Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, e, quindi, l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 8890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8890 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1684
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 18808/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA BR, nato a [...] il [...] quale parte offesa;
nel procedimento nei confronti di:
2. LI RC, nato a [...] il [...];
3. LI LO, nato a [...] il [...];
4. GO IA, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 06/03/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti degli agenti di polizia municipale LI RC, LI LO e GO IA per i reati di cui agli artt. 323, 476 e 479 cod. pen., ipotizzati come commessi in Nuvolera il 12/03/2012 in relazione ad una contravvenzione elevata nei confronti di CA BR per uso di un telefono cellulare alla guida di un'autovettura, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dal CA per irrilevanza dell'oggetto delle prove suppletive, indicate dall'opponente nella registrazione di una conversazione fra il CA ed il LI e nell'assunzione di informazioni dallo stesso CA e dalla teste Faustinelli, costituito dall'aver il LI asserito di privilegiare la redazione di verbali di contravvenzione nei confronti di residenti per essere più facile dimostrarne la colpa.
La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge nell'assunzione della decisione in assenza di contraddittorio. La decisione sarebbe fondata su una valutazione delle prove suppletive che attingeva la rilevanza e l'utilità delle stesse, con un giudizio di merito riservato alla discussione camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari sull'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione investono anche la rilevanza delle ulteriori investigazioni nella stessa indicate, intesa come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013 ( 2014), De Michele, Rv. 258667; Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv. 253306; Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi, Rv. 256060), ed esclusa dalla deduzione di elementi di indagine superflui e inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio (Sez. 6, n. 6579 del 13/11/2012 ( 2013), Febbo, Rv. 254869). Tale giudizio non può tuttavia investire la capacità probatoria degli atti ed il loro prevedibile esito, trasmodando in una valutazione di merito che non trova luogo rispetto ad un'opposizione finalizzata esclusivamente a sostituire l'adozione di un provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con il rito camerale (Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013, Iacovone, Rv. 257236; Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013, ignoti, Rv. 255500; Sez. 5, n. 3246 del 12/12/2012 ( 2013), Vernesoni, Rv. 254375; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv. 253349). Se, in altre parole, nel giudizio di cui si discute può essere esaminata l'incidenza del tema proposto dall'opponente sul complessivo quadro probatorio, non è invece consentita la valutazione dell'idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del tema.
Orbene, la motivazione del provvedimento impugnato, laddove vi si affermava che l'oggetto delle prove suppletive era irrilevante in quanto non provava la falsità dei verbali, a fronte di tabulati telefonici dai quali risultava che il CA si trovava nei pressi di Nuvolera, finiva per argomentare nei termini dell'efficacia degli elementi di prova dedotti dall'opponente ai fini della prova della contestata falsità, per quanto detto non propri del giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione;
non senza considerare che tale valutazione trascurava del tutto la considerazione della possibile incidenza del tema di prova sulla configurabilità della pure ipotizzata fattispecie di abuso d'ufficio.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015