Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
Non possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed affetti da inutilizzabilità cd. "patologica", per essere stati assunti in violazione del principio di garanzia espresso dall'art. 63 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a dichiarazioni autoaccusatorie rese al P.M. da indagato di reato connesso, cui non era stato rivolto l'avviso previsto dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2009, n. 25456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25456 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
456
M 25456 /09 Sentenza n.448 Registro generale n. 21690 del 2006
Udienza pubblica del 4 marzo 2009 (n. 3 del ruolo)
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Antonio Agrò Presidente
1. Dott. Giorgio Colla Consigliere
2. Dott. Giovanni Conti Consigliere
3. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
4. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) GO MA, n. a Erice il 18.6.1979
2) HI MA, n. a Erice il 16.12.1970
3) DI AN EO MA, n. a Erice l'11.2.1977
4) GA ID AT, n. a Menden (Germania) il 18.4.1973 '
CI RA, n. a Palermo il 21.9.1973 5) avverso la sentenza in data 10 gennaio 2006 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Vito Monetti, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del CI e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi per Di SA OD l'avv. Mondello in sostituzione dell'avv. Bonsignore, per AG e IG l'avv. Rimpici, per Puccio l'avv. Reina, che per l'accoglimento dei hanno concluso ricorsi. rr
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Fatto
Con sentenza in data 27 febbraio 2004, il Tribunale di Trapani dichiarava MA GO, MA HI, MA DI AN EO,
ID AT GA e RA CI colpevoli di vari reati di cessione di sostanze stupefacenti, nonché AG e IR, in concorso con PA Di Via, giudicata separatamente, anche del reato di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e il IR, inoltre, del reato di detenzione illegale di armi.
A seguito di impugnazione dei predetti imputati, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'AG e il IR dall'imputazione relativa al reato associativo con la formula "perché il fatto non sussiste"; assolveva il IG dalle imputazioni di cui ai capi 3 e 4 con analoga formula;
assolveva il Di SA OD dalla imputazione di cui al capo 49 con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"; rideterminando la pena per l'AG in anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, quella per il IR in anni nove, mesi sei di reclusione ed euro 28.000 di multa, quella per il IG in anni nove, mesi due di reclusione ed euro 26.000 di multa e quella per il Di SA OD in anni cinque, mesi cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa. Con la medesima sentenza, in parziale accoglimento dell'appello del CI, la Corte territoriale riduceva la pena al medesimo inflitta in anni sette, mesi due di reclusione ed euro
22.000 di multa.
La prova della responsabilità degli imputati in ordine ai residui reati loro contestati derivava, secondo i giudici di merito, dalla deposizione del dott. Giovanni Leuci, del
Commissariato di P.S. di Trapani nonché dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ambientali e dalle riprese video effettuate nell'appartamento abitato dal IR. Inoltre, quanto alla posizione del IG e del CI, altra fonte di prova era costituita dalle dichiarazioni accusatorie di ER IA, per la cui posizione il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente alle dichiarazioni auto- accusatorie dallo stesso rilasciate.
Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
Il difensore di AG, avv. Enrico SAseverino, denuncia:
1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in ordine al capo 19, rilevando un contrasto con quanto affermato, da un lato, nella sentenza di primo grado,
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-> secondo cui la sostanza che l'AG stava pesando in casa del Chirco era di tipo marihuana (14 grammi) e, dall'altro, nella sentenza di appello, che individua tale sostanza come cocaina.
2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello dato rilievo al dato ponderale in relazione alla ritenuta natura di cocaina della sostanza in questione.
Dal canto suo, il Tribunale, pur ritenendo che la sostanza in questione fosse marihuana, ha negato l'attenuante in considerazione della partecipazione dell'AG all'associazione di cui al capo 1, per la quale aveva negato il riconoscimento dell'attenuante del comma 6 del medesimo articolo. Tale argomento non poteva però più sorreggere il diniego dell'attenuante del fatto lieve una volta caduta in appello la contestazione relativa al reato associativo. 3. Analogo vizio di motivazione sotto il profilo della illogica considerazione da parte della Corte di appello del reato di cui all'art. 19 come violazione più grave.
