Sentenza 27 giugno 2008
Massime • 1
Alle dichiarazioni spontanee (art. 350 comma settimo cod. proc. pen.) del soggetto indagato non si applicano le disposizioni dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. e dell'art. 64, stesso codice, giacché l'una concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini e l'altra, attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34151 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1708
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 010851/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE AL, N. IL 21/09/1976;
avverso ORDINANZA del 10/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O. per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SE DO, mediante il proprio difensore, impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il giudice del riesame ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere per il reato di detenzione al fine di spaccio di Kg 1,372 di marijuana nonché di cessione di altri quantitativi di stupefacente in altra occasione.
Ad avviso del giudice, il grave quadro indiziario a carico di ES è emerso dopo l'arresto di HE OL il 19 maggio 2006 in Messina. Nel furgone condotto da OL - risultato intestato alla S.r.l. Savan la cui partita IVA corrispondeva alla GTD Gruppo tessile D'Alise S.r.l. il cui legale rappresentante è risultata essere IA AL, moglie di DO ES - fu rinvenuto kg 1,320 di marijuana. Nell'immediatezza, OL dichiarò che il carico fu preparato da DO ES, proprio datore di lavoro, e avrebbe dovuto essere consegnato nei pressi dell'hotel Paradise. Le investigazioni furono nell'immediato sviluppate su quanto annotato in un biglietto trovato nel furgone:
annotazione di un numero di telefono accanto al nome IE. Questi fu individuato in IE DI che nel pomeriggio ebbe contatti con l'utenza mobile di OL e nell'immediatezza si avvicino al furgone condotto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo contrattarono telefonicamente per verificare se fosse egli la persona con la quale OL avrebbe dovuto incontrarsi. Altro biglietto fu rinvenuto nel furgone di OL, sul quale risultarono annotazioni analoghe al primo e l'indicazione dei nomi IE e AR. Le investigazioni hanno accertato, in base alle risultanze della banca dati e delle registrazioni alberghiere, contatti, oltre che tra ES, OL e IA AL, anche con ES, ER e DI, contatti, proseguiti anche dopo l'arresto di OL. Gli incontri avvennero spesso presso l'hotel Paradise ed anche presso altri alberghi della zona. Altro biglietto di viaggio sulla tratta Villa San Giovanni-Messina, emesso l'8 aprile 2006 per un furgone con passeggero e riportante l'indicazione Hotel Donato, dimostra il collegamento tra ES, OL e IA AL che quel giorno risultano avere preso alloggio presso il predetto hotel.
Il giudice del riesame ha ritenuto priva di prova la scrittura privata prodotta da ES per dimostrare l'acquisto del furgone da parte di OL il 3 marzo 2005. Oltre che per essere privo di registrazione, il documento risulta smentito dalla circostanza che il mezzo fu ritirato dopo il dissequestro dallo stesso ES. In conclusione, il giudice del riesame ritiene gli elementi descritti gravi indizi di colpevolezza a carico di DO ES per il diretto coinvolgimento di trasporto di stupefacente in Messina. La gravità dei fatti e la periodicità dei contatti rendono incontrovertibile, per il giudice del riesame, il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria, all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da OL nonché alle ritenute esigenze cautelari. Deduce anche il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sintetizza gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare e riportati nell'ordinanza di riesame e rileva che vi è stata un'acritica condivisione delle conclusioni del giudice cautelare, senza considerare le questioni poste dalla difesa e le spiegazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia in ordine alla disponibilità del furgone, venduto a HE OL che per mancanza di liquidità non aveva provveduto a registrare. Rileva l'assoluta ambiguità dell'elemento relativo alla restituzione del mezzo, peraltro disposto dalla polizia e ricevuto da ES perché è risultato nella registrazione al PRA di proprietà della moglie.
Si insiste per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza da OL, sulle quali anche il giudice del riesame ha costruito la base del ragionamento indiziario. Peraltro, anche il contenuto delle stesse è tale da non fornire certezze, una cosa è formare il carico e altra cosa e nascondere la droga. Si contesta che gli elementi acquisiti sul viaggio dell'8 aprile 2006 possano essere tali da coinvolgere anche ES. I biglietti indicano un solo passeggero.
In conclusione, si rileva che gli elementi acquisiti, articolati in termini illogici, non forniscono elementi che possano provare il coinvolgimento di SE.
