Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
In tema di reati colposi, costituisce violazione di una elementare regola di prudenza della condotta di chi vende un bene senza essersi previamente accertato che questo possiede i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo del venditore di un immobile, il quale aveva consegnato il bene senza verificare la conformità alla normativa in tema di impianti a gas, in relazione alla morte di un familiare degli acquirenti conseguente ad una esplosione innescata dalla fuoriuscita di sostanza gassosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2014, n. 36445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36445 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 08/04/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 676
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 31028/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GH TO, N. IL 5.7.1958;
2) IG AU, N. IL 24.8.1955;
avverso la sentenza n. 759/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna il 15/1/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Aldo Policastro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito per le parti civili l'avv. Bova Alberto, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito per il HE l'avv. Piraccini Gian GI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il GA l'avv. Biondo Fabrizio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara nei confronti di HE RT e GA AU (per il coimputato NA GI è stata dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo), perché ritenuti responsabili della morte di GN HE.
Secondo l'accertamento dei giudici di merito l'idraulico HE aveva malamente effettuato il raccordo tra l'impianto fisso del gas ed il fornello dell'abitazione che il GA, in qualità di legale rappresentante della immobiliare "Il Mare s.r.l.", aveva venduto ai coniugi GN, senza che gli fosse rilasciata la dichiarazione di conformità relativa all'allacciamento del gas al piano cottura e senza accertarsi che l'impianto fosse a norma, sicché si determinava una fuoriuscita di gas dal flessibile di collegamento tra l'impianto fisso e il piano cottura, che in ora notturna produceva una violenta esplosione, a seguito della quale il piccolo HE riportava un politraumatismo contusivo fratturativo interessante soprattutto la zona cranica, che lo conduceva a morte.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato HE a mezzo del difensore di fiducia, avv. Gian GI Pieraccini.
3.1. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova. L'esponente premette che la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilità del HE sul presupposto che doveva escludersi che l'allaccio potesse esser stato eseguito da altri e segnatamente dal NA;
censura quindi che possa affermarsi la responsabilità dell'imputato perché non provata l'ipotesi alternativa a quella formulata dall'accusa. Quindi lamenta che la Corte di Appello ha travisato le dichiarazioni del HE, affermando - contrariamente al dato processuale - che questi riferì che l'allaccio era stato fatto dal coimputato NA.
Ancora, rileva che le acquisizioni processuali dimostrano come non risponda al vero l'affermazione della Corte di Appello per la quale non risulta che altri idraulici abbiano operato con l'impresa del GA.
Inoltre, secondo l'esponente la Corte di Appello non ha dato risposta ai rilievi difensivi che indicavano le emergenze processuali rilevanti ai fini "del non esonero di responsabilità in capo al NA".
Allo stesso modo la Corte di Appello non ha dato risposta ai rilievi che evidenziavano la circostanza della mancata contestazione al HE dell'errato allaccio;
circostanza che dimostrerebbe la sua estraneità a tale installazione. Per l'esponente non risponde al vero che il HE rilasciò la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte solo dopo il sinistro;
allo scopo si allega un documento recante la data del 3.9.2006 e si richiama la testimonianza EN per la quale fu la società Immobiliare a non consegnare per tempo tale documentazione ai propri clienti. Inoltre i giudici dell'appello non hanno spiegato perché, avendo il HE sempre rilasciato la dichiarazione di conformità, non lo avrebbe fatto per l'allacciamento del gas al piano cottura, tanto più che risulta averlo fatto nelle due occasioni in cui aveva operato anche tali allacci.
3.2. Con un secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla utilizzazione delle spontanee dichiarazioni rese dal HE ai Carabinieri in data 14.6.2007 sia perché nei confronti del HE erano già emersi indizi di reità, sia perché in ogni caso nel corso dell'atto il HE rese dichiarazioni auto-indizianti che avrebbero imposto l'interruzione del medesimo. Inoltre, ad avviso dell'esponente la Corte di Appello ha travisato le dichiarazioni in parola, dalle quali non risulta che il HE si sia assunta la paternità dell'allaccio dal rubinetto al piano cottura.
