Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 47634
CASS
Sentenza 26 maggio 2014

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Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari, con la conseguenza che qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 47634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47634
    Data del deposito : 26 maggio 2014

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