Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, l'art. 48, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha disposto la sospensione dei termini di impugnazione fino al 30 aprile 1992 e la cui efficacia è stata poi prorogata fino al 20 giugno 1993 ad opera dell'art. 3, comma secondo, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito nella legge 24 marzo 1993, n.75), deve ritenersi norma di portata generale in materia di imposte indirette ed applicabile, quindi, anche in ordine alle controversie in tema di imposta di registro. Ne consegue che i termini di impugnazione relativi a dette controversie devono ritenersi sospesi per l'intero periodo previsto dalle norme citate, cioè dall'1 gennaio 1992 al 20 giugno 1993, e non soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 75 del 1993 (25 marzo 1993), la quale, nel convertire in legge l'art. 4 del D.L. n. 16 del 1993, ha espressamente contemplato - inserendo il comma dodicesimo ter nell'art. 53 della legge n. 413 del 1991 - la sospensione dei termini di impugnazione (fino all'anzidetta data del 20 giugno 1993) anche dei giudizi concernenti l'imposta di registro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7560 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende,
- ricorrente -
contro
Cooperativa edilizia Gardenia S.r.l., in liquidazione, in persona di SS LO, già liquidatore della medesima,
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 19.45.98, depositata il 24.2.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La cooperativa edilizia Gardenia S.r.l. acquistò, con atto registrato il 10.10.1973, un suolo edificatorio sito in Vimercate, per cui chiese le agevolazioni fiscali concesse dalla legge 2 luglio 1949, n. 408. Poiché, però, non provvide a presentare, entro il termine di decadenza del 31.12.198 6, la denuncia prescritta dal D.L. n. 1150/1967, l'ufficio del registro di Lodi provvide a notificarle avviso di liquidazione del tributo conseguente alla perdita del suddetto beneficio.
Tale avviso, impugnato dalla contribuente davanti alla competente commissione tributaria di primo grado di Lodi, fu annullato con sentenza n. 799 del 1992, comunicata all'ufficio il 14.1.1993 e appellata da quest'ultimo con ricorso alla commissione tributaria regionale della Lombardia, depositato il 14.9.1993. Avverso la sentenza della suddetta commissione regionale, depositata il 24.2.1998, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, l'amministrazione finanziaria dello Stato propone ricorso per Cassazione, ritualmente notificato e depositato, articolando un solo motivo, cui non resiste l'intimata cooperativa edilizia Gardenia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ministero delle finanze censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,; 48, legge 30 dicembre 1991, n. 413 e 3, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, avendo il giudice a quo ignorato che il termine per la proposizione dell'appello, sospeso fino al 20.6.1993 per effetto del combinato disposto delle norme sopra citate, sarebbe scaduto soltanto il 4.10.1993, quindi ben oltre la data di effettivo deposito dell'atto d'impugnazione, eseguito il 16.9.1993. La censura è fondata ed il ricorso deve essere accolto. In effetti, i giudizi in corso in materia di imposte indirette, ed i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore (1.1.1992) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o che iniziavano a decorrere dopo tale data, furono sospesi fino al 30.4.1992 in virtù dell'articolo 48, co. 1, stessa legge. Successivamente, il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, all'articolo 3, co. 2, dispose, fra l'altro,
che il citato articolo 48, co. 1., continuava ad applicarsi fino al 31.3.1993; a sua volta, la legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del predetto decreto-legge, modificando sul punto anche il citato articolo 3, co. 2, prorogò tale termine fino al 2 0.6.1993.
La menzionata norma dell'articolo 48, co. 1, p.p., legge n.413/1991, inserita nel capo 2^ (imposte indirette) di detta legge, si esprime nei termini seguenti: "I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992" (termine poi prorogato, come già detto, al 20.6.1993). Il testo riportato, privo di riferimenti espliciti ad una singola imposta, appare applicabile - secondo un'interpretazione meramente letterale - a qualsiasi imposta indiretta, compresa quella di registro. Questo tipo d'interpretazione è avallato dal fatto che le norme immediatamente precedenti (articoli 44-47) e successive (lo stesso articolo 48, nel prosieguo, e gli articoli 49-52), certamente riferibili solo all'IVA, contengono in modo esplicito, a differenza di quella in esame - che perciò appare di portata più generale - la menzione di tale imposta;
e dal fatto che il successivo articolo 53, sicuramente riferibile (anche) all'imposta di registro, non conteneva, nella formulazione originaria, alcuna norma di proroga dei termini per ricorrere o d'impugnativa, simile a quella del citato articolo 48, co. 1.
