Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
In tema di archiviazione, il provvedimento assunto "de plano" dal giudice per le indagini preliminari nonostante l'opposizione della persona offesa è illegittimo qualora, invece di delibare sull'ammissibilità dell'opposizione, egli abbia valutato il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell'accusa. (Nella specie, il g.i.p. aveva ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 24536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24536 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/03/2013
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 696
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 27711/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL UR RA N. IL 12/06/1946 parte offesa;
nel procedimento
contro
:
RD PP N. IL 19/10/1958;
avverso il decreto n. 2791/2010 GIP TRIBUNALE di PALMI, del 25/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Palmi, con decreto emesso de plano in data 25-1-2011, ha dichiarato inammissibile, ai sensi del dell'art. 410 c.p.p., comma 2, l'opposizione della persona offesa CO MA
ES ed in accoglimento della richiesta del P.M. ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento nei confronti di DI SE in relazione al reato di cui all'art. 513 c.p. (turbata libertà del commercio).
Il G.I.P. ha rilevato che, alla luce delle motivazioni in diritto del P.M. circa l'infondatezza della notitia criminis, gli accertamenti sollecitati dall'opponente vertevano su circostanze di fatto palesemente irrilevanti, in quanto inidonee a modificare quelle conclusioni.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il CO, per mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 127, 408, 409 e 410.
Eccepisce il ricorrente che il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione, con contestuale archiviazione degli atti del procedimento nei confronti del DI, sarebbe stato adottato dal G.I.P. attraverso valutazioni inerenti la fondatezza della notizia di reato non consentite senza l'instaurazione del contraddittorio, benché la persona offesa (nella qualità di legale rappresentante pro tempore della s.r.l. "MTA") avesse proposto opposizione, Indicando investigazioni suppletive e formulando istanze istruttorie che sarebbero state respinte con motivazione apparente e di stile.
Il difensore di DI SE ha depositato memoria di replica in data 27.11.2012, con la quale ha contestato le argomentazioni svolte nel gravame ed ha pure eccepito la tardività della proposizione del ricorso, sul presupposto che la conoscenza del decreto impugnato, da parte del ricorrente, debba farsi decorrere dal giorno in cui quello ebbe a chiedere il rilascio di copia del provvedimento medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del CO è fondato e merita accoglimento.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività del gravame svolta nella memoria di replica depositata per il DI. Il termine di proposizione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento di archiviazione illegittimamente emesso de plano in violazione dell'art. 410 c.p.p., commi 2 e 3, decorre, infatti, dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e tale cognizione effettiva non si riconnette alla mera richiesta di rilascio di copia, poiché solo attraverso l'acquisizione della copia medesima può aversi completa contezza del contenuto specifico dell'atto.
3. In punto di diritto va rilevato - in conformità
all'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto dell'art. 409, commi 1, 2 e 6, e dell'art. 410 c.p.p. da tempo affermata da questa Corte Suprema (vedi Sezioni Unite, 15 marzo 1996, n. 2 Testa) - che l'esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all'accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione;
ciò in quanto l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale. Il provvedimento assunto de plano dal G.I.P. nonostante l'opposizione della persona offesa, inoltre, è illegittimo qualora il giudice, invece di deliberare sull'ammissibilità dell'opposizione e di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, valuti il merito della richiesta del P.M. in ordine alla fondatezza dell'accusa (vedi Cass., Sez. 2, 10.10.2008, n. 38534). Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, per cui a fronte dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l'udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l'indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M..
Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due soli casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409 c.p.p., comma 1) o quando la parte offesa non abbia ottemperato all'onere, imposto a pena d'inammissibilità (art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi dell'"investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Il che vuoi dire che la sanzione di inammissibilità viene a connotarsi in termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla mancata tempestiva opposizione e che la delibazione di ammissibilità è pregiudiziale a quella del merito. Di conseguenza ogni valutazione di merito anche apoditticamente enunciata - come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti" con la quale si postula una valutazione prognostica di merito - non può avere ingresso nella verifica dell'idoneità dell'atto introduttivo al rito camerale. (Per l'illegittimità di una motivazione di stile sull'inammissibilità dell'opposizione, che non dia conto dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti, e per la configurabilità in tal caso della violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito camerale, vedi Cass.: Sez. 6, 1.3.2007, n. 8970 e Sez. 2, 8.11.2005, n. 40515).
4. Ciò premesso in via di principio, sì osserva che - nella fattispecie in esame - il provvedimento impugnato, emesso de plano, ha dichiarato l'opposizione inammissibile muovendo dalla considerazione della non configurabilità in diritto delle ipotesi di reato di cui agli artt. 513 e 513 bis c.p., tenuto conto che "per quanto il DI, poco prima di abbandonare la s.r.l. MTA e di fondare la s.r.l. Spediterraneo, abbia pur potuto porre in essere condotte di concorrenza sleale, le stesse appaiono finalizzate a trarre un proprio vantaggio personale e non a cagionare un danno all'azienda per cui fino a poco prima lavorava".
Tale iter argomentativo, a giudizio del Collegio, rivela come, nella sostanza, la delibazione sull'ammissibilità dell'opposizione, anziché costituire atto presupposto, sia stata preceduta dalla valutazione del merito della richiesta del P.M., condizionando il giudizio di irrilevanza del supplemento di indagine, sulla base di una impostazione giuridica delle questioni sottese alla vicenda processuale che, invece, l'opposizione intendeva porre in discussione: il che non è consentito in sede di archiviazione de plano.
5. In definitiva il motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dei contraddittorio, è fondato. Di conseguenza l'impugnato decreto va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013