiori in occasione di un'assemblea nel corso della quale tali dati erano stati discussi e fatti oggetto di un documento, sottoscritto dagli intervenuti a quel consesso;
documento successivamente prodotto in giudizio, in allegato ad una memoria riconvenzionale, nella causa di diritto del lavoro che aveva visto opposti SA CO, madre della stessa IN, e la società menzionata (di cui TO era il legale rappresentante e UO, il patrocinatore nella causa giuslavoristica). Secondo il Giudice per le indagini preliminari, invero, le indagini suppletive consistenti nelle assunzioni testimoniali (di SA CO e dell'avv. Lorenzo Ioele sulle motivazioni/circostanze del possesso/esibizione della documentazione prodotta nel giudizio civile ad opera degli odierni indagati) e nell'acquisizione di documentazione depositata agli atti del suddetto giudizio, richieste dalla persona offesa e necessarie a pena di inammissibilità ex art. 410 cod. proc. pen., sarebbero state irrilevanti, in quanto non suscettibili di incidere sulle risultanze già acquisite e, in ogni caso, di riverberarsi sui profili giuridici della vicenda ritenuti significativi e, in ogni caso, posti alla base del provvedimento di archiviazione. Da un lato, infatti, la propalazione dei dati personali riferibili a AO IN non avrebbe avuto le caratteristiche di sistematicità, richieste per l'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 193 del 2003 (cd. Codice della privacy). Dall'altro lato, dal momento che la comunicazione sarebbe avvenuta "in sede giudiziaria per fini difensivi in senso lato", la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, avrebbe escluso che l'utilizzo delle informazioni in questione potesse costituire violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
2. Con atto depositato in data 11/09/2015, la persona offesa ha presentato ricorso per cassazione avverso il predetto decreto, deducendo, attraverso due distinti motivi di impugnazione, la violazione di norme processuali penali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 409, comma 6 e 127, comma 5, cod. proc. pen. e in relazione all'art. 410 cod. proc. pen.; nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale in relazione all'interpretazione accolta della fattispecie contemplata dall'art. 167 del D.lgs. n. 196 del 2003. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice avrebbe provveduto all'archiviazione della notitia criminis senza procedere in contraddittorio tra le parti, erroneamente valutando come irrilevanti le ulteriori acquisizioni istruttorie richieste. E configurando la decisione de plano una compressione dei diritti di difesa, essa dovrebbe ammettersi solo in situazioni limite, non estensibili 2 ем discrezionalmente da parte del giudice, nelle quali l'atto richiesto sia insuscettibile di un qualche sviluppo procedimentale. Inoltre, secondo la ricorrente, nella specie non sarebbe stato compiuto alcun atto di indagine, sicché nessuna risultanza investigativa già acquisita avrebbe rischiato di essere "sterilmente ricalcata dalle richieste contenute nell'opposizione". In ogni caso, il giudice non avrebbe potuto dichiarare de plano l'archiviazione, in presenza di opposizione da parte della persona offesa, sulla base di una valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa, ad esempio ritenendo l'insussistenza, in diritto, del reato ipotizzato né sull'esito dell'investigazione suppletiva o sulle fonti di prova indicate dalla stessa persona offesa. Con riferimento, invece, al secondo motivo di ricorso, concernente la ritenuta non configurabilità del delitto de quo, la ricorrente ha rilevato come la condotta indicata nella querela non consistesse nell'aver utilizzato dati personali nel procedimento davanti al Giudice del lavoro, quanto nell'averli messi a disposizione "ad una pletora indistinta di individui" estranei al procedimento in questione, i quali avevano successivamente interloquito sugli stessi, sottoscrivendo documenti confluiti nella menzionata controversia. Tale condotta, opina ancora la ricorrente, configurerebbe una ipotesi di "diffusione" penalmente rilevante, rispetto alla quale non sarebbe ipotizzabile un utilizzo dei dati per fini esclusivamente personali.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 6/05/2016 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sottolineando per un verso come le ragioni dell'archiviazione attengano a profili di diritto, sicché le richieste investigazioni suppletive sarebbero superflue, non incidendo sulla quaestio juris;
e, per altro verso, come le stesse indagini richieste sarebbero non congruenti con l'allegazione, comunque generica, relativa alla circostanza della visione, da parte di numerosissimi dipendenti della Casa di cura Villa dei Fiori, della documentazione medica e bancaria dell'opponente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. In punto di diritto, questa ha Corte ha già in passato rilevato (v. Sez. 3, n. 24536 del 20/03/2013, dep. 5/06/2013, P.O. in proc. Milardi, Rv. 255457; Sez. 2, n. 38534 del 23/09/2008, dep. 10/10/2008, P.O. in proc. Rudelli e altri, Rv. 241467; Sez. 6, n. 47457 del 3/11/2003, dep. 11/12/2003, P.O. in proc. ignoti, Rv. 227829) che l'esercizio da parte del giudice per le indagini preliminari del potere interdittivo all'accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ove 3 сем avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto dell'art. 409, commi 1, 2 e 6, e dell'art. 410 cod. proc. pen. da tempo affermata da questa Corte Suprema (v. Sez. Un., n. 2 del 14/02/1996, dep. 15/03/1996, p.c. in proc. Testa ed altri, Rv. 204135). Ciò in quanto l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale. Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, per cui a fronte dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve, di norma, provvedere a fissare l'udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l'indagato e la parte lesa, sulla richiesta del pubblico ministero. Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due soli casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409, comma 1 cod. proc. pen.) o quando la parte offesa non abbia ottemperato all'onere, imposto a pena d'inammissibilità (art. 410, comma 1, cod. proc. pen.), di indicare i temi dell'investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Il che vuol dire che la sanzione di inammissibilità viene a connotarsi in termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla mancata tempestiva opposizione e che la delibazione di ammissibilità è pregiudiziale a quella del merito. Di conseguenza, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale qui condiviso (cfr. Sez. 6, n. 4905 del 8/01/2016, dep. 5/02/2016, P.O. in proc. P., Rv. 265915; Sez. 5, n. 8890 del 15/12/2014, dep. 27/02/2015, P.O. in proc. Bazzoli e altri, Rv. 263419; Sez. 5, n. 6442 del 25/11/2014, dep. 13/02/2015, P.O. in proc. Galasso, Rv. 263194; Sez. 5, n. 7437 del 27/09/2013, dep. 17/02/2014, P.O. in proc. Ricciardi e altro, Rv. 259511; Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, dep. 08/01/2014, P.O. in proc. De Michele, Rv. 258667; Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013, dep. 21/10/2013, P.O. in proc. Iacovone, Rv. 257236; Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013, dep. 20/03/2013, P.O. in proc. c/ ignoti, Rv. 255500; Sez. 4, n. 34676 del 22/06/2010, dep. 24/09/2010, P.O. in proc. D'Aleo e altro, Rv. 248085 Sez. 5, n. 48665 del 25/09/2009, dep. 18/12/2009, P.O. in proc. Granaiola e altri, Rv. 245813; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, dep. 09/05/2009, P.O. in proc. Lucente, Rv. 243852; Sez. 4, n. 14456 del 14/02/2007, dep. 06/04/2007, P.O. in proc. Fantini, Rv. 236200), ogni valutazione di merito anche apoditticamente enunciata come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti" con la quale si postula una valutazione сем prognostica di merito non può avere ingresso nella verifica dell'idoneità dell'atto introduttivo al rito camerale, che dunque è illegittimo qualora il giudice, invece di deliberare sull'ammissibilità dell'opposizione e di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, valuti il merito della richiesta in ordine alla fondatezza dell'ipotesi di reato (si vedano, per l'opposto minoritario indirizzo, che invece ammette la valutazione, da parte del giudice, circa la potenzialità dimostrativa da parte delle prove indicate nell'opposizione stessa: Sez. 6, n. 4905 del 8/01/2016, dep. 5/02/2016, P.O. in proc. P., Rv. 265915; Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014, dep. 18/11/2014, P.O. in proc. Bartolacci, Rv. 261675; Sez. 5, n. 26809 del 17/04/2014, dep. 20/06/2014, P.O. in proc. Gulli' ed altro, Rv. 260571; Sez. 5, n. 21929 del 6/05/2010, dep. 8/06/2010, P.O. in proc. Lacosta ed altro, Rv. 247354; Sez. 5, n. 5661 del 17/01/2005, dep. 14/02/2005, P.O. in proc. Cassese, Rv. 231298).
4. Ciò premesso in via di principio, sì osserva che - nella fattispecie in il provvedimento impugnato, emesso de plano, ha dichiarato esame l'opposizione inammissibile muovendo, nella sostanza, dalla considerazione della non configurabilità del reato, una volta esclusa la quale è stata parimenti esclusa anche la rilevanza delle investigazioni suppletive richieste. In altri termini, la delibazione sull'ammissibilità dell'opposizione, anziché costituire atto presupposto, è stata sostanzialmente preceduta dalla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero, condizionando il giudizio di irrilevanza del supplemento di indagine, sulla base di una impostazione giuridica delle questioni sottese alla vicenda processuale che, invece, l'opposizione intendeva porre in discussione: il che non è consentito in sede di archiviazione de plano.
5. Giova, peraltro, osservare che l'affermazione, compiuta dal primo giudice, secondo cui l'utilizzazione in giudizio dei dati personali della querelante sarebbe del tutto lecita, finisce per cogliere soltanto uno dei profili di ipotizzata violazione della normativa, dal momento che la querela presentata concerneva, altresì, l'avere messo a disposizione i dati personali (tra cui certificazioni mediche e dati bancari) ad una collettività indistinta di persone, le quali, senza essere parti nel procedimento giudiziale tra la stessa CO e la società che gestiva Villa dei Fiori, ne avevano preso visione e si erano successivamente pronunciate con dichiarazioni circa i contenuti dell'atto difensivo presentato dalla CO, poi confluite tra gli atti della controversia di lavoro. In questo modo, definita la piattaforma fattuale oggetto della querela, deve rilevarsi che se per un verso appare corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui non costituisce violazione della disciplina in tema di protezione dei dati personali il loro utilizzo in un giudizio al fine di far valere o difendere un diritto processuale (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. 1, n. 21612 del 20/09/2013, Rv. 62802901), per altro verso il giudice per le indagini preliminari ha richiamato 5 ем la previsione dell'art. 5, comma 3 del decreto (secondo cui "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione"), senza chiarire per quale motivo fosse configurabile, nella specie, una ipotesi di uso esclusivamente personale del dato e non, al contrario, una utilizzazione che fuoriusciva dalla sua sfera personale e domestica. Ma soprattutto, quand'anche avesse ritenuto che l'uso dei dati fosse stato personale, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la diffusione del dato personale (definita dall'art. 4, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 196/2003 come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione") dovesse essere necessariamente realizzata attraverso una forma di sistematica propalazione dell'informazione, laddove, nella previsione del citato art. 5, la sistematicità costituisce requisito della comunicazione e non anche della diffusione, che in quanto modalità estesa di propagazione del dato, realizza, sempre, un vulnus alle esigenze di protezione del dato personale, consentita soltanto in presenza di altri e più forti interessi.
6. Consegue alle argomentazioni che precedono, l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio, per l'ulteriore corso, al Tribunale di Nocera Inferiore.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma, il 19/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente cam bodi Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB 2017 IL CANCELLIERE NA AR 6