Con altro atto, sottoscritto personalmente, l'AG denuncia, articolandolo formalmente in due motivi, il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d. P.R. n. 309 del 1990, con argomentazioni simili a quelle svolte nel primo ricorso,
Sollecita inoltre, ai sensi dell'art. 609 comma c.p.p.,
l'applicazione del nuovo più mite regime sanzionatorio introdotto con la legge di modifica dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (1. 21 febbraio 2006, n. 49), entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata, considerato anche che la pena era stata ragguagliata all'allora minimo edittale di anni otto di reclusione.
Con atto sottoscritto personalmente, il IR denuncia:
1. Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, avendo la Corte di appello fatto contraddittoriamente riferimento al ruolo preminente svolto dall'imputato senza considerare che esso era venuto meno con la caduta del reato associativo dal quale la stessa sentenza ha mandato assolto l'imputato. 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata massima estensione della riduzione di pena per le riconosciute attenuanti generiche, giustificata sulla base della reiterazione delle condotte criminose, aspetto che invece è stato già considerato in sede di applicazione della disciplina della continuazione, improntata al favor rei, e che quindi non può rivolgersi nello stesso tempo come elemento aggravativo della responsabilità penale.
3. Violazione dell'art. 2 comma quarto c.p., e comunque vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della più mite disciplina sanzionatoria introdotta con il d. 1. n. 272 del
2005, conv. nella 1. 21 febbraio 2006, n. 49, entrata in vigore prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Il difensore di Di SA OD, avv. Raffaele Bonsignore, denuncia, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d. P. R. n. 309 del 1990, posto che la Corte di appello, pur dando atto della estrema modestia dei quantitativi di stupefacente ceduti dall'imputato, ha attribuito rilievo a una presunta continuatività o professionalità dell'attività di spaccio, che in realtà non solo non costituisce un elemento che possa ritenersi incompatibile con l'attenuante, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ma che è contraddetto dalle risultanze processuali, come puntualmente dedotto nei motivi di appello, per nulla presi in considerazioni dalla Corte di merito.
In particolare, era stato evidenziato che l'imputato solo in due occasioni aveva svolto attività di spaccio a favore del IG e che nel complesso la sua attività non poteva affatto dirsi professionale.
Il medesimo avv. Bonsignore ha poi depositato note difensive, con le quali, premesso che al Di SA OD era stato "comminata"
(recte, inflitta) una pena detentiva nella misura minima di legge, pari, allora, a otto anni di reclusione (su cui sono stati operati la riduzione massima per le attenuanti generiche e poi l'aumento per la continuazione), sollecita l'applicazione, ad opera diretta della Corte di cassazione, ex art. 609 comma 2 c.p.p., del nuovo più mite regime sanzionatorio introdotto dalla 1. 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente determinazione della pena-base in anni sei di reclusione.
Il difensore del IG, avv. Salvino Rimpici, denuncia:
1. Violazione degli artt. 63 e 64 commi 3 e 3-bis c.p.p.:
ER IA, sin dalle dichiarazioni rese il 20 ottobre 2003 si era autoaccusato di reati connessi a quelli per cui venivano svolte le indagini, sicché già in tale sede e poi nei successivi interrogatori, avrebbe dovuto essergli rivolto l'avviso previsto dal comma 3 dell'art. 64 e in ogni caso non avrebbe potuto essere sentito come teste. di dette Tale vizio determina la inutilizzabilità dichiarazioni, rilevabile anche d'ufficio.
2. Violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., in riferimento ai capi 59 e 66, avendo i giudici di merito utilizzato a carico del
IG le dichiarazioni rese su tali capi dal IA, che erano
яя inutilizzabili per quanto sopra detto;
per di più in assenza totale di riscontri, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese da NI AR sul capo 66 (che ha escluso di avere richiesto al
IG droga, ma solo biglietti per la discoteca) e da Salvatore
AR sul capo 59 (che ha si dichiarato di avere ricevuto droga dal IG, ma non nelle date indicate imputazioni).
3. Violazione dell'art. 423 c.p.p., dato che, una volta che Salvatore Favara aveva dichiarato di avere ricevuto droga dal
IG in date diverse da quelle indicate nella imputazione di cui
59, al capo questa modifica temporale avrebbe dovuto essere formalmente contestata. Quanto al саро 66, NI AR, come già precisato, ha negato di avere ricevuto una dose di cocaina dal IG.
4. Vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità in ordine al capo 9, dato che la telefonata su cui si fonda la sentenza, che sarebbe intercorsa tra il IG e RI
OV, senza nessuna certezza che di tale interlocutrice si tratti, non contiene comunque alcun riferimento a cessioni di droga.
5. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in
33, punto di affermazione di responsabilità in ordine al саро fondato sul contenuto di intercettazioni telefoniche di contenuto incomprensibile e dalle quali comunque si evince che il quantitativo di droga, suddiviso in dieci dosi, che sarebbe stato destinato a RI OV, non è riconducibile al IG, ma semmai al Di SA OD e che altro soggetto, tale LI, lo aveva gettato nel bagno.
6. Vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità in ordine al capo 23: dalla conversazione intercettata tra il IG e il Di SA OD, si evince che i due parlano di una "cassetta musicale" che doveva essere restituita a una persona che l'aveva dimenticata in casa dell'imputato. La Corte di appello arbitrariamente individua nella "cassetta" un quantitativo di droga e ancora più arbitrariamente la individua come cocaina.
In ogni caso, anche ammettendo ciò, non vi era alcuna prova che fosse stato raggiunto un accordo per la cessione della droga a tale soggetto ignoto.
7. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità in ordine al capo 6: dalla stessa osservazione di p.g. circa un incontro tra il IG e altro soggetto davanti al bar "Pino" la sera dell'8 agosto 2000 si ricava solo che i due, alla guida delle rispettive autovetture, si diedero la mano, ma nulla prova che con questo gesto fosse avvenuto uno scambio di droga.
Inoltre nessuna prova sostiene l'illazione che a bordo dell'altra autovettura vi fosse il IR.
2r $ 8. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990 e di mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Pur dandosi atto che l'attività di spaccio addebitata all'imputato riguardasse modiche quantità di droga, la Corte di appello ha negato l'attenuante del fatto lieve sulla base della considerazione che l'imputato non era pienamente confesso, avendo negato la sua responsabilità riguardo ad alcuni episodi, così desumendo dal legittimo esercizio del diritto di difesa una conseguenza negativa a carico dell'imputato.
èAltrettanto illogicamente che la condotta addebitata si risolta in cessioni di modesti quantitativi a cinque o sei persone, tutte sue amiche, per un totale complessivo di sei o sette volte;
elemento questo di per sé indicativo dell'assenza di alcun profilo di professionalità nella condotta.
Con motivi aggiunti, il medesimo avv. AT Rimpici, con riferimento al primo motivo del ricorso principale, osserva che la posizione del IA di imputato di reato connesso derivava chiaramente dal tenore delle sue dichiarazioni rese il 16 ottobre e il 30 novembre 2000 al pubblico ministero, con le quali aveva ammesso di avere acquistato dal IG e dal CI quantità fino a 50 gr. per volta di droga con l'intenzione di rivenderle a terzi.
Che tale fosse la sua posizione si ricava anche dalla decisione del
Tribunale di ordinare nei confronti del IA la trasmissione di tali atti al pubblico ministero.
