Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, e, quindi, l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva richiesta. (Conf. n. 558 del 2014 non massimata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 21/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1529
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 7739/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MA N. IL 26/10/1958 parte offesa;
nel procedimento:
contro
DE LE EP N. IL 07/11/1969;
avverso il decreto n. 996/2012 TRIBUNALE di MELFI, del 10/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre OL TI, a mezzo dell'avv. Pia Andreotti, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Melfi in data 10/11/2012 ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. nel procedimento
contro
De HE US per omissioni d'atti d'ufficio e falso ideologico.
Il ricorrente lamenta, con tre motivi dal contenuto analogo, la violazione della regola del contraddittorio, essendo stata disposta l'archiviazione del procedimento nonostante la motivata opposizione della persona offesa e la richiesta, motivata, di indagini suppletive.
2. Si è costituito De HE US con memoria depositata il 21-3-2013, con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
3. Il OL, con memoria difensiva depositata nella cancelleria di questa Corte il 4/11/2013, ha contestato la tardività del ricorso e insistito nei motivi posti a fondamento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non è in primo luogo condivisibile il presupposto, dal quale il ricorrente muove nella propria argomentazione, per il quale sarebbe interdetto al giudice, ai fini dei giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, l'esame della rilevanza degli atti di investigazione suppletiva indicati nell'opposizione, da valutarsi viceversa in quella sede nella sola prospettiva della loro pertinenza rispetto all'ipotesi di reato per la quale si procede. Se è vero infatti che tale conclusione è oggetto di talune pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 682 del 10/10/2001, Bic, Rv.220423; Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006, Mannelli, Rv. 235204; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, Lucente, Rv.243852; Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, ignoti, Rv. 248914; Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv.249371), sulla base della ritenuta riconducibilità del tema della rilevanza delle indagini al profilo della fondatezza della notizia di reato, riservato alla discussione in udienza camerale nel contraddicono fra le parti, è vero altresì che altri arresti giurisprudenziali collocano anche la rilevanza degli atti di indagine suppletiva nell'oggetto del giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione e sulla possibilità di disporre de plano l'archiviazione del procedimento (Sez. 6, n. 10682 dei 05/02/2003, Colella, Rv.224286; Sez. 5, n. 21929 dei 06/05/2010, Lacosta, Rv.247354); e ciò non solo sulla base di pur giustificate ragioni di economia processuale (Sez. 5, n. 5661 del 17/01/2005, Cassese, Rv.231298), ma anche per la diretta incidenza dell'irrilevanza delle indagini indicate, laddove la stessa sia evidente, sul tema della manifesta infondatezza della notizia di reato, che in quanto tale legittima l'omissione della procedura camerale (Sez. 1, n. 1367 del 21/11/2003, Fioretti, Rv.226821). Ma è vero soprattutto che questo secondo orientamento segue l'autorevole e non smentito indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv.204133), per il quale l'idoneità dell'opposizione a legittimare l'intervento della persona offesa nel procedimento, e ad instaurare pertanto la procedura di cui sopra, presuppone non solo la pertinenza, ma anche la rilevanza degli elementi di prova sui quali l'opposizione si fonda, da intendersi come concreta incidenza degli elementi stessi sulle risultanze delle indagini preliminari.
Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato nel valutare la manifesta irrilevanza delle investigazioni suppletive nella specie proposte. A fronte dell'ipotesi di reato prospettata nell'esposto-diffida e nell'atto di opposizione (falso ideologico ed omissione di atti di ufficio, per avere il mar. De HE falsamente attestato nell'atto di ratifica del 14/1/2012 la volontà dell'esponente di "rinunciare" al diritto di querelare LI AN e ES NA), il Giudice delle indagini preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero e disattendendo le contrarie deduzioni del denunciante - che aveva chiesto di esaminare tre testi sui rapporti intrattenuti dal denunciato con i suoi aggressori - ha disposto l'archiviazione de plano del procedimento in considerazione della natura documentale, e non controvertibile, della prova (liberatoria) acquisita nel corso delle indagini e della irrilevanza delle indagini suppletive richieste (l'esposto-diffida fu redatto personalmente dal ricorrente e fu da lui presentato presso la caserma dei carabinieri di Venosa. In esso era scritto che il denunciante "si riservava" ogni azione penale e civile nei confronti dei coniugi LI. Pertanto, il mar.llo De HE, parlando di "riserva" di querela da parte del denunciante, non aveva fatto altro che interpretare, peraltro correttamente, la volontà di quest'ultimo).
Si evince da tanto che il giudice delle indagini preliminari, disattendendo le richieste formulate - con l'opposizione - dal denunciante, non ha effettuato alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva, ne' valutazioni anticipate di merito (che renderebbero illegittimo il provvedimento), ma ha solo valutato l'idoneità delle prove richieste ad incidere sul quadro probatorio risultante dalle indagini preliminari, rilevando che, quali che fossero stati i rapporti del mar.llo De HE con i soggetti denunciati dal OL, non ne sarebbe stato influenzato il giudizio sulla correttezza dell'operato dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Il provvedimento, pertanto, è in linea con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio aderisce. Di conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014