Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
Il giudizio di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla fondatezza degli stessi (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione motivato sulla scorta della ritenuta inidoneità delle prove indicate a far emergere fatti diversi da quelli già valutati dal P.M.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2013, n. 43113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43113 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 19/09/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 1793
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 9585/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO SC N. IL 28/08/1969 parte offesa nel procedimento;
IN LO N. IL 27/05/1972 parte offesa nel procedimento;
IN AN N. IL 27/05/1972 parte offesa nel procedimento;
IN NG AF N. IL 25/06/1964 parte offesa nel procedimento;
IN VI N. IL 13/10/1974 parte offesa nel procedimento;
LA HI SA AN N. IL 28/08/1962 parte offesa nel procedimento;
contro
ON TA N. IL 23/08/1973;
avverso l'ordinanza n. 814/2012 GIP TRIBUNALE di MATERA, del 05/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVAN VERGA;
lette le conclusioni del PG Dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GIP del Tribunale di Matera disponeva l'archiviazione del procedimento penale iniziato
contro
ON VI per il reato di cui all'art. 632 c.p.. Osservava che l'opposizione alla richiesta di archiviazione non poteva essere accolta in quanto le prove richieste dall'opponente non solo non apparivano idonee a volgere a proprio favore lo stato dei fatti e comunque non erano in grado di far emergere fatti diversi da quelli già valutati dal P.M.. Avverso la decisione presentavano ricorso le persone offese UB LO, UB NG LE, UB TO e MA SA NN deducendo violazione degli artt. 410 e 127 c.p.p., contestando la decisione del GIP di ritenere de plano senza fissare udienza in camera di consiglio l'inammissibilità dell'opposizione sulla scorta di una valutazione prognostica sulla rilevanza e idoneità delle indagini richieste.
Il 18.9.2013 il difensore di ON VI, Avv. Carmine Ruggi, depositava dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'U.C.P.I. dal 16.9.2013 al 20.9.2013.
Il Collegio sul punto non può che ribadire quanto già evidenziato da questa Corte (N. 1596 del 1995 Rv. 202633 N. 9775 del 2013 Rv. 255353), che allorquando in Cassazione il procedimento si svolge, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., in camera di consiglio, senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza può assumere, ai fini della fissazione di nuova udienza, la dichiarata intenzione del difensore stesso di aderire ad astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria.
Ciò detto deve rilevarsi che nonostante alcune decisioni in senso contrario, ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 2, deve riguardare soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti e non invece la capacità dei mezzi di prova proposti (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 40638 del 23.9.2003 - Giuliano;
conf. Cass. sez. 4 10.10.2001 - Bic;
Cass. sez. 6 n. 19618 del 19.3.2004;
Cass. sez. 6 n. 40583 del 29.5.2008; Cass. n. 48665/09; Cass. n. 19808/08; Cass. n. 9184/09). La disciplina dettata dall'art. 410 c.p.p., commi 1 e 2, ha introdotto, invero, un meccanismo idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione (cfr. sent. Corte Cost. n. 95/1997). Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il giudice non può impedire l'instaurazione del contraddittorio. Dal combinato disposto dell'art. 410 c.p.p., comma 3, e art. 409 c.p.p., comma 2, risulta chiaramente che, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, la "regola" è l'instaurazione del contraddittorio e che soltanto nelle due ipotesi tassative di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2, è consentito provvedere de plano.
Non può, quindi, il GIP anticipare, inaudita altera parte, valutazioni di merito in relazione alla fondatezza delle indagini suppletive richieste o effettuare una prognosi dell'esito delle investigazioni, come invece è avvenuto nel caso in esame. Sussistendo la denunciata violazione di legge, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Matera per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Matera per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2013