Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza o la specificità delle ulteriori investigazioni indicate ma anche la loro rilevanza, intesa come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari. Pertanto, può e deve essere valutata nel giudizio di ammissibilità dell'opposizione l'incidenza del tema di prova sul complessivo quadro probatorio mentre esula dall'ambito operativo del giudizio di ammissibilità "de plano" la valutazione dell'idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del predetto tema di prova, non consentita in tale sede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2014, n. 26809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26809 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 17/04/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - N. 529
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 34826/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL TI, nato a [...] il [...];
quale parte offesa nel procedimento nei confronti di ignoti;
avverso il decreto del 19/06/2013 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata nell'interesse del ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da UL TI avverso la richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti per i reati di cui all'art. 595 c.p. e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167, denunciati dal UL nella diffusione di dati personali su precedenti giudiziari contenuti in una relazione della commissione prefettizia sulla richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria e nella pubblicazione degli stessi in un volume edito dalla testata giornalistica Calabria Ora, il procedimento veniva archiviato per infondatezza della notizia di reato. La parte offesa ricorre sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'archiviazione in assenza di contraddittorio, e deduce violazione di legge nella ritenuta superfluità delle indagini richieste nell'audizione dei commissari per essere certo che gli stessi avessero raccolto i dati dagli uffici per riversarli nella relazione all'autorità prefettizia secondo una loro valutazione tecnico-amministrativa, in quanto giudizio attinente alla capacità dimostrativa delle indagini e non limitato, come previsto dalla legge, alla loro pertinenza e specificità; nell'esclusione della sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, in quanto residuale rispetto a quello di cui all'art. 326 c.p., rispetto al quale il UL era ritenuto non legittimato all'opposizione in quanto privo della qualifica di persona offesa, laddove proprio tale condizione rendeva la fattispecie residuale applicabile e nella specie ricorrente per l'inserimento senza necessità, nella relazione dei commissari al prefetto, del nominativo del UL e della menzione dei suoi precedenti giudiziari;
e nella ritenuta infondatezza della notizia di reato in assenza di indagini sulle modalità con le quali i commissari avevano conservato i dati acquisiti, inspiegabilmente entrati in possesso di altri se non con il consenso o per un comportamento negligente dei predetti, e nei confronti della posizione dei giornalisti rispetto alla mancanza di pubblico interesse alla pubblicazione dei dati personali del UL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, che le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari sull'ammissibilità della persona offesa alla richiesta di archiviazione investono non solo la pertinenza o la specificità delle ulteriori investigazioni nella stessa indicate, ma anche la loro rilevanza, intesa come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv. 253306; Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi, Rv. 256060) ed esclusa dalla deduzione di elementi di indagine superflui e inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio (Sez. 6, n. 6579 del 13/11/2012 (11/02/2013), Febbo, Rv. 254869). Il riferimento al limite della pertinenza, oltre che della specificità, degli atti di indagine oggetto dell'opposizione, in effetti presente in alcuni arresti giurisprudenziali (Sez. 2, n. 158 del 27/11/2012 (04/01/2013), Scandurra, Rv. 254062), deve essere correttamente inteso nella contrapposizione, evidenziata nella maggior parte di tali pronunce, a valutazioni sulla capacità probatoria degli atti e sul loro prevedibile esito (Sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Cellamare, Rv. 252476; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv. 253349; Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013, Iacovone, Rv. 257236), che si tradurrebbero nell'anticipazione di un giudizio di merito che non trova luogo rispetto ad un'opposizione finalizzata esclusivamente a sostituire l'adozione di un provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con il rito camerale (Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013, ignoti, Rv. 255500). Valutazioni di questo genere sono in realtà ritenute estranee all'ambito proprio del giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione anche nelle posizioni espressamente riferite all'inclusione in tale ambito della rilevanza degli elementi addotti dall'opponente (Sez. 5, n. 3246 del 12/12/2012 (22/01/2013), Vernesoni, Rv. 254375); e tanto conferma come il contenuto denotativo degli accennati richiami alla pertinenza degli elementi, addotti a sostegno dell'opposizione, finisca per coincidere con quella della rilevanza, altrove testualmente indicata quale requisito di detti elementi. Occorre in altri termini distinguere, ai fini della delimitazione fra ciò che rientra nello spazio operativo del giudizio de plano sull'ammissibilità dell'opposizione e quanto invece ne esula, il tema di prova, che costituisce oggetto delle indagini richieste dall'opponente, dalla capacità probatoria, rispetto a detto tema, degli atti di indagine proposti;
l'incidenza del tema sul complessivo quadro probatorio può e deve essere valutata nel giudizio di cui si discute, mentre non è consentita in quella sede la valutazione dell'idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del tema. Tanto premesso, il provvedimento impugnato era correttamente motivato in questa prospettiva, laddove vi si osservava che, a fronte di una richiesta di archiviazione del procedimento motivata con riguardo alla veridicità dei dati riportati nella relazione della commissione prefettizia, nella quale si dava debitamente atto dell'intervenuta assoluzione del UL dalle imputazioni contestategli, ed alla natura di atto riservato della relazione stessa, il tema oggetto delle indagini richieste con l'atto di opposizione, consistenti nell'esame dei commissari sulle modalità di conservazione dei dati, fosse irrilevante nel momento in cui tali modalità erano già state accertate e nulla potessero ulteriormente rivelare sulla diffusione delle notizie.