2.1. Quanto alle esigenze cautelari, si deduce che il tempus commissi delicti - dovute alla circostanza che l'ordinanza cautelare è stata emessa dopo due anni dai fatti - e l'assoluta estraneità di ES all'attività di spaccio realizzata da ER e DI dopo l'arresto del OL e monitorata con le intercettazioni escludono un giudizio prognostico di reiterazione.
Tale è la sintesi ex art. 173 c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da HE OL, non è da revocare in dubbio che esse, pur se rese nell'immediatezza dei fatti e in assenza del difensore, possano essere utilizzate per lo sviluppo dell'attività investigativa. Questa Corte si è espressa nel senso che l'art. 350 c.p.p., comma 5, consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350 c.p.p., comma 6), ne' possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto (Sez. 2, 4 novembre 1997, dep. 17 dicembre 1997, n. 11811; Sez. 2, 13 dicembre 2006, dep. 29 dicembre 2006, n. 42451). Legittimamente gli organi di polizia, acquisite tali informazioni, hanno sviluppato immediatamente l'ulteriore attività investigativa e verificato le annotazioni riportate sui biglietti di viaggio e le circostanze riferite circa gli alberghi dove abitualmente le persone coinvolte alloggiavano. Correttamente poi negli atti di polizia è stato fatto riferimento al dato storico in base al quale ha preso avvio l'attività d'indagine.
Del resto, la garanzia posta dall'art. 350 c.p.p., comma 6. riguarda le dichiarazioni rese nell'immediatezza contra se non erga alios. Pertanto, quanto riferito da OL nei riguardi di ES, anche se collegato all'immediatezza dei fatti, correttamente va inquadrato nell'ambito dell'art. 350 c.p.p., comma 7. Al riguardo, questa Corte si è espressa nel senso che alle dichiarazioni spontanee non si applicano le disposizioni dell'art. 63 c.p.p., comma 1 e dell'art. 64 c.p.p., dato che la prima disposizione concerne l'esame di persone non imputate o non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono naturalmente dalla persona sottoposta alle indagini (ved. art. 350 c.p.p., comma 7), e la seconda concerne l'interrogatorio, che è atto diverso dalla ricezione di dichiarazioni spontanee (Sez. 5, 23 febbraio 2005, dep. 4 aprile 2005, n. 12445).
1.2. L'ordinanza impugnata è corretta perché in modo privo di illogicità è giunta alla conclusione della gravità di indizi a carico di SE utilizzando i vari elementi acquisiti nelle sviluppo immediato dell'attività investigativa e tra questi, certo non privo di significato, il rinvenimento di stupefacente nel furgone condotto da HE OL e le dichiarazioni da costui rese nell'immediatezza e riportate nel verbale d'arresto. Le annotazioni riportate sul biglietto trovato nel furgone hanno consentito di individuare i destinatari del carico i quali hanno avuto in precedenza e dopo l'arresto di OL diretto contatti con ES presso l'hotel Paradise.
2. Le ulteriori deduzioni sono inammissibili, oltre che per manifesta infondatezza, anche per essere diretta ad ottenere una rilettura delle risultanze processuali e un rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice del cautelare a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale.
Il Tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi.
Il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal giudice del riesame, è completo, logicamente corretto e privo di aporie.
Completezza e coerenza che rendono inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.
3. Il giudice del riesame ha, infine, fatta proprio la prognosi di reiterazione espressa dal giudice cautelare e condiviso - pur se mediante sintetici ed al contempo significativi riferimenti all'ordinanza custodiale, che conferiscono autonomia al giudizio espresso - l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere esprimendo una giustificazione che si caratterizza anch'essa per completezza e correttezza argomentativa.
Il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravita degli indizi - inteso nel senso che alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario (ex plurimis, Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino rv. 215828) - deve essere esteso anche delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell'appello, valutare "in concreto" la sussistenza delle esigenze cautelari e rendere un adeguata e logica motivazione al riguardo.
Le puntualizzazioni e gli apprezzamenti compiuti dal giudice cautelare e confermati in sede di riesame si caratterizzano per concretezza e attualità.
In conclusione, anche per il profilo relativo alle esigenze cautelari, si rilevano manifestamente infondate le censure di violazione di legge e di apoditticità e illogicità della motivazione.
4. Il ricorso, dunque, è infondato e il ricorrente, norma dell'art.616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2008