Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
È illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari - investito dell'opposizione della persona offesa - ne dichiari l'inammissibilità fondandola sul riferimento a valutazione già espletata dal P.M. in altro procedimento, in quanto il giudizio di inammissibilità dell'opposizione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità dell'opposizione, nonché la legittimazione dell'opponente, solo le condizioni di legittimazione della stessa e cioè pertinenza, specificità, novità e rilevanza dell'integrazione investigativa mentre deve ritenersi preclusa una valutazione prognostica sulla rilevanza delle ulteriori indagini ai fini della fondatezza della "notitia criminis", la quale va effettuata nel corso dell'espletamento del rito camerale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2009, n. 48665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48665 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 1097
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 30205/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MM TI N. IL 29/04/1940;
1) IO LI N. IL 05/01/1958;
2) D'AM CO N. IL 20/09/1961;
3) SS GI N. IL 22/10/1963;
4) IN ZO N. IL 05/08/1952
5) ET AR N. IL 18/07/1975;
6) BI RA N. IL 24/09/1970;
avverso il decreto n. 1073/2008 GIP TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 30/04/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette le conclusioni del PG Dr. Angelo Di Popolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il difensore di AR OS, persona offesa nel procedimento a carico di LA IE e altri, ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso il 30.4.08 dal gip del tribunale di Lucca. Il giudice aveva dichiarato inammissibile l'opposizione del AR alla richiesta di archiviazione del p.m. nel procedimento n. 1073/08 RGNR, avente ad oggetto il reato ex art. 479 c.p., in quanto nell'opposizione erano state indicate "fonti prove già valutate dal p.m. nonché già presenti in atti del proc. n. 4895/03 R.G.N.R. 878/05 RG. Trib." e disponeva quindi l'archiviazione "condivisa la motivazione del p.m. in ordine alla richiesta per insussistenza del fatto".
Nel ricorso sono esposti i seguenti motivi:
1. violazione delle norme stabilite in ordine ai criteri utilizzati nella valutazione d'inammissibilità dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 c.p.p., comma 2. L'atto di opposizione partiva dai contenuti delle deposizioni effettuate nel procedimento n. 4895/03, avente ad oggetto il reato di abuso di ufficio - concluso in primo grado con l'assoluzione per insussistenza del fatto - ma indicava nominativamente le persone da escutere ai fini della dimostrazione che la relazione di servizio, redatta dai vigili urbani,fosse ideologicamente falsa, perché descrittiva di accadimenti apparsi del tutto inconciliabili con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale del primo processo.
Non può quindi ritenersi sufficiente, ai fini investigativi, la sola conoscenza di dichiarazioni testimoniali rese all'interno di un procedimento che aveva ad oggetto una fattispecie differente di reato.
La motivazione del provvedimento contiene una valutazione di merito circa la fondatezza dei temi indicati nell'opposizione, valutazione che non è consentita, secondo l'orientamento interpretativo, che limita il giudizio di ammissibità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendosi anticipare valutazioni di merito sulla fondatezza o sull'esito delle indagini suppletive, in quanto l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il procedimento de plano con il rito camerale (Cass.3.11.2003, in Cass. pen. 2005,253).
Pertanto non è giustificata una declaratoria di inammissibilità che si presuppone per motivi di economia processuale, che può essere giustificata solo da richieste investigative manifestamente superflue, non pertinenti e irrilevanti (Cass. 17.1.2005 p.o. in c. Cassese, Riv. pen. 2006, 579).
2. Mancanza di motivazione del decreto di archiviazione: il giudice può disporre l'archiviazione qualora ravvisi i caratteri di inammissibilità dell'opposizione della p.o. e l'infondatezza della notizia di reato.
Si tratta di presupposti separati che devono concorrere entrambi, non essendo sufficiente la presenza di uno di essi (C. 14.11.95, Caffarelli, Riv. Pen. 1996, 1140).
Il giudice de quo, nel valutare inammissibile l'opposizione, ha considerato inutile soffermarsi anche ad argomentare le ragioni della ritenuta insussistenza del fatto, riportandosi alla motivazione addotta dal p.m. in ordine alla richiesta di archiviazione. La delibazione sulla fondatezza della notizia di reato ha un ruolo centrale, in quanto il ricorso per cassazione deve essere considerato consentito avverso il decreto di archiviazione, quando, sia stata presentata opposizione all'archiviazione e questa sia stata dichiarata inammissibile: in questo caso il gip deve spiegare perché la sua opzione procedimentale non abbia violato il diritto al contraddittorio della persona offesa e della difesa, essendo state rispettate le prescrizioni di legge che regolano tale garanzia connaturata all'udienza camerale (Caffarelli cit.). La procura generale presso questa corte,nella requisitoria scritta, ha formulato richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in base alla fondatezza del primo motivo del ricorso che esime dalla disamina del secondo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato :l'opposizione del AR presentava pienamente i presupposti - condizioni della sua legittimità:
pertinenza, cioè inerenza alla notitia criminis;
rilevanza, cioè incidenza concreta sulle risultanze delle attività compiute;
specificità e novità delle integrazioni investigative richieste, con riferimento sia al tema che alle fonti di prova.
Nell'opposizione del ricorrente venivano indicati sia i testi da esaminare, sia il tema del loro esame,tutti strettamente connessi al thema decidendum, concernente il reato ex art. 479 c.p.. L'inammissibilità dell'opposizione dichiarata dal gip del tribunale di Lucca trova giustificazione solo nel riferimento a valutazione già espletata dal p.m. in altro procedimento, senza indicare quali siano le ragioni di tale valutazione, con particolare riguardo alla loro irrilevanza nel presente procedimento e alla fondatezza di una prognosi negativa sulla loro utilità e sul loro esito. In tal modo è evidente la violazione del disposto ex art. 410 c.p.p., in quanto il giudizio di inammissibilità dell'opposizione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali,quali la tempestività e la ritualità dell'opposizione, nonché la legittimazione dell'opponente, solo le condizioni sopra indicate (pertinenza, specificità e novità rilevanza dell'integrazione investigativa). Deve invece ritenersi preclusa una valutazione prognostica sulla rilevanza delle ulteriori indagini ai fini della fondatezza della notitia criminis, che va effettuata nel corso dell'espletamento del rito camerale, espletamento che costituisce proprio l'obiettivo dell'opposizione.
Una valutazione sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m., che sia, da un lato, carente sulle condizioni di legittimità dell'opposizione e, dall'altro, irritualmente anticipatrice delle considerazione riservate al rito camerale, realizza una duplice violazione del principio del contraddittorio e da luogo a nullità del decreto di archiviazione. Tale decisione esonera dall'esame del secondo motivo, concernente la complessiva motivazione del decreto di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento di archiviazione con rinvio al tribunale di Lucca per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009