Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di archiviazione, il provvedimento assunto "de plano" dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l'opposizione della persona offesa, è illegittimo qualora il giudice, invece di delibare sull'ammissibilità dell'opposizione, valuti il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell'accusa. (Nella specie, il G.i.p., invece di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti aveva, con ordinanza emessa "de plano", ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2008, n. 38534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38534 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 23/09/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 1244
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI GI - Consigliere - N. 003474/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU NN N. IL 14/05/1964;
2) IN AL N. IL 25/03/1938;
3) RA ET;
avverso DECRETO del 03/12/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
acquisite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio Selvaggi che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato provvedimento con trasmissione degli atti per nuovo esame al Tribunale di Roma.
OSSERVA
1.1. Con decreto emesso de plano in data 3-12-2007, il G.I.P. del Tribunale di Roma, ritenuta "sostanzialmente inammissibile ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 1" l'opposizione della persona offesa RU GI, accoglieva la richiesta del P.M., disponendo l'archiviazione degli atti del procedimento nei confronti di IN TO e RA ON in relazione all'ipotesi di truffa. Precisava che, alla luce delle motivazioni in diritto del P.M. circa l'infondatezza della notitia criminis (dovendosi ravvisare nei fatti una controversia civilistica priva di riflessi penali), gli accertamenti sollecitati dall'opponente vertevano su circostanze di fatto palesemente irrilevanti, in quanto inidonee a modificare quelle conclusioni.
1.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RU GI, per mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c in relazione agli artt. 127, 408, 409 e 410 c.p.p.. 2. Il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione, con contestuale archiviazione degli atti del procedimento nei confronti di IN TO e RA ON, è stato adottato dal G.I.P. senza l'instaurazione del contraddittorio, nonostante che la persona offesa RU GI avesse proposto opposizione, indicando investigazioni suppletive e formulando istanze istruttorie.
Ciò posto, il Collegio ritiene fondato il ricorso.
In punto di diritto si rammenta - in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata del comb. disp. dell'art. 409 c.p.p., commi 1, 2, 6, e art. 410 c.p.p. da tempo affermata da questa S.C.
(v. per tutte SS.UU. 15 marzo 1996, n. 2 Testa ed altri) - che l'esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all'accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione;
ciò in quanto l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale.
Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, per cui a fronte dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l'udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l'indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M..
Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due soli casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409 c.p.p., comma 1) o quando la parte offesa non abbia ottemperato l'onere, imposto a pena d'inammissibilità (art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi dell' "investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Il che vuol dire che la sanzione di inammissibilità viene a connotarsi in termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla mancata tempestiva opposizione e che la delibazione di ammissibilità è pregiudiziale a quella del merito. Di conseguenza ogni valutazione di merito anche apoditticamente enunciata - come la mera locuzione "investigazioni irrilevanti" con la quale si postula una valutazione prognostica di merito - non può avere ingresso nella verifica dell'idoneità dell'atto introduttivo al rito camerale (cfr. sentenza Testa sopra cit.).
Ciò premesso in via di principio, si osserva che il provvedimento impugnato, emesso de plano, ha dichiarato l'opposizione inammissibile muovendo dalla considerazione della non configurabilità in diritto delle ipotesi di reato di truffa e della riconducibilità della vicenda ad una mera controversia civilistica. Orbene ritiene il Collegio che l'iter argomentativo seguito dal G.I.P. riassunto sub 1.1. riveli come, nella sostanza, la delibazione sull'ammissibilità dell'opposizione, anziché costituire atto presupposto, sia stata preceduta dalla valutazione del merito della richiesta del P.M., condizionando il giudizio di irrilevanza del supplemento di indagine, sulla base di una impostazione giuridica delle questioni sottese alla vicenda processuale che, invece, l'opposizione intendeva porre in discussione;
il che non è consentito in sede di archiviazione de plano.
In definitiva il motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del contraddittorio, è fondato. Di conseguenza l'impugnato decreto va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'impugnato decreto e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008