Con il secondo motivo, relativo alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità e della prevalenza delle attenuanti generiche si puntualizza che in quasi due anni di intercettazioni a carico del IG sono risultati in tutto otto-dieci fatti di spaccio per 31 dosi di droga pari a circa 16 grammi di cocaina, e quindi meno di un grammo al mese, per di più essendo stato l'imputato sempre sollecitato da amici, e quindi mai in forma professionale.
I difensori del CI, avvocati Giovanni Natoli e Antonino
Reina, denunciano con un unico motivo la violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale, osservando che le dichiarazioni accusatorie del IA, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, erano caratterizzate da contraddizioni e smentite (in particolare avendo dapprima escluso che il CI gli avesse venduto droga e successivamente dichiarato il contrario). daPer di più i riscontri sono costituiti esclusivamente intercettazioni telefoniche (nel periodo 17 luglio-1° agosto 2001), il cui contenuto, come affermato dalla Corte di appello, era per lo
яя più "oggettivamente equivoco"; tanto che il medesimo materiale è stato ritenuto non utile quale riscontro a carico del IG, pure coinvolto dalle dichiarazioni del IA.
In ogni caso, non potevano valere come riscontro conversazioni intercettate (nel 2000) posteriori di due anni al tempo (1998) indicato in imputazione.
Diritto
1. Il ricorso del CI è fondato.
All'imputato è stato contestato di avere, sino al dicembre 1998 (riferimento temporale così precisato dal Tribunale: in particolare, V. P. 425) ceduto quantitativi di cocaina a David
IG.
Gli elementi di prova, come risulta dalle sentenze di merito, riposano sulle dichiarazioni del IA, che però sono inutilizzabili, con riferimento non solo a quelle rese in sede di esame dibattimentale, in data 9 dicembre 2003, come riconosciuto dalla Corte di appello, ma anche а quelle rese al pubblico ministero in data 16 ottobre e 30 novembre 2000, emergendo che già
a partire da queste prime dichiarazioni il IA si presentava come persona che aveva acquistato quantità non esigue di sostanze stupefacenti a scopo di cessione a terzi.
Non sana il radicale vizio di inutilizzabilità di queste dichiarazioni l'accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento, perché tale manifestazione di consenso porta ad attribuire valore a elementi di prova non formatisi nel contraddittorio delle parti, ma non ad ovviare a vizi di essi che si radicano nel fondamentale principio di garanzia espresso dall'art. 63 c.p.p. (v., per analogo principio, Cass.,
Sez. III, 23 maggio 2007, Panozzo;
Cass., Sez. I, 23 gennaio 2003,
Cirillo). Una volta espunta tale fonte di prova, residuano solo le intercettazioni telefoniche tra il luglio e l'agosto 2000. Ma, come si ricava dalla sentenza impugnata, tali ulteriori elementi, in primo luogo, avrebbero solo un valore di conforto a quello principale costituito dalle dichiarazioni del IA, che però, come detto, sono inutilizzabili;
in secondo luogo, come riconosciuto dalla Corte di appello, si collocano a distanza di circa due anni dopo i fatti per i quali è stata affermata la responsabilità penale, sicché appare evidente la loro assoluta
inidoneità probatoria.
"1La Corte osserva che essi avrebbero rilievo come dati confermativi di un rapporto continuativo di fornitura di cocaina dal CI al IA" (p. 65). Ma il fatto è che un simile
"rapporto continuativo" costituiscenon l'oggetto della
er imputazione, la quale si colloca temporalmente, come già precisato, circa due anni prima.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio nei confronti del CI perché il fatto non sussiste. 2. Le dichiarazioni del Giacalone riappaiono anche con riferimento alla posizione del IG, relativamente al solo capo
59, dato che a proposito di questa unica imputazione esse vengono evocate.
Per questa posizione la già dichiarata inutilizzabilità di dette dichiarazioni implica però solo un annullamento con rinvio, posto che a fianco di tale fonte di prova i giudici di merito conversazioni telefoniche menzionano quelle costituite dalle stesso IG, dalle intercettate sul cellulare dello dichiarazioni del AR e dalle parziali ammissioni dell'imputato, senza però attribuire chiaramente ad esse un valore autonomamente risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità penale.
