Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado, oltre a costituire violazione dell'art. 590 cod. proc. pen. (di per sè sfornita di sanzione processuale), integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, a condizione che la parte che la invoca ne fornisca prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso difettando l'allegazione da parte della difesa del certificato della cancelleria del giudice di primo grado attestante la mancata trasmissione degli atti processuali in Corte d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2008, n. 21922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21922 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
21922/08
656 Udienza pubblica Sentenza n.
R. G. n. 34524/07 del 7.3.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente Dott. Claudio VITALONE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per GI LE, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 30.5.2007 dalla Corte d'appello di Roma.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato, Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Meloni, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv. Udito il difensore dell'imputata, avv. Remp Pannain, che si è riportato al ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30.5.2007 la Corte d'appello di Roma ha integralmente confermato 1- quella resa il 17.2.2006 dal locale Tribunale monocratico, che aveva dichiarato LE
UG colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 per aver realizzato, senza il necessario permesso di costruire, la chiusura di un porticato (ricavando un ambiente abitabile di circa mq. 20) nonché la costruzione sul relativo lastrico solare di un altro manufatto (commesso in Roma sino al 31.3.2004), e per l'effetto l'aveva condannata alla pena di due mesi di arresto ed euro 14.000 di ammenda, con i doppi benefici di legge, subordinando la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive entro dieci giorni dal giudicato.
2 Il difensore della UG ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in sostanza tre motivi a sostegno.
In particolare lamenta:
2.1 violazione degli artt. 526, 602, comma 3 e 603, comma 1, c.p.p. perché la cancelleria del tribunale non aveva trasmesso alla Corte d'appello tutti gli atti del giudizio di primo grado, in particolare i verbali delle udienze celebrate il 31.10.2005, il 20.12.2005 e il 17.2.2006, pregiudicando così ogni diritto di difesa;
2.2 vizio di motivazione sul carattere delle opere edilizie, che consistevano in semplici interventi di restauro e risanamento conservativo, e sulla necessità di sospendere il processo penale in attesa della definizione della domanda di condono;
-2.3 vizio di motivazione in relazione all'ordine di demolizione (anche perché il TAR Lazio aveva annullato un ordine di demolizione disposto dal Comune) e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.
Motivi della decisione
3- Va preliminarmente disattesa l'eccezione processuale di cui al precedente n.
2.1. Al riguardo, si deve anzitutto precisare che la dedotta mancata trasmissione alla Corte d'appello degli atti del processo di primo grado configura una violazione dell'art. 590 c.p.p., che non è assistita da specifica sanzione di nullità, e non già una violazione degli artt. 526, 602 e 603 c.p.p. invocati dal difensore.
Ciò non esclude, beninteso, che la mancata trasmissione degli atti possa configurare una nullità generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., per lesione dei diritti difensivi all'intervento nel processo d'appello, o ex art. 178 lett. b) c.p.p., per lesione del potere del pubblico ministero di partecipare con piena cognizione al giudixio di appello. Ma siffatta concreta lesione dei diritti processuali delle parti deve essere positivamente provata dalla parte che la invoca.
Sul tema, infatti, va condiviso un indirizzo giurisprudenziale che si va consolidando, secondo cui i motivi di impugnazione afferenti alle violazioni processuali devono essere specificati o con l'esatta indicazione degli atti processuali viziati o con l'allegazione dei relativi verbali. In altri termini, quando si tratta di questioni processuali, l'onere di specificare i motivi di ricorso non è assolto con la semplice trattazione della questione, occorrendo invece la specifica allegazione o trascrizione degli atti processuali ai quali la questione si riferisce (in questo senso, con vari accenti, cfr. Cass. Sez. VI, n. 2892 del 6.3.1998, Ripa, rv. 210378; Cass. Sez. VI, n. 10373 del 12.3.2002, Gionta, rv. 221352; Cass. Sez. II, n. 672 del 18.2.1999,
Trimboli, rv. 212767).
Orbene, nel caso di specie, al ricorso del difensore, nonostante la diversa asserzione, non risultano allegati i documenti idonei a provare la mancata trasmissione dei verbali di udienza del dibattimento di primo grado. Manca in particolare il certificato della cancelleria attestante l'omessa trasmissione.
Al contrario, risulta che lo stesso appellante cita il verbale dell'udienza celebrata il 20.12.2005 (pag. 3 dell'atto di appello), mentre la Corte d'appello cita il verbale del 31.10.2005 (pag. 5 della sentenza impugnata): il che vuol dire che, almeno per due dei tre verbali di udienza indicati come mancanti, le parti e il giudice hanno potuto esercitare i diritti e i poteri processuali loro spettanti. Infine - e la considerazione appare decisiva, trattandosi comunque di una nullità a regime c.d. intermedio, che non può essere eccepita dopo la sentenza conclusiva del grado in cui s'è verificata il difensore nulla ha eccepito non solo nell'atto di appello, ma anche in sede di
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conclusioni dello stesso giudizio di secondo grado.
4 Il secondo motivo di ricorso (n. 2.2) è generico e manifestamente infondato. "
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Infatti, in ordine alla natura giuridica dell'intervento edilizio effettuato, il difensore si limita ad asserire, contro l'evidenza dei fatti accertati, che si trattava di un restauro o risanamento conservativo, senza confutare specificamente la motivazione con cui i giudici di merito hanno accertato che si trattava invece di una nuova costruzione abbisognevole del permesso di costruire (chiusura di un porticato, ricavandone un vano, e costruzione di un secondo vano sopra il solaio dello stesso porticato). Quanto alla doglianza circa la mancata sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di c.d. condono edilizio ex art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326, basti osservare come ha notato la stessa sentenza impugnata che la costruzione abusiva era stata realizzata molto oltre la data del 31.3.2003, e quindi non possedeva il requisito temporale richiesto dalla legge per accedere alla sanatoria straordinaria.
5 Va infine disattesa la terza e ultima censura (n. 2.3) relativa all'ordine di demolizione e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dello stesso ordine.
E' anzitutto irrilevante che il TAR Lazio abbia annullato l'ordine di demolizione disposto dal Comune competente, giacché in questa sede si tratta solo del diverso ordine di demolizione che il giudice penale procedente deve disporre per legge ogni qual volta pronunci sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001.
Quanto al secondo profilo, è noto che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo conformata al condivisibile principio affermato dalla Sezioni unite, secondo cui “il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma). (Sez. Un., sent. n. 714 del 03.02.1997, cc. del 20.11.1996, Luongo c. Suraci, rv 206659).
-6 Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7.3.2008.
Il presidente Il consigliere estensore
(Claudio Vitalone)Там (Pierluigi Onorato)
Pulling C ont Il cancelliere
COR DEPOSITATA IN CAN
30 MAG. 2008
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA la Donati