Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutarne l'ammissibilità in rapporto alla pertinenza rispetto alla notizia di reato e alla rilevanza degli elementi di indagine proposti, laddove eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 14456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14456 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/02/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 254
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 5785/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore da ER LL MA;
parte offesa nel proc. pen. a carico di:
IN IA e altri, per il reato p. e p. dall'art. 589;
avverso il decreto in data 26.11.2004 reso dal GIP del Tribunale di Rimini che ha ordinato l'archiviazione del procedimento a seguito dell'opposizione prevista ex art. 410 c.p.p.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione degli atti all'Ufficio G.I.P..
FATTO E DIRITTO
RU AM ed EN AN, nella qualità di parte offese, a mezzo difensore, propongono ricorso per Cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Rimini disponeva l'archiviazione de plano del procedimento nei confronti di IN IA, RD AD, ON IE e GA IA, imputati del reato di omicidio colposo (ex art.589 c.p.) nei confronti del figlio MA.
Il G.I.P. riteneva l'inammissibilità della opposizione in quanto l'oggetto dell'indicazione suppletiva indicata (incidente probatorio ex art. 392 c.p.p., comma 2, e l'acquisizione di documentazione relativa agli interventi di manutenzione eseguiti sul manto stradale) appariva generica e pertanto inidonea ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M..
Concludeva, pertanto, affermando l'infondatezza della notizia di reato, in conformità alle conclusioni del PM fondate su una CTU allegata agli atti, che aveva evidenziato come la condotta colposa della parte offesa avesse avuto un ruolo determinante nella determinazione dell'evento.
I ricorrenti, con un unico motivo, lamentano la nullità del decreto di archiviazione per violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 5, sostenendo che erroneamente e, comunque, immotivatamente il giudice avrebbe provveduto alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, in assenza di contraddittorio e a fronte di una opposizione contenente puntualmente l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. L'art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell'azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l'archiviazione (cfr. Corte Cost., 11 aprile 1997 n. 95). Per l'effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento afe plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto (v. Cass., Sez. UU., 14 febbraio 1996, Testa, che ai fini dell'apprezzamento sull'ammissibilità dell'opposizione occorra tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) sempre che non travalichino in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice;
ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.
Il rito camerale, con il contraddittorio delle parti, è necessario, pertanto, in due ipotesi: a garanzia dell'accusato, quando il giudice ritenga infondata la richiesta di archiviazione;
a garanzia della persona offesa, quando la sua opposizione contenga una specifica richiesta investigativa (v. in senso conforme, Sez. 14 dicembre 1998, Massone).
Per questa ragione è da ritenere che, ai fini della delibazione di ammissibilità dell'opposizione, il giudice possa valutare solo la specificità della richiesta, quanto all'indicazione del tema e della fonte di prova, non anche la rilevanza delle indagini richieste. Sicché la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per se ammissibile l'opposizione della persona offesa;
e impone al giudice di procedere in contraddittorio. Nel caso in esame l'opposizione conteneva la richiesta di procedere a perizia, rivolta a ricostruire la dinamica dell'incidente ed all'acquisizione di documentazione certificante la natura ed i tempi degli interventi di manutenzione del manto stradale, sicché, essendo ammissibile, imponeva la decisione nel contraddittorio degli interessati.
Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame merita censura avendo il giudice dichiarato inammissibile l'opposizione proprio sul presupposto della ritenuta e motivata irrilevanza degli adempimenti istruttori richiesti volti ad accertare una ricostruzione dei fatti diversa da quella già emergente dagli atti legittimamente acquisiti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2007