Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
Il giudizio di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità dell'opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2010, n. 34676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34676 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
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34676 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - SENTENZA Dott. GRAZIANA CAMPANATO
- Consigliere - N. 364/2010 Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
- Consigliere - VINCENZO ROMISDott. REGISTRO GENERALE
Rel. Consigliere - N. 44706/2009 Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) TA ME N. IL 30/10/1930
2) D'AL TA N. IL 11/01/1965
1) OL SI N. IL 01/10/1969
avverso il decreto n. 1019/2007 GIP TRIBUNALE di GELA, del 14/08/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
en nullomento
Jenza muvio
Udit i difensor Avv.;
Motivi della decisione
Il Gip presso il Tribunale di Gela, con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 14 agosto 2008, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Picciolo
SS, indagato per il reato di cui all'art. 589 cp in danno di D'EO RE;
il Gip ha ritenuto nammissibile l'opposizione Concetta profilo c he ledella persona offesa SI LA sotto 11 richieste di ulteriori indagini difettavano dei necessari requisiti di pertinenza e rilevanza avuto riguardo al fatto che già erano presenti in atti tutti gli elementi di valutazione della vicenda e tenuto conto della condotta tenuto dal defunto D'EO
RE, unico responsabile dell'incidente; a questo riguardo il
Gip ha rilevato, in particolare, che il D'EO, al momento della sua immissione nella statale SS 115, aveva completamente omesso, in violazione dell' art. 145 cds, di arrestare la propria marcia e dare la precedenza ai veicoli che si trovavano sulla strada principale e non portava il la responsabilità casco;
dell'incidente era pertanto a lui unicamente ascrivibile;
gli elementi di indagine sollecitati erano irrilevanti in quanto la presenza di svariate intersezioni sulla statale SS 115 poteva ritenersi pacifica;
e, quanto alla velocità tenuta dal IC, anche a voler ritenere che la stessa' fosse superiore al limite imposto sul tratto di strada dove si era verificato l'incidente о comunque superiore a quella che prudenzialmente il medesimo avrebbe dovuto tenere secondo le circostanze concrete, potevano condividersi le conclusioni del consulente del pubblico ministero secondo cui, se anche il Picciolo avesse tenuto una velocità rientrante nei limiti impostigli, comunque non sarebbe stato possibile evitare il sinistro a cagione dell'improvviso inserimento del D'EO sulla sua direttrice di marcia.
Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa eccependo la nullità del decreto per essere stata omessa l'udienza in contraddittorio, nonostante l'opposizione presentata ex art. 410 cpp, e la contradditorietà ed illogicità di motivazione quanto alla ritenuta inutilità dei nuovi elementi di indagine offerti con l'atto di opposizione.
Il ricorso della persona offesa merita accoglimento nel sesno appresso specificato.
Deve premettersi, quanto ai presupposti per l'archiviazione "de plano", ossia senza fissazione di apposita udienza in camera di consiglio, che la legge consente il sacrificio del contradditorio solo quando la notizia di reato sia infondata e l'atto di opposizione difetti di ammissibilità; nel delineare i confini di tale delicata materia, le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 14.2.96 n.2, p.c. in proc. Testa, hanno precisato che l'inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa dal puo' derivare archiviazione reato alla richiesta di condizioni esclusivamente dalla mancanza delle tassativamente previste dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen. (indicazione dell'oggetto delle investigazioni suplettive e dei relativi elementi di prova) le quali, in quanto costituenti ' un limite diritto dell'interessato all'attivazione al del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni ne' possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice;
ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza temi indicati nell'atto di opposizionedei non possono neppuremotivo legittimo di inammissibilita', costituire attengano ad una valutazione prognostica dell'esito ove della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Il principio è stato di recente ribadito dalla VI sezione della Corte (sentenza 13.2.2009
19808 rv 243852) nel senso che "Il giudizio di inammissibilità n. dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità dell'opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale".
Nella concreta fattispecie in esame il decreto di archiviazione ha esorbitato dai limiti anzidetti, atteso che il giudice, nell'escludere la rilevanza delle indagini suppletive sollecitate dalla persona offesa, ha dato per scontato l'accertamento di tutte le circostanze rilevanti per la valutazione del caso concreto, senza peraltro indicare di quali circostanze si trattasse, ed ha effettuato un complesso giudizio con cui ha escluso che nel comportamento dell'indagato potesse ravvisarsi comunque colpa o che si potesse ritenere sussistente il nesso di causalità. Tale giudizio, che coinvolge la valutazione del merito della vicenda e che non appare sorretto dalla considerazione di tutte le particolarità del caso concreto (velocità dei due mezzi, conformazione della strada, visibilità) non poteva essere effettuato se non a seguito dell'instaurazione del giudizio camerale.
e laSi impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato, trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di
Gela.
P.Q.M.
La Corte: annulla il Gela.
Così deciso
Consiglie
provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di il Roma il 22.6.2010.
re relatore Il esidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
IL CANCELLIERE C/1 Giulio Maria IBERIO