Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7560
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Sentenza 15 maggio 2003

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In tema di contenzioso tributario, l'art. 48, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha disposto la sospensione dei termini di impugnazione fino al 30 aprile 1992 e la cui efficacia è stata poi prorogata fino al 20 giugno 1993 ad opera dell'art. 3, comma secondo, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito nella legge 24 marzo 1993, n.75), deve ritenersi norma di portata generale in materia di imposte indirette ed applicabile, quindi, anche in ordine alle controversie in tema di imposta di registro. Ne consegue che i termini di impugnazione relativi a dette controversie devono ritenersi sospesi per l'intero periodo previsto dalle norme citate, cioè dall'1 gennaio 1992 al 20 giugno 1993, e non soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 75 del 1993 (25 marzo 1993), la quale, nel convertire in legge l'art. 4 del D.L. n. 16 del 1993, ha espressamente contemplato - inserendo il comma dodicesimo ter nell'art. 53 della legge n. 413 del 1991 - la sospensione dei termini di impugnazione (fino all'anzidetta data del 20 giugno 1993) anche dei giudizi concernenti l'imposta di registro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7560
    Data del deposito : 15 maggio 2003

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