Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari, con la conseguenza che qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 47634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47634 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 767
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 47914/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU AN, nato a [...] il [...];
avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma il 31.7.2013;
nei confronti di:
CI ZI, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
letta la requisitoria depositata il 10.12.2013, con cui il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. PRATOLA Gianluigi, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto emesso il 31.7.2013 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 21477/11 R.G.N.R., instauratosi nei confronti di CI ZI, indagato del reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 e art. 61 c.p., n. 11, rispetto al quale
LU AN riveste la qualità di persona offesa dal reato.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Fortuna Francesco Saverio, del Foro di Roma, il LU che deduce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); e) e b), lamentando che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con motivazione apparente o, quanto meno assertiva e tautologica, ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, contro cui il LU aveva proposto opposizione, adottando un provvedimento de plano, in violazione del principio del contraddittorio, sia con riferimento alla ritenuta infondatezza della notizia criminis, sia in relazione al giudizio sulla non pertinenza ed irrilevanza delle indagini suppletive richieste con l'atto di opposizione.
Rileva, inoltre, il ricorrente che, in violazione del combinato disposto dell'art. 410 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., il giudice procedente ha disposto l'archiviazione del procedimento non con decreto motivato, ma con ordinanza.
3. Con memoria difensiva a sua firma del 31.10.2013, CI ZI chiedeva che il ricorso non venga accolto per inammissibilità ed infondatezza dei motivi che lo sostengono.
4. Il ricorso non può essere accolto.
Ed invero, come affermato in sede di legittimità da un orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta del pubblico ministero, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4^, 24/11/2010, n. 167, rv. 249236). Se, peraltro, in relazione al giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione, si deve tenere conto soltanto della pertinenza e della specificità degli atti di indagine richiesti e non anche della possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati (cfr. Cass., sez. 4^, 06/10/2010, n. 40509; Cass., sez. 4^, 22/06/2010, n. 34676, rv. 248085), è pur vero che, come chiarito dal prevalente e condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'archiviazione legittima l'intervento della persona offesa e l'instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo ove le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero. Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, dunque, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 26/02/2013, n. 12833, rv. 256060; Cass., sez. 4^, 23/03/2007, n. 21544, rv. 236727), con la conseguenza che qualora il giudice per le indagini preliminari abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 c.p.p., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal giudice per le indagini preliminari sulla infondatezza della notizia di reato (cfr. Cass., sez. 6^, 12/03/2008, n. 13458, rv. 239318). Orbene, come rilevato dal sostituto procuratore generale nella requisitoria scritta, il provvedimento di archiviazione risulta del tutto legittimamente emesso dal giudice per le indagini preliminari, che si è attenuto ai principi di diritto in precedenza richiamati. Il giudice procedente, infatti, con motivazione approfondita ed immune da vizi, prendendo specificamente in esame i rilievi svolti dalla persona offesa nell'atto di opposizione, ha evidenziato come, nel caso in esame, da un lato, non possa ritenersi sussistente l'ipotesi di reato di cui all'art. 624 c.p., in quanto, come emerso dall'attività di indagine espletata (ed in particolare dalle dichiarazioni rese in qualità di persone informate sui fatti da MA NI, DD BR, EL ER e EL EL, ex dipendenti della società titolare del supermercato dove lavorava il AZ), nonché da quanto indicato dallo stesso LU, legale responsabile dell'anzidetta società, nella querela presentata, sia le chiavi di accesso ai locali adibiti a scarico merci dell'esercizio commerciale dove il AZ aveva lavato la propria autovettura, che i prodotti detergenti dallo stesso a tale fine adoperati, oggetto dell'ipotizzato delitto di furto aggravato, erano, invece, legittimamente nella disponibilità dell'indagato, proprio in ragione delle mansioni lavorative cui era addetto;
dall'altro, come le ulteriori indagini richieste dall'opponente, costituite dall'audizione a sommarie informazioni testimoniali di altri dipendenti e dall'acquisizione dei fascicoli processuali dai quali si ricaverebbe che le ex dipendenti innanzi indicate erano già state chiamate a deporre in una precedente controversia intentata dal CI contro la stessa società, appaiono irrilevanti ai fini della decisione, in quanto finalizzate "ad approfondire una circostanza già accertata e giudicata inidonea a ritenere configurabile il reato denunciato", alla luce non solo delle dichiarazioni della MA, della DD e delle EL, ma anche di quanto affermato dallo stesso LU nell'atto di denuncia-querela.
Sulla base di queste premesse, con motivazione immune da vizi, il giudice procedente ha riportato la vicenda nell'ambito giuslavoristico, che appare quello più appropriato, potendosi astrattamente ipotizzare da parte del AZ la violazione degli obblighi che gravano sui dipendenti in costanza del rapporto di lavoro.
A fronte di tale coerente percorso argomentativo le censure difensive non colgono nel segno.
Il ricorrente, in ultima analisi, insistendo per la configurabilità del delitto di furto aggravato, propone una valutazione del merito delle investigazioni suppletive, attraverso un giudizio prognostico sull'esito del loro espletamento non consentita in sede di legittimità.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, ne appare evidente l'infondatezza.
Qualunque sia il "nomen iuris" (decreto ovvero ordinanza) dato dal giudice all'atto con cui si conclude la fase procedimentale che conduce all'archiviazione, quel che rileva al fine della eventuale nullità del provvedimento è la lesione del diritto della persona offesa di proporre opposizione e della conseguente garanzia del contraddittorio (cfr. Cass., sez. 5^, 28/10/1996), non certo la qualificazione del provvedimento stesso in termini di ordinanza, piuttosto che di decreto, il che appare ancora più evidente ove si tenga conto che, al pari dell'ordinanza, anche il decreto previsto dall'art. 410 c.p.p., comma 2, deve essere motivato, a differenza di quanto previsto in generale per i decreti, che ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, vanno motivati solo nei casi specificamente previsti dalla legge.
5.Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del LU va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014