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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 20 gennaio 2025, alle ore 10.25 innanzi al dott. Rossana Musumeci, sono comparsi:
l'avv. Davide Aiosa in sostituzione dell'avv. MANCINO LOREDANA per
[...]
e l'avv. GUARINO MARIA IRENE ELIANA per . CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Aiosa si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. Guarino chiede che la causa venga decisa riportandosi alle note conclusive autorizzate contestando l'an della responsabilità; insiste nella condanna ex art. 96 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Rossana Musumeci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese in persona del giudice Dott. Rossana Musumeci, all'udienza del 20 gennaio 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n°800 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 C.F._1
Mancino Loredana per mandato in atti;
attrice
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_2 C.F._2
Guarino Maria Irene Eliana per mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale dell'odierna udienza, atti ivi richiamati e note conclusive autorizzate ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18 marzo 2021, e successiva memoria integrativa, depositata in data 2 marzo 2022, ha convenuto in giudizio CP_1 [...]
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti presso la CP_2 propria abitazione, sita in Ficarazzi, in corso Umberto I n. 770, piano 1°, in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dall'immobile posto al piano soprastante, di proprietà della stessa
[...]
CP_2
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato che con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1536/2016), depositato in data 18 maggio 2016, aveva adito il Tribunale di Termini Imerese al fine di ottenere la nomina di un pagina 2 di 6 C.T.U. che accertasse le cause e l'entità dei danni subiti.
Ha aggiunto che, all'esito di tale consulenza, veniva accertato che nella predetta abitazione, e precisamente nel soffitto del soggiorno e della cucina, si erano manifestati fenomeni di umidità ed efflorescenze in conseguenza di un allagamento verificatosi nell'immobile posto al piano soprastante, di proprietà di CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo, con condanna di CP_2 quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, ammontanti ad € 607,17, oltre Iva al 10%, interessi e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 settembre 2021, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_2 carenza dei presupposti dell'azione ex art. 702 bis c.p.c., nonché per genericità del suo contenuto.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice, ritenendola infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ha contestato l'entità dell'importo preteso a titolo di risarcimento del danno.
Ha chiesto, inoltre, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del procedimento è stata dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della causa petendi ed è stato assegnato termine perentorio alla ricorrente sino al
30 marzo 2022 per l'integrazione del ricorso e termine alla resistente sino al 29 aprile 2022 per l'integrazione della comparsa di risposta, integrazioni avvenute rispettivamente in data 2 marzo
2022 e in data 27 aprile 2022.
È stato, inoltre, disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
Infine, il giudizio è stato rinviato per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 gennaio 2025, con assegnazione di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, note ritualmente depositate da parte resistente.
2. Merito della lite.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza dei presupposti dell'azione ex art. 702 bis c.p.c., nonché per genericità del suo contenuto, sollevata da parte convenuta, in quanto priva di fondamento.
Ed invero, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