4.1. Propone ricorso per cassazione anche il GA lamentando la confusione operata dalla Corte di Appello tra il piano oggettivo e quello soggettivo del reato;
i giudici avrebbero dovuto individuare previamente la natura commissiva o omissiva della condotta e quindi verificare la sussistenza del nesso causale e dell'evento. All'inverso, contraddittoriamente si è da un canto indicata la condotta colposa nella vendita dell'immobile privo di certificazione di conformità degli impianti, dall'altro rilevata l'omissione della verifica della regolarità dell'impianto. Ad avviso dell'esponente, il fulcro della responsabilità del GA è stato posto nell'assenza della certificazione dell'allaccio difettoso e non nella cessione dell'immobile sicché, trattandosi di condotta omissiva, avrebbero dovuto essere esplicate le fondamenta della posizione di garanzia individuata in capo al GA (segnalata come insussistente con l'appello), la norma che imponeva la condotta positiva alternativa, le ragioni della ritenuta valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito.
L'esponente denuncia altresì che in merito alla errata individuazione dell'art. 1490 c.c. quale fonte giuridica del dovere di intervento del GA era stato formulato specifico motivo di appello, in ordine al quale il Collegio distrettuale nulla ha osservato. Allo stesso modo non si è replicato ai rilievi difensivi che evidenziavano la ripartizione degli obblighi tra committente ed esecutore dell'opera, discendente dalla L. n. 46 del 1990, artt. 7, 9 e 10; alla luce dei quali sul committente grave unicamente il dovere di affidare l'incarico ad un tecnico dotato dei requisiti prescritti dalla legge ed è quindi escluso sia l'obbligo di attivarsi per verificare la corretta esecuzione del lavoro sia quello di ottenere o pretendere la menzionata certificazione.
La descrizione della condotta colposa del GA, che è passata dalla radicale omissione della richiesta delle previste certificazioni alla omissione della richiesta di certificazioni complete (ovvero relative anche all'allaccio dell'impianto fisso all'apparecchio utilizzatore), conduce in ogni caso all'insussistenza del nesso causale.
La Corte di Appello ha poi omesso di dare conto della incidenza del comportamento gravemente imprudente dei coniugi GN, che pur non essendo persuasi dell'efficacia risolutiva dell'intervento del NA (poiché richiusero il rubinetto anche dopo tale intervento), lasciarono aperto il gas durante la notte. Si tratterebbe di condotta del tutto imprevedibile, tale da recidere la relazione causale tra evento e comportamento del GA, non presa in considerazione dalla Corte di Appello nella sua rilevanza causale. Ad avviso dell'esponente, l'aver chiuso il rubinetto avrebbe estinto il processo causale determinato dalla condotta illecita dell'idraulico e quella successiva è del tutto eccezionale rispetto alla serie causale interrotta. Peraltro, eliminando mentalmente l'assenza della certificazione dell'impianto, gli GN avrebbero commesso la stessa imprudenza. La loro "non può essere considerata come una condotta dipendente dalla catena causale determinata da altri", posto che essa è intervenuta "dopo che il pericolo era stato riconosciuto e neutralizzato".
Di tutto ciò non vi è alcuna valutazione nella sentenza impugnata.
4.2. Ulteriore motivo, articolato per violazione di legge e vizio motivazionale, viene enunciato in relazione alla motivazione in punto di colpevolezza per il reato.
Per l'esponente, la predetta motivazione è quantitativamente insufficiente rispetto alle doglianze proposte con l'atto di appello;
essa muove da un presupposto erroneo, ovvero che la certificazione dell'impianto del gas fosse del tutto mancante, mentre a mancare era solo quella relativa all'allaccio al piano cottura. Errore essenziale perché cadente sulla riconoscibilità del pericolo e sul rimprovero mosso all'imputato per non averlo riconosciuto. La Corte di Appello avrebbe dovuto dare conto dell'incidenza dell'errore in cui il GA è incorso nel non accorgersi che la certificazione rilasciatagli dal HE era incompleta;
se esso fosse scusabile o meno. CONSIDERATO IN DIRITTO
5.1. Per il carattere evidentemente pregiudiziale va esaminata l'eccezione di nullità avanzata all'odierna udienza dal difensore del HE per non essere stati trasmessi a questa Corte tutti gli atti costituenti il fascicolo del giudizio di appello. L'eccezione è inammissibile. L'art. 590 c.p.p., nel prevedere che "Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento" non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di omissione o incompleta trasmissione degli atti. È stato tuttavia affermato che la mancata trasmissione alla Corte d'appello degli atti del processo di primo grado, oltre a costituire violazione dell'art. 590 c.p.p. (di per sè sfornita di sanzione processuale), integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, a