Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2008, n. 21922
CASS
Sentenza 7 marzo 2008

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In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado, oltre a costituire violazione dell'art. 590 cod. proc. pen. (di per sè sfornita di sanzione processuale), integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, a condizione che la parte che la invoca ne fornisca prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso difettando l'allegazione da parte della difesa del certificato della cancelleria del giudice di primo grado attestante la mancata trasmissione degli atti processuali in Corte d'appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2008, n. 21922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21922
    Data del deposito : 7 marzo 2008

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