Nessuna violazione di legge deriva invece dalle precisazioni temporali derivanti dalle dichiarazioni del AR, che attengono esclusivamente a particolari marginali della imputazione.
In sede di rinvio dovrà dunque essere nuovamente preso in considerazione questo capo e resa in ordine ad esso adeguata motivazione che tenga conto dei soli elementi di prova diversi dalle dichiarazioni del IA. Le censure mosse dal ricorrente in punto di affermazione di responsabilità sui restanti addebiti appaiono invece inammissibili, in quanto vertenti su interpretazioni circa il significato e la portata degli elementi di prova, adeguatamente e logicamente esposti dai giudici di merito.
Manifestamente infondato è anche il motivo circa il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, correttamente respinto dalla Corte di appello con motivazione logicamente e giuridicamente ineccepibile (p. 54).
3. La sentenza impugnata merita annullamento con rinvio anche con riferimento al capo 19, riguardante l'AG, in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità.
Al riguardo va osservato che verosimilmente la valutazione della Corte di appello è stata inficiata da un mero errore percettivo, dando per cocaina quella che risulta inequivocabilmente accertata essere marihuana, come è agevole rilevare dal confronto tra le pagine 34-35 della sentenza impugnata e le pagine 125-126 della sentenza di primo grado.
Ciò ha inficiato non solo la valutazione circa la sussistenza della invocata attenuante, che la Corte di appello ha denegato sulla base di un dato ponderale riferito erroneamente alla cocaina, ar !
ma anche la individuazione della violazione più grave e il calcolo della pena.
4. Appare infondata la censura di mancato riconoscimento del fatto di lieve entità proposta dal Di SA OD, dato che la sentenza impugnata ha ineccepibilmente tenuto conto, in senso negativo, del contesto di tipo professionale nel quale l'attività delittuosa è stata realizzata. 5. A parte la posizione del Puccio, definita con sentenza assolutoria, e dell'AG, che risponde solo di addebiti concernenti droghe leggere, per tutti i restanti ricorrenti
(IR, Di SA OD e IG) va tenuto conto dello jus superveniens rappresentato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che, in sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, ha portato la pena detentiva relativa alla fattispecie di detenzione a fine di spaccio di droghe "pesanti" a sei anni, in luogo degli otto anni precedentemente previsti. E' vero che i giudici di merito non sempre (si veda la posizione del IG) hanno applicato la pena della reclusione nel minimo, ma nella dosimetria della pena il giudice ha il compito di stabilire una sanzione che, pur ritenuta congrua, in termini assoluti, al caso concreto, normalmente tiene conto, nell'ambito dei limiti edittali, anche di quello minimo. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata su tale punto, dovendo altra sezione della Corte di appello di Palermo stabilire quale sia la pena detentiva congrua nel caso di specie avuto riguardo anche al parametro della pena minima fissato dalla nuova norma;
fermo restando che non può essere fissato in via astratta alcun vincolo al giudice del rinvio acché, all'esito di tale nuova valutazione, la pena debba essere effettivamente ridotta
(v., in analogo senso, Cass., sez. VI, 2 aprile 2008, Mecaj;
Cass., sez. IV, 17 ottobre 2006, Durante).
6. Stante tale statuizione, i motivi di ricorso del IR in punto di determinazione della pena, anche sotto il profilo della riduzione conseguente alle attenuanti generiche, restano in essa assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
CI RA perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei restanti imputati limitatamente alla determinazione della pena;
inoltre nei confronti di AG MA quanto al capo 19 nonché in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5
дя d. P. R. n. 309 del 1990; e nei confronti di IG ID AT anche quanto al capo 59. Rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto i ricorsi di AG MA, IR MA,
Di SA OD MA e IG ID AT.
Così deciso addì 4 marzo 2009.
Il Consigliere estensore bruk DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 17 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Beeld