Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - ancorché l'inammissibilità possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e tempestività, all'enunciazione di temi di prova estranei rispetto all'ipotesi formulata - non è consentito al Gip, in presenza di temi suppletivi di indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
Commentario • 1
- 1. Opposizione all'archiviazione: Il GIP deve limitarsi a valutare la "pertinenza"degli atti richiesti.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 12/01/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 04/04/2016), n.13400 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2013, n. 12980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12980 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 17/01/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 44
Dott. GRASSI Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 35265/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MB CH N. IL 22/09/1977 parte offesa nel procedimento;
2) SA AT N. IL 19/09/1977 parte offesa nel procedimento;
contro
NO;
avverso il decreto n. 2809/2011 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 03/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Firenze, con provvedimento depositato il 3/2/2012, dispose l'archiviazione del procedimento n. 2809/11 R.G. G.I.P., concernente le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 589, cod. pen.. 2. Le pp.oo., MB HI e AS TA, proponevano distinti ricorsi per cassazione, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile.
Il giudice, adottando motivazione illogica, aveva violato gli artt.409 e 410 cod. proc. pen., in relazione all'art. 127 cod. proc. pen.,
stante che per far luogo all'archiviazione de plano sarebbe occorsa, oltre all'evidente infondatezza della notizia di reato, corretto vaglio d'inammissibilità dell'opposizione, inammissibilità qui del tutto esclusa, tenuto conto dal contenuto di quest'ultima, che indicava espressamente le indagini ulteriori suggerite.
3. Il P.G. in Sede concludeva per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Nell'interesse della ricorrente MB, in data 3/1/2013, veniva depositata memoria con la quale si insisteva per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
Deve osservarsi che la possibilità di definire il procedimento in assenza di contraddittorio costituisce un'eccezione giustificata, oltre che, ovviamente, dal convincimento di infondatezza della notizia di reato, dall'inammissibilità dell'opposizione. Se è pur vero che l'inammissibilità può essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e tempestività, all'enunciazione di temi di prova estranei rispetto all'ipotesi formulata, non è consentito al G.I.P., in presenza di temi suppletivi d'indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (Cfr. da ultimo Cass., Sez. 6, n. 35787 del 10/7/2012, Rv. 253349;conformi: n. 14360 del 2003 Rv. 224839, n. 34152 del 2006 Rv. 235204, n. 40593 del 2008 Rv. 241360, n. 9184 del 2009 Rv. 243010, n. 19808 del 2009 Rv. 243852, n. 34676 del 2010 Rv. 248085, n. 40509 del 2010 Rv. 248855, n. 41625 del 2010 Rv. 248914, n. 1304 del 2011 Rv. 249371, n. 8129 del 2012 Rv. 252476).
4.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Firenze per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013