Dalle precedenti constatazioni di ordine letterale si trae, dunque, la convinzione, fondata sul piano logico, che l'omessa indicazione della proroga dei termini di ricorso e d'impugnazione, nella norma (articolo 53) concernente l'imposta di registro, non corrisponda ad una volontà negativa del legislatore sul punto, ma piuttosto sia giustificata dal fatto che il citato articolo 48, co. 1, p.p., legge n. 413/1991, contiene una disposizione di carattere generale,
riferibile non solo all'IVA, ma anche ad altre imposte indirette, come quella di registro.
Tale volontà del legislatore - di non escludere la materia dell'imposta di registro (e di altre imposte indirette) dalla proroga dei suddetti termini - divenne peraltro manifesta con l'approvazione del D.L. n.16/1993 che, all'articolo 4, co. 1, lett. i), n. 3, inserì nel citato articolo 53, legge n. 413/1991, anche il comma n. 12ter, con cui veniva consentito, fino al 31.3.1993, di ricorrere avverso gli accertamenti;
ed ancor più con l'entrata in vigore (25.3.1993) della legge n. 75/1993 che, convertendo in legge il citato decreto, sostituì il menzionato comma 12ter, formulandolo nel modo seguente: "I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993". Ne risulta che la volontà del legislatore di concedere la proroga, rispettivamente, dei termini di ricorso e d'impugnazione, anche con riferimento all'imposta di registro, è formulata in modo espresso a partire dall'entrata in vigore dei due menzionati provvedimenti legislativi. Ma non può essere esclusa per il periodo precedente, compreso fra il 1.1.1992 (data di entrata in vigore della legge n. 413/1991:
articolo 81) ed il 25.3.1993 (data di entrata in vigore della legge n. 75/1993), come si ricava dall'argomentazione, sopra esposta,
basata sull'esegesi testuale dell'articolo 48, co. 1, p.p., legge n. 413/1991, confortata dall'evidente irragionevolezza della diversa interpretazione, per cui la proroga sarebbe esclusa solo con riferimento ad un limitato periodo temporale (1.1.1992-25.3.1993) e solo riguardo ad alcune imposte indirette, compresa quella di registro.
D'altra parte, con specifico riferimento all'imposta di registro, e facendo leva su analoghe argomentazioni esegetiche di ordine letterale, logico-sistematico e di ragionevolezza, questa corte ha risolto favorevolmente (Cass. n. 12869/1999) il problema, per certi aspetti simile al presente, della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione (articolo 57, co. 2, u.p., legge n.413/1991), in relazione ad un atto registrato in periodo d'imposta escluso dal condono. Anche in tal caso, l'interpretazione letterale fu confortata dalla considerazione di una ratio legis che non può essere diversa da quella individuabile pure nella presente controversia, e che consiste non solo nell'opportunità di porre i contribuenti, mediante la proroga dei termini di scadenza, di ricorso e d'impugnazione delle decisioni, in condizioni di presentare l'istanza di condono, ma anche nella necessità di consentire a tutti gli uffici tributari - compresi, evidentemente, quelli del registro - di far fronte correttamente al maggior carico di lavoro derivante dalla verifica di un gran numero di dichiarazioni integrative, comunque sollecitate, a prescindere dall'impostazione del caso concreto, dall'intervento della legislazione indulgenziale. Il collegio, condividendo questa soluzione, ritiene quindi che la proroga dei termini d'impugnazione in materia d'imposta di registro, esplicitamente contemplata a partire dalla legge n.75/1993, fosse già in vigore dal 1.1.1992, in virtù dell'articolo 48, co. 1, p.p., legge n. 413/1991, interpretato come norma di carattere generale nel campo delle imposte indirette.
Nel caso di specie, il termine per appellare la sentenza della commissione tributaria di primo grado, dovendo iniziare a decorrere il 14.1.1993 - data in cui detta sentenza fu comunicata all'ufficio - quindi in epoca posteriore al 1.1.1992, rimase sospeso, ai sensi delle suddette disposizioni, fino al 20.6.1993. Di conseguenza, il deposito dell'atto d'appello, effettuato il 16.9.1993, era tempestivo giacché, considerato il periodo feriale intermedio, il termine di sessanta giorni per impugnare sarebbe scaduto il 4.10.1993.
All'accoglimento, per le ragioni esposte, del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, che giudicherà la causa nel merito e deciderà, in esito, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - tributaria, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003