condizione che la parte che la invoca ne fornisca prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti (Sez. 3, n. 21922 del 07/03/2008 - dep. 30/05/2008, Bugianesi, Rv. 240236). Deve aggiungersi che la regola della trasmissione degli atti va coordinata con la specificità del giudizio di cassazione, nel quale - è ius receptum - alla Corte è precluso l'accesso agli atti, salvo venga denunciato un error in procedendo. Peraltro, come è stato osservato, "anche nella materia processuale, il sindacato della Corte di cassazione è pur sempre un sindacato di legittimità: la Corte di cassazione ha la possibilità di esaminare gli atti del processo per verificare l'esistenza della violazione denunziata ma non viene meno il rigoroso limite che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso, rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, i fatti storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La differenza più significativa, rispetto alle violazioni sostanziali, è che la Corte, in questi casi, ha la possibilità di esaminare gli atti e non incontra il limite del mero controllo sulla motivazione" (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004 - dep. 10/12/2004, AU ed altri, Rv. 230568). Ciò importa la mancanza di interesse ad eccepire l'omessa trasmissione degli atti da parte del ricorrente che non abbia censurato il provvedimento impugnato per error in procedendo e la necessità che con l'eccezione si indichi il vulnus al diritto di difesa derivato dal mancato rispetto dell'art. 590 c.p.p.. Nel caso di specie ci si è limitati a rilevare la mancata trasmissione di tutti gli atti, senza indicare ne' quali siano manchevoli ne' quale rilevanza assuma l'omissione.
5.2. La decisione impugnata trova nelle dichiarazioni rese ai Cc dal HE un suo caposaldo;
è pertanto necessario trattare preliminarmente all'esame degli ulteriori motivi di ricorso quello concernente la inutilizzabilità di tali dichiarazioni. Orbene, l'assunto difensivo è erroneo. Il verbale del 14.6.2007, al quale questa Corte può fare accesso in ragione della natura della doglianza difensiva, fa riferimento a "spontanee dichiarazioni" del HE, che nell'atto non viene qualificato come indagato. L'ambiguità che ne deriva non reca effetto sulle conclusioni alle quali si deve pervenire in questa sede. Infatti, a ritenere che il HE non fosse indagato al momento in cui venne redatto il menzionato verbale, dovrebbe concludersi che esso contiene sommarie informazioni;
ne deriva la possibile rilevanza della sola ipotesi di mancata interruzione dell'atto ove pronunciate dal dichiarante affermazioni auto-indizianti.
Ove si voglia sciogliere quell'ambiguità intendendo che il HE venne ascoltato quale indagato, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 7 dovrebbe concludersi che tali dichiarazioni non erano utilizzabili nel dibattimento, salvo che per le contestazioni di cui all'art. 503 c.p.p., comma 3, giusta la previsione del citato art. 350 c.p.p., comma 7. Ma nella specie è intervenuto accordo acquisitivo tra le parti ed il valore di tale accordo sul piano dell'utilizzabilità delle dichiarazioni potrebbe essere negato solo ove si rinvenga un'ipotesi di inutilizzabilità c.d. patologica ("Non possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed affetti da inutilizzabilità c.d. "patologica", per essere stati assunti in violazione del principio di garanzia espresso dall'art. 63 c.p.p.": Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009 - dep. 17/06/2009, Agosta e altri, Rv. 244589). Laddove è evidente che così non è, poiché alle dichiarazioni spontanee del soggetto indagato non si applicano le disposizioni dell'art. 63 c.p.p., comma 1 e dell'art. 64 c.p.p., giacché il primo concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini e l'altro attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni (Sez. 6, n. 34151 del 27/06/2008 - dep. 26/08/2008, Vanese, Rv. 241466). Da qui la piena utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni del HE tanto nella fase delle indagini preliminari (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008 - dep. 13/01/2009, Correnti, Rv. 241884) che nel giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010 - dep. 12/05/2010, Avietti, Rv. 246865; Sez. 1, n. 44637 del 13/10/2004 - dep. 17/11/2004, Iorio, Rv. 230754).
5.3. Venendo quindi agli ulteriori motivi, si osserva che l'esponente svolge una serrata critica alla motivazione impugnata, dalla quale estrapola numerosi passaggi, sottoponendo ciascuno a specifica critica, ora evocando il travisamento della prova, ora contestando la validità logica dell'asserzione esaminata.
Orbene, in linea generale va rammentato che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 - dep. 27/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008 - dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789).
Ne deriva la necessità di individuare la struttura portante dell'impianto motivazionale, per poi verificare se le singole omissioni o incongruenze argomentative risultino decisive nel senso appena indicato.
In tale prospettiva va anche svolta qualche puntualizzazione intorno al concetto di travisamento della prova. La giurisprudenza di questa Corte chiarisce che, in virtù della previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), novellata dalla L. n. 46 del 2006, art. 8,
costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168). Concorre a definire ancor più nitidamente il concetto in esame la precisazione per la quale il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto;
sicché è da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Deve comunque trattarsi di un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Può aggiungersi che non si verte in tema di travisamento della prova quando, trattandosi di prova dichiarativa, l'eventuale errore sul significante non abbia inciso sul significato della prova;
come quando l'errore su un singolo enunciato non abbia avuto influenza sulla apprensione del senso dell'intera dichiarazione. A ben vedere, anche in tal caso è manchevole quella palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto che per la ricordata giurisprudenza integra il vizio in parola. Prima di concludere sul punto va anche tenuto conto del fatto che questa Corte ha posto in correlazione il travisamento della prova, quale vizio deducibile con ricorso per cassazione, e la conformità delle pronunce di primo e secondo grado. Si è così affermato che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.).
5.2. Tanto premesso, va escluso che sussista il denunciato travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dal HE. La Corte distrettuale ha affermato che questi riferì ai CC. di aver personalmente eseguito la prova di tenuta dell'impianto del gas dall'allaccio contatore al rubinetto di distribuzione per il piano cottura della cucina dell'appartamento di via dei Camosci n. 22, int. 6; e non già che l'allaccio era stato fatto dal coimputato NA. Il riferimento all'indicazione del NA come all'autore dell'allacciamento, pure operato dalla Corte territoriale, ha la funzione di esplicare la tesi difensiva del HE, scaturita dalla successiva ritrattazione di quanto asserito in sede di dichiarazioni rese ai CC.
5.3. Della mutevolezza delle dichiarazioni del HE il giudice di merito ha dato ampio resoconto e la negazione contenuta nel ricorso dell'esistenza di una simile posizione difensiva è apodittica, capziosa (si nega che l'imputato si sia sempre difeso indicando il NA come autore dell'allaccio) e aspecifica, perché carente del necessario supporto documentale (sul principio di autosufficienza del ricorso si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale e altri, Rv. 256723).
5.4. In assenza di una prova "storica" la Corte di Appello ha ricostruito l'identità di colui che aveva eseguito il lavoro di allaccio nell'abitazione degli GN sulla base di indizi. In quest'ottica ha ritenuto di dover escludere che soggetti terzi abbiano realizzato il lavoro, perché della loro presenza non vi è alcuna traccia;
il ricorrente converge su tale conclusione ("l'affermazione secondo cui non risulta che la ditta GA disponesse di altri idraulici di fiducia legati alla s.r.l. da un rapporto di collaborazione "costante" risulta forse effettivamente vera"), ma ritiene che ciò non possa dimostrare che ad eseguire l'allaccio sia stato comunque altro soggetto (pg. 3). Si tratta, quindi, di una valutazione della portata dimostrativa di un indizio la cui sussistenza non si contesta: ma non risultando manifestamente illogica la valutazione della Corte, il sindacato di legittimità non può condurre ad una sovrapposizione a quella di altra valutazione della prova.
La tesi che il lavoro fosse stato eseguito dal NA (patrocinata dal HE) è stata parimenti esclusa. La Corte di Appello, al riguardo, ha fatto riferimento a quanto affermato dall'imputato medesimo nelle dichiarazioni rese ai Cc nell'immediatezza del fatto;
ha spiegato perché le successive difformi versioni dell'imputato non fossero attendibili, prendendo in esame le diverse deposizioni acquisite al giudizio, anche in forza delle attività difensive. Non risponde quindi al vero che la Corte di Appello non abbia preso in esame il motivo di appello che rilevava come il NA avesse svolto presso l'appartamento degli GN, il giorno del fatto e quello precedente, attività proprie dell'idraulico. Il Collegio distrettuale, infatti, ha sottoposto a specifica revisione la tesi difensiva per la quale era stato appunto il NA ad eseguire l'allaccio in questione, rilevando che dalle testimonianze EN, ON OR, ZZ GI, RO, HE TE ed AT risultava che il NA non aveva mai effettuato allacciamenti del gas al piano cottura (pg. 13). Che la Corte di Appello non abbia esplicato che i coniugi GN e NI AN avessero definito il NA come l'idraulico della Immobiliare il Mare non concreta alcuna carenza motivazione: il giudice non è tenuto a dare conto di qualsiasi dato processuale ma a rendere una motivazione che nel complesso, evidenziando gli elementi ritenuti decisivi e la relativa valutazione, dia conto del percorso logico-giuridico tracciato a partire dai materiali disponibili e verso il traguardo della statuizione conclusiva. Orbene, per quanto esposto dal ricorrente medesimo, le indicazioni degli GN e del NI non risultano decisive, nel senso di capaci di scardinare la capacità dimostrativa del complessivo impianto motivazionale, per la mancanza di riferimenti fattuali concreti e specifici che chiariscano il senso di quella indicazione (si tratta di informazione appresa o direttamente acquisita? Idraulico per aver svolto specifica attività su impianti a gas o per aver svolto le altre opere pure di competenza di siffatta figura professionale?). Tanto vale anche per ciò che concerne l'utilizzo che l'esponente fa di un breve stralcio delle dichiarazioni della EN e del ON (pg. 5). Sul piano procedimentale va escluso che risulti autosufficiente il motivo che denuncia travisamento della prova riportando un limitato frammento dell'atto dichiarativo;
in tal modo non si pone questa Corte nella condizione di poter verificare se realmente sussista errore sul significante (vd., ancora, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale e altri, Rv. 256723). L'evocazione del principio secondo il quale sarebbe sufficiente la riproduzione xerografica dello stralcio della trascrizione della testimonianza in questione (Cass. sent. n. 25834/2012) è pertinente;
ma nel caso di specie il principio non conduce all'esito voluto dall'esponente, perché a fronte di dichiarazioni che non descrivono il fatto da provare ma circostanze dalle quali dedurre il medesimo la riproposizione delle dichiarazioni deve essere commisurata all'ampiezza del compendio probatorio elaborato dal giudice per esprimere lo specifico giudizio. L'affermazione del ricorrente secondo la quale la dichiarazione di responsabilità sarebbe fondata "sull'esclusione della prova di responsabilità in capo ad altro soggetto", e dalla quale deriverebbe la intrinseca illogicità della decisione, è quindi infondata, risultando il giudizio di reità del HE impostato sulle dichiarazioni confessorie del medesimo, valutate nella loro attendibilità sia in relazione alle divergenti dichiarazioni rese successivamente dall'imputato, sia in rapporto alle ulteriori acquisizioni processuali;
Di nessun rilievo, nella prospettiva del sindacato di legittimità, è che non si sia dato risposta alla allegata mancata contestazione al HE dell'errato allaccio e valutata la pregressa osservanza dell'obbligo di certificazione, risultando implicita la valutazione della non decisività delle stesse a sovvertire la complessiva ricostruzione dei fatti.
Attinge invece all'accertamento del merito il rilievo imperniato sul momento in cui il HE rilasciò la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte: l'accertamento operato dalla Corte di Appello non può essere messo in discussione in questa sede, avendo la Corte distrettuale motivato in modo congruo le ragioni per le quali è pervenuta a ritenere che esso fu rilasciato solo dopo il sinistro.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
6. Il ricorso del GA è parimenti infondato.
L'intera, ampia, argomentazione dell'esponente muove da un presupposto arbitrario, ovvero che la condotta ascritta al GA abbia natura omissiva. Ciò si afferma dapprima indicando l'esistenza nella motivazione di una confusione o di una sovrapposizione concettuale, perché la Corte di Appello avrebbe ora descritto la condotta illecita come costituita dalla vendita dell'immobile privo di certificazione di conformità degli impianti, ora avrebbe rilevato l'omissione della verifica della regolarità dell'impianto. Quindi affermando a chiare lettere che i giudici di merito avrebbero dovuto asserire che al GA deve essere ascritta una omissione, quella di non aver acquisito la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas.
In realtà, la Corte di Appello si esprime in termini piuttosto chiari: il GA, "in qualità di venditore, aveva un preciso onere di consegnare l'immobile a norma ..."; "egli aveva, di fatto, ceduto un bene privo dei requisiti di sicurezza imposti dalla legge (o meglio, ceduto un bene senza la prova, imposta dalla normativa, che esso fosse utilizzabile senza rischi)". In altri termini, ciò che si è contestato all'imputato è di aver venduto un immobile pericoloso;
e tale pericolosità discendeva dalla mancanza, ad altri giuridicamente ascrivibile (ovvero l'installatore), della verifica della regolarità dell'impianto di adduzione del gas all'immobile e dell'allacciamento all'impianto fisso degli apparecchi di utilizzazione (il fornello).
Nell'ambito dei reati colposi, la distinzione tra condotta commissiva e condotta omissiva è operazione talvolta non agevole. Il criterio guida, avallato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, pare essere quello della natura della norma violata. Quando l'agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva. Ciò, ovviamente, assume grande rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento realizzatosi. Nel caso di condotta commissiva, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009 - dep. 22/06/2009, Cipiccia e altri, Rv. 243931;
Sez. 4, n. 15002 del 01/03/2011 - dep. 13/04/2011, Reif e altri, Rv. 250268).
Orbene, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'immobile oggetto del contratto privo di vizi discende dall'art. 1490 c.c., comma 1 (Garanzia per i vizi della cosa venduta), a mente del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Non può tuttavia ritenersi che la prescrizione abbia natura cautelare;
su tanto deve convenirsi con il ricorrente. Ma può senz'altro affermarsi - con i giudici di merito - che colui il quale venda una cosa senza essersi previamente accertato che il bene possieda i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa trasgredisce ad una elementare regola di prudenza. È quindi del tutto irrilevante che il venditore, nella specie il GA, avesse o meno l'obbligo giuridico di ottenere la certificazione di esecuzione a regola d'arte dell'impianto in questione;
quel che assume valore nella fattispecie non è la violazione di un simile obbligo (che pure potrebbe farsi discendere dalla vendita dell'immobile "chiavi in mano"), ma la consegna di un bene pericoloso perché non verificatane la conformità alla normativa in tema di impianti a gas. In ipotesi analoga questa Corte ha affermato che è onere del proprietario consegnare all'affittuario dell'appartamento un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali, sicché questi risponde di omicidio colposo, ove l'inquilino sia deceduto in conseguenza di esalazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno, avendo dato l'immobile in locazione senza prima avere verificato la funzionalità dell'impianto a gas, risultato in pessimo stato di conservazione. (Sez. 4, n. 38818 del 04/05/2005 - dep. 21/10/2005, De Bona, Rv. 232426).
La condotta illecita, quindi, è consistita nell'aver venduto l'immobile in violazione della regola cautelare che impone di non consegnare il bene se non si sia previamente accertata la presenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa. Tanto comporta l'inconferenza dei numerosi rilievi che l'esponente opera in merito alla pretesa omessa motivazione e alla violazione di legge in tema di nesso causale. Invero, è evidente che il quesito in ordine al giudizio controfattuale, operato chiedendosi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva, conduce ad una risposta negativa. Quanto alla valutazione della condotta sopravvenuta dei signori GN, in alcun modo essa è giudicabile "eccezionale" o "imprevedibile", risultando apodittica l'affermazione secondo la quale la chiusura del rubinetto del gas dopo la visita del NA avrebbe interrotto la serie causale pregressa;
si è trattato, infatti, di un atto di ordinario utilizzo dell'impianto medesimo. Nè la conclusione può mutare perché dovrebbe ritenersi che gli GN si resero conto della pericolosità dell'impianto e tuttavia lasciarono aperto il rubinetto;
in nessun modo emerge dalla decisione impugnata (nè lo afferma il ricorrente) che agli GN venne interdetto di utilizzare l'impianto perché non risolto il problema dagli stessi segnalato e neppure risulta dalla sentenza che il rubinetto venne chiuso e riaperto perché i coniugi GN ritennero di trovarsi in pericolo.
Sulle premesse sopra poste in merito alla natura commissiva della condotta generatrice di responsabilità, va esaminato il rilievo dell'esponente secondo il quale la certificazione sarebbe stata in realtà acquisita dal GA e che questi è stato unicamente in errore circa la sua incompletezza (ovvero che essa era mancante della certificazione relativa all'allaccio dell'impianto fisso all'apparecchio utilizzatore). L'assunto è stato vagliato dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto che in forza del ruolo professionale svolto dal GA, costruttore e venditore di immobili, "egli doveva ben sapere che l'allacciamento in oggetto necessitava di un'attestazione specifica e diversa da quella relativa al raccordo tra l'impianto generale ed il muro dell'appartamento". In sostanza, un eventuale erroneo convincimento della completezza della certificazione non risulta scusabile, ma essa stessa frutto di condotta imperita o negligente.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
7. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in RO, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014