Per altro aspetto, va considerato che l'evidente irrilevanza penale del fatto in ordine al quale si procede è di per sè sufficiente a determinare la conseguente irrilevanza di ulteriori attività di indagine (Sez. 6, n. 30185 del 10/07/2013, ignoti, 257016), non potendo comunque il tema di prova, che ne costituisce l'oggetto, incidere sulla ravvisabilità di un reato comunque insussistente. Orbene, il provvedimento impugnato, con riguardo alla configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, alla quale specificamente afferivano le indagini richieste con l'atto di opposizione, era motivato anche da questo punto di vista, nel momento in cui si osservava correttamente che l'ipotizzata condotta di utilizzazione di notizie, che dovevano rimanere segrete per ragioni di ufficio, integra il solo reato di cui all'art. 326 c.p. e non anche quello di trattamento illecito di dati personali di cui alla norma incriminatrice precedentemente citata, in forza della clausola di riserva nella stessa contenuta (Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Carta, Rv. 254594). Il Giudice per le indagini preliminari rammentava altrettanto correttamente come l'opponente non fosse legittimato a proporre opposizione in ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di reato con riguardo al delitto di rivelazione di segreti di ufficio, parte offesa del quale è unicamente la pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 2675 del 24/09/1998, Piccirilli, Rv. 211753; Sez. 6, n. 19307 del 22/04/2008, Petrella, Rv. 239883; Sez. 6, n. 4170 del 06/11/2012 (28/01/2013), Minolfi, Rv. 254239). Ed infondata è a questo proposito la tesi del ricorrente, per la quale tale ultima considerazione implicherebbe una sorta di reviviscenza della configurabilità del reato di trattamento illecito di dati personali;
l'esclusione di tale configurabilità dipende infatti dal rapporto di sussidiarietà fra le fattispecie di tale reato e di quello di cui all'art. 326 c.p., sul quale non hanno evidentemente incidenza alcuna le vicende processuali relative alla legittimazione della persona offesa all'opposizione all'archiviazione richiesta in ordine al reato assorbente, che rimane in astratto ravvisabile.
Quanto all'ulteriore presupposto della preliminare declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, costituito dall'infondatezza della notizia di reato, posto che dalle considerazioni che precedono emerge la congrua motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'insussistenza di elementi indicativi della riferibilità a soggetti determinati della diffusione dei dati personali, e comunque alla non riconducibilità del fatto all'ipotesi di illecito trattamento dei dati ed alla carenza di legittimazione all'opposizione per il reato di rivelazione di segreti di ufficio, altrettanto congruamente era motivata l'infondatezza dell'accusa di diffamazione con riguardo alla pubblicazione dei dati dopo che gli stessi erano divenuti di fatto di dominio pubblico in quanto già diffusi da più quotidiani e siti internet. Le censure proposte sul punto dal ricorrente sono pertanto inammissibili, non essendo tale valutazione sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 8426 del 06/11/2006 (28/02/2007), De Sario, Rv. 236252; Sez. 5, n. 11524 del 08/02/2007, Giovanardi, Rv. 236520; Sez. 6, n. 13458 del 12/03/2008, Del Monaco, Rv. 239318).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014