Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
Ai fini del giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, e, quindi, l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva richiesta, possibile solo dopo la celebrazione dell'udienza camerale. (Conf. n. 6094 del 2014 non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 7437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7437 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI PA - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1329
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO PA G. - Consigliere - N. 10433/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA LO RA N. IL 08/10/1965 parte offesa;
nel procedimento c/:
RD AF N. IL 13/06/1985;
ER LO AN N. IL 12/12/1946;
avverso il decreto n. 213303/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 21/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
lette le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 21 giugno 2012 il GIP presso il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'opposizione e ha disposto l'archiviazione, nonostante l'opposizione della parte offesa e su richiesta del Pubblico Ministero, del procedimento penale a carico di CI AE e RA PA RE, indagati per il delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di AL PA SC.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa, a mezzo del suo procuratore, evidenziandone una violazione di legge per essere stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione nonché l'infondatezza della notitia criminis.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano a seguito della opposizione del ricorrente.
Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., comma 2 il Giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto (v. Cass. Sez. 5 21 aprile 2006 n. 16505, Sez. 4 24 novembre 2010 n. 167 e Sez. 5 17 gennaio 2011 n. 13676). Da ciò consegue che il Giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (v. Cass. Sez. 2 3 febbraio 2012 n. 8129, Sez. 5 6 giugno 2012 n. 25302 e Sez. 6 10 luglio 2012 n. 35787).
3. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti principi, ne consegue allora che il ricorso deve ritenersi infondato in quanto, da un lato, ben poteva il G.I.P., pur a fronte dell'indicazione dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, dichiarare inammissibile l'opposizione sulla base della superfluità delle chieste indagini o addirittura della mancata prospettazione di "specifiche investigazioni", volte, in ogni caso, a ribadire quanto già presente negli atti e cioè il contenuto dell'articolo ritenuto diffamatorio.
D'altra parte, ben poteva emettere il decreto di archiviazione de plano sulla base, altresì, di una valutazione di merito circa l'infondatezza evidente della notitia criminis.
Infatti, la valutazione giudiziale attiene alla non inerenza alla notitia criminis ed alla irrilevanza, cioè, alla non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
Tanto legittima l'assunzione de plano della decisione e tanto è dato riscontrare nella giustificazione addotta dal decreto impugnato, il quale risulta, quindi, immune da censura.
4. Dal rigetto del ricorso deriva, in definitiva, la condanna, altresì, del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014