Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2014, n. 6442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6442 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 1589
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 13502/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
NI SA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino il 19/07/2014;
nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di:
SS NT RO, nato ad [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha richiesto l'annullamento del decreto impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Avellino per il corso ulteriore. RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip del Tribunale di Avellino disponeva l'archiviazione, su richiesta del Pubblico Ministero e nonostante l'opposizione della parte offesa DI Energia s.p.a. (in persona del legale rappresentante pro tempore NI SA, amministratore delegato), del procedimento penale n. 2330/2013 R.G.N.R. iscritto a carico di SS NT RO, persona sottoposta a indagini in ordine a delitti di cui agli artt. 485 e 640 c.p.; nella motivazione, veniva evidenziata l'inammissibilità dell'anzidetta opposizione, in quanto vi si segnalava soltanto la necessità di contestare ad altro soggetto, tale LO AR, nei cui riguardi era stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari per un delitto di falso in separato procedimento, anche una ipotesi di truffa aggravata in danno della stessa società.
2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione la persona offesa, a mezzo del suo procuratore, lamentando violazione di legge processuale con riferimento alle norme dettate in tema di rispetto delle garanzie del contraddittorio. Osserva il ricorrente, in particolare, che per poter disporre una archiviazione de plano il Gip deve riscontrare la sussistenza congiunta dei requisiti della inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notitia criminis, che al contrario avrebbero dovuto intendersi non ricorrenti nel caso di specie, a nulla rilevando la pendenza di altro procedimento penale (peraltro scaturito da denuncia-querela presentata da tale Triozzi, e non già nell'interesse della DI Energia s.p.a.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 c.p.p., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova;
in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio, più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 12980 del 17/01/2013, in proc. c. ignoti). Ancora su un piano generale, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi "ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale" (Cass. Sez. 6^, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv 253349); al più, si è affermato che ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (v. Cass., Sez. 6^, n. 6579 del 13/11/2012, Febbo). Nella fattispecie concreta, l'opponente lamentava che risultavano essere stati formati falsi contratti per la somministrazione di energia elettrica da parte di soggetti operanti come agenti della DI (tra cui l'agenzia facente capo al SS: questa operava anche tramite sub-agenti, per uno dei quali lavorava il LO);
in un caso, vi era stata la falsificazione della firma del Triozzi, titolare di una falegnameria, che aveva disconosciuto di aver mai concluso contratti del genere, proponendo querela. Il procedimento a carico del LO, per il reato di cui all'art. 489 c.p., in danno del Triozzi, non avrebbe dovuto perciò intendersi sovrapponibile a quello afferente la presunta truffa lamentata da altra persona offesa (la società apparentemente chiamata a fornire l'energia).
Inoltre, e soprattutto, nel decreto impugnato non viene data contezza delle ragioni per cui le investigazioni suppletive sollecitate con l'atto di opposizione -che non si limita, contrariamente a quanto rilevato dal Gip, a contestare le determinazioni adottate all'esito del separato procedimento - dovrebbero intendersi non pertinenti rispetto ai fatti lamentati, o quanto meno manifestamente irrilevanti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015