Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
Il giudizio di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità dell'opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale.
Commentario • 1
- 1. Nullità del matrimonio ecclesiastico per grave immaturità del nubendoAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 27 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 19808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19808 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
198 08 /09 M% Sentenza n.363 Registro generale n. 23655 del 2008
Camera di consiglio del 13 febbraio 2009 (n. 5 del ruolo)
REP UBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Adolfo Di Virginio
Consigliere 1. Dott. Francesco P. Gramendola
2. Dott. Giorgio Colla Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
Consigliere 4. Dott. Giacomo Paoloni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TO GE, n. a Cosenza il 27 aprile 1969, quale persona offesa nel procedimento nei confronti di UC GI
avverso il decreto in data 18 settembre 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza.
Fatto Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, su richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di GI UC, indagata per il reato di cui all'art. 392
c.p. in danno di GE TO.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Cosena nel procedimento per il reato di cui all'art. 392 c.p. apertosi a seguito della querela presentata a carico di GI
UC da GE TO, quest'ultima aveva proposto opposizione, a dell'art. 410 c.p.p. indicando le norma investigazioni ulteriori (assunzione di persone informate sui fatti, con indicazione delle specifiche circostanze, nonché acquisizioni documentali) che, a suo avviso, erano idonee a dimostrare la fondatezza della notitia criminis.
Al riguardo va qui ribadito il costante orientamento di questa
Corte secondo cui, in aderenza alla lettera e alla ratio dell'art. 410 c.p.p., a fronte di una opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve di norma provvedere a fissare l'udienza in camera di consiglio per la decisione, nel contraddittorio tra indagato e parte lesa, sulla richiesta del pubblico ministero;
e che tale formalità può essere evitata, con provvedimento di archiviazione emesso de plano dal predetto giudice, esclusivamente se ricorrono congiuntamente le due condizioni della inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notizia di reato (v., tra le altre, Sez. un., C.C. 14 febbraio 1996, Testa). Inoltre occorre precisare che ai fini della delibazione di ammissibilità, evidentemente pregiudiziale a quella del merito, il giudice può valutare oltre agli aspetti strettamente formali,
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quali la tempestività e ritualità della opposizione solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema sia alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indicate (v. Cass., sez. VI, 6 novembre
2006, Pinci;
Id., 26 febbraio 2003, Papili;
Id. VI, 25 settembre
2000, Castellucci;
Cass., sez. V, c.c. 14 dicembre 1998, Massone).
Infatti, la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall'opponente comporterebbe una anticipazione del merito dell'opposizione; il quale, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell'ipotizzato reato, deve essere
дя trattato e deciso, appunto, nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione. M La sanzione di inammissibilità è infatti collegata dall'art. 410 comma 1 c.p.p. esclusivamente al dato formale della omessa indicazione da parte dell'opponente dell' oggetto della investigazione suppletiva" e dei "relativi elementi di prova",
essendo del tutto fuor di luogo, in tale sede, una indagine contenutistica circa l'utilità che tali investigazioni potrebbero avere al fine della valutazione della fondatezza della notizia di reato: e ciò non perché questa sia una indagine sottratta al giudice per le indagini preliminari nella procedura di archiviazione, ma semplicemente perché la sede in cui essa deve essere affrontata è quella della udienza camerale, che, nel sistema del codice, costituisce il paradigma procedurale "normale" della decisione sulla richiesta di archiviazione, essendo al contrario concepita come "eccezionale" la procedura de plano. Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza costituzionale, che ha censurato la pretesa del giudice a quo di essere affrancato dalla formalità dell'udienza camerale ex art. 409
c.p.p. in tutti i casi in cui emerga con assoluta evidenza l'inconsistenza della notitia criminis, risolvendosi tale pretesa, si è osservato, in una aprioristica e anticipata valutazione della inutilità del contraddittorio imposto dalla disciplina in questione
(Corte cost., ord. n. 78 del 2000).
Ora, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a osservare, peraltro con un modulo apparentemente stereotipato, che "le argomentazioni addotte dal P.m. a sostegno della richiesta di riesame [...] sono condivisibili, tenuto conto che dagli atti non emergono fatti penalmente rilevanti a carico dell'indagata"; senza fare il menomo cenno al contenuto dell'atto di opposizione presentato dalla persona offesa.
Il decreto impugnato va pertanto annullata, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cosenza che, all'esito della udienza camerale, adotterà le sue determinazioni sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, a norma dell'art. 409 c.p.p.
P.Q.M.
il decreto impugnato e dispone la Annulla senza rinvio trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
Così deciso addì 13 febbraio 2009.
Il Consigliere estensore PresidenteAlupe Duck Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE SUPER C1 oggi, 9 MAG 2009
Lidia Scalia e IL CANCELLIERE