Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la valutazione sulla rilevanza delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, è consentita al giudice in sede di apprezzamento sull'ammissibilità della opposizione, sicché, in caso di irrilevanza della richiesta, é possibile provvedere "de plano" alla dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione per evidenti e giustificate ragioni di economia processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 17/01/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 13
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 016503/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) S.T.A.- SOC. TRASP. AUTOM. S.P.A. ROMA C/;
2) CASSESE PAOLA IL 09/09/1974;
avverso DECRETO del 04/02/2004 GIP TRIBUNALE di R0MA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato il 31 marzo 2004 il difensore di OB BA, amministratore delegato e legale rappresentante della spa Società Trasporti Automobilistici (STA) impugnava il decreto di archiviazione emesso l'8 marzo 2004 dal Gip del Tribunale di Roma. Il provvedimento era stato adottato "de plano" in relazione alla presentazione di una denunzia-querela sporta per essere emerso un episodio di presunta contraffazione dei documenti apparentemente emessi dai ed parcometri, documenti che avrebbero dovuto attestare il pagamento della tariffa di sosta.
La richiesta di archiviazione era stata formulata dalla indagata PA SE sulla base dell'assunto che essa si era limitata ad acquistare da uno sconosciuto i documenti risultati contraffatti. A tale richiesta aveva fatto opposizione la persona offesa che, evidenziando come i documenti fossero più di uno e relativi a tre giorni diversi per un ammontare di numerose ore, contestava la credibilità della tesi difensiva e sollecitava il compimento di investigazioni suppletive (consulenza tecnica e interrogatorio della indagata) volte ad acclarare vuoi la probabile fondatezza della originaria ipotesi accusatoria (falsità materiale in scrittura privata) vuoi, subordinatamente, la configurabilità di altre condotte penalmente rilevanti quali l'uso di atto falso o la truffa, la ricettazione o l'incauto acquisto.
Si deduceva pertanto:
A) 1 a violazione degli artt. 409, 410 e 127 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., per avere il giudice adottato il provvedimento di declaratoria di inammissibilità della opposizione e di archiviazione del procedimento in assenza del necessario contraddittorio (SU 15 marzo 1996, Testa);
B) mancanza assoluta di motivazione sulla ritenuta assenza di rilevanza delle investigazioni suppletive sollecitate. Il Procuratore Generale concludeva richiedendo l'accoglimento de ricorso sia in ragione della assenza di una compiuta motivazione in ordine alla decisione adottata sia in ragione della erroneità della procedura e della soluzione data al caso di specie.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento dichiarativo della inammissibilità della opposizione, logicamente preliminare anche se contestuale a quello di archiviazione, è stato adottato dal gip, senza la instaurazione del contraddittorio, nonostante che la persona offesa avesse fatto opposizione alla richiesta del PM e indicato investigazioni suppletive.
Il Gip ha motivato in ragione, da un lato, della "mancanza di elementi per sostenere l'accusa" e, dall'altro, della irrilevanza delle indagini suppletive richieste dalla persona offesa, mostrando di aderire all'orientamento giurisprudenziale, espresso dalle Sezioni unite con sentenza 14 febbraio 1996, Testa, riv. 204133 e da numerose sentenze successive, secondo cui il provvedimento di inammissibilità della opposizione può essere adottato - con procedura dunque de plano - quando il giudice assuma la assenza di "pertinenza" e di "rilevanza" dei nuovi mezzi investigativi indicati dalla parte, rispetto alla notizia di reato.
Deve darsi atto, al riguardo, conformemente ai rilievi del ricorrente, della formazione di un consistente filone giurisprudenziale, anche successivo alla sentenza delle Sezioni unite, che ritiene, in contrasto con l'insegnamento di queste ultime, che la inammissibilità della opposizione non possa essere dichiarata de plano quando il giudice ritenga soltanto "irrilevanti" le indagini suppletive sollecitate (si veda Cass. sez. 4^, 10 ottobre 2001, Bic, riv. 220423), posto che il giudizio sulla rilevanza della opposizione attiene alla fondatezza dei temi di indagine e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità della opposizione medesima, (conforme Cass. sez. 6^, 3 novembre 2003, proc. c. ignoti, riv. 227829). Orbene, ritiene questo collegio, aderendo all'orientamento delle Sezioni unite, che la valutazione sulla irrilevanza dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, cioè la idoneità delle indagini nuove sollecitate dalla p.o. ad incidere concretamente sulle risultanze della attività compiuta nel corso delle indagini preliminari sia consentita al giudice in sede di apprezzamento sulla ammissibilità della domanda e perciò sia idonea a sostanziare la pronuncia, de plano, di inammissibilità della opposizione, per evidenti quanto giustificate esigenze di economia processuali. Diversa, infatti, da tali evenienze è la valutazione anticipata di merito ovvero la prognosi di fondatezza del risultato del mezzo istruttorio, sicuramente interdette al giudice a sostegno della pronuncia di inammissibilità in assenza di contraddittorio. D'altra parte non sembra da condividere, in linea di principio, l'assunto secondo il quale sempre ed in ogni caso il giudizio sulla idoneità di un mezzo investigativo a mutare la prospettazione che deriva dalle risultanze già acquisite (rilevanza) implichi una anticipazione del giudizio di merito o sulla fondatezza della prova. Infatti sono astrattamente ipotizzabili richieste investigative che, pur pertinenti, ed a prescindere dal loro risultato, sono destinate ad incidere su profili del tema probandum oggettivamente superati da considerazioni preliminari su presupposti fondanti diversi. Ciò posto, se dunque la linea ermeneutica prescelta dal Gip non appare da censurare, lo è invece il provvedimento che di tale opinione ha fatto concreta applicazione. E ciò, sotto il profilo, giustamente sottolineato dal Procuratore Generale alla luce anche dell'insegnamento delle Sezioni unite citate, della mancanza di congrua e compiuta motivazione sul punto della ritenuta irrilevanza. Il gip ha adottato una motivazione di stile che si sostanzia nella mera ripresa di principi enunciati in massime giurisprudenziali senza articolare alcuna argomentazione sulla questione concreta sollevata dalla parte. Si tratta di una motivazione dunque meramente apparente e in quanto tale sostanzialmente assente, con la conseguenza della nullità del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina restituirsi gli atti al Gip del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005