Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11955 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
ITALIANA E N O I PUBBLICA Z ce 68609 NOME DEL POPOLO ITALIANO A R 5 T . S 198 I N G / - E /4 R 2 6 R 2 . A L A . .R L T D .P A U D . B E I L B T E R A D N T T I E S RTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N E 3 E A Oggetto S 1 I I R . A E N T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A 1 1955/02 M Composta dagli Ill mi Si Dott. Bruno R.G. N. 5566/00 Dott. Massimo Consigliere Cron. 79564 ODDO Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 25/03/02Dott. Giuseppe Antonio Vito MAGNO RAGONESI Dott. Vittorio Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUN:MA CASSAZIONE CAMPIONE CIVILES ENTENZA sul ricorso proposto da: N. 68609 MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato 2002 GAETANO SCALISE, che lo difende unitamente 1336 all'avvocato VINCENZO BASTA, giusta procura a margine;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 26/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- L'Ufficio del registro di Milano provvedeva a notificare (in data 19/27.08.1994) avviso di liquidazione dell'imposta principale per l'importo di £. 18.751.000,relativo alla successione di CO AN. Tale avviso veniva notificato a IN AN e, per essa deceduta (04.04.1994), agli eredi impersonalmente e collettivamente in data 19.08.1994, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 600/73 e dell'art. 140 del c.p.c. Successivamente, in data 14.06.1995, atteso il mancato pagamento dell'imposta, l'Ufficio provvedeva alla notifica dell'avviso di liquidazione di sovrattasse per tardivo pagamento, e, quindi, al passaggio a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento a SS AN nella sua qualità di erede di IN AN. Tale cartella veniva impugnata dalla AN dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sulla base della dedotta illegittimità dell'operato dell'ufficio il quale avrebbe chiesto alla ricorrente un'imposta in virtù di un avviso di liquidazione mai notificato alla stessa. Si costituiva in giudizio l'Ufficio Successioni di Milano, ribadendo la legittimità del proprio operato. La Commissione Tributaria di 1° grado di Milano con la decisione n. 120/50/97,pronunciata in data 25.03.1997, accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello. La AN si costituiva in giudizio, chiedendo principalmente la declaratoria di improcedibilità dell'appello, in quanto lo stesso era stato notificato presso la residenza di essa contribuente anziché presso il suo domicilio eletto. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva la suddetta eccezione dichiarando "improcedibile” l'appello. Avverso detta sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso AN SS. All'udienza del 25.03.02 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce la violazione dell'art. 156 cpc da parte della impugnata sentenza avendo questa dichiarato la improcedibilità dell'appello perchè notificato presso la residenza dell'intimata anziché presso il domicilio eletto,nonostante la nullità della detta notifica fosse stata sanata dalla costituzione in giudizio dell' appellata. La resistente deduce con il controricorso la inammissibilità del ricorso per tardività. Tale eccezione,che riveste carattere pregiudiziale, va esaminata per prima e la stessa si rivela fondata. La sentenza della Commissione regionale della Lombardia è stata infatti notificata all'Ufficio del registro di Milano il 20.4.99, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 7.03.00, ben oltre quindi il termine di sessanta giorni di cui agli artt. 325 e 326 cpc. Mette appena conto di rilevare che la notifica della sentenza della Commissione regionale all' ufficio finanziario deve ritenersi del tutto regolare,ancorchè non sia in essa indicata la qualità di dipendente della persona addetta alla ricezione, dal momento che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la mancata indicazione, nella relata di notifica del rapporto ( di famiglia, di servizio o di impiego) tra il destinatario della notificazione e il ricevente, non determina senz'altro la nullità della notificazione stessa, a meno che non sia provata la insussistenza di tale rapporto (Cass 11647/01). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1100,00 di cui 1000,00 di onorari
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1100,00 di cui euro 1000,00 di onorari Roma 25.03.02 Il Cons.est. ишошь лечист Il Presidente IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio -8 AGO. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio