Sentenza 19 gennaio 2010
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Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2010, n. 18064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18064 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 121
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24689/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI IR N. IL 08/06/1986;
avverso la sentenza n. 261/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Mandarano Francesco.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 9.2.2009, la corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 29.9.2005, ex art. 442 c.p.p. dal gup del tribunale di Rimini, con la quale TT IR è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione e Euro 220 di multa, per il reato ex artt.81 cpv, 453 e 455 c.p., e alla pena di 4 mesi di reclusione e Euro
800 di multa per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. Il difensore dell'TT ha presentato ricorso per violazione di legge, sostenendo che le banconote sequestrate - in base alla comunicazione della notizia di reato, redatta dai carabinieri - erano palesemente false e pertanto l'TT deve essere assolto per difetto di dolo. Inoltre, le sentenze dei giudici di merito sono fondate sulle dichiarazioni spontanee dell'TT, quando già risultava indiziato di reato e quindi sussiste la nullità, per violazione del diritto di difesa. La condanna per il reato di detenzione a fine di spaccio delle sostanze stupefacenti è motivata con il riferimento alla mancata dimostrazione da parte dell'imputato, della loro destinazione all'uso personale, e in tal modo viene ingiustificatamente rovesciato il principio secondo cui l'onere della prova grava su titolare dell'accusa.
Censura, infine, l'applicazione della continuazione al reato di detenzione di moneta contraffatta, in quanto l'TT è chiamato a rispondere di un solo reato.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto con i motivi il ricorrente, pur denunziando formalmente violazioni di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova, ex art. 192 c.p.p., comma 2, non critica in realtà la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì pretende la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando - come nel caso in esame - la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio.
Con la motivazione della sentenza impugnata, la corte territoriale indica gli elementi probatori, posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità, costituiti da fatti oggettivi: sequestro della banconota in possesso dell'TT e delle altre rinvenute a seguito di perquisizione domiciliare;
accertamento della Banca d'Italia sull'idoneità delle banconote a trarre in inganno persone non particolarmente esperte;
il sequestro di sostanze, per le quali la consulenza tecnica ha accertato la suddivisione in più confezioni, contenenti un numero di dosi (117), che è stato razionalmente ritenuto incompatibile con un consumo personale in termini di immediatezza. Quanto alla doglianza relativa all'utilizzazione delle spontanee dichiarazioni dell'TT, si osserva che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, queste dichiarazioni possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, in quanto l'art. 350 c.p.p., comma 7 ne preclude l'utilizzabilità nella sola sede dibattimentale (sez. 1^ n. 44637 del 13.10.04, conf. sez. 6^, N. 29138 del 25.5.2004). In ordine alla doglianza relativa al riconoscimento della continuazione tra più reati relativi a banconote false, si rileva la sua manifesta infondatezza, in quanto, l'TT è stato chiamato a rispondere ed è stato condannato per il reato di detenzione di 9 banconote finalizzata alla messa in circolazione e di utilizzazione di un'altra banconota per l'acquisto sostanza stupefacente. Alla inconsistenza della censura procedurale e alle critiche su questioni di fatto concernenti le risultanze probatorie e le loro valutazioni non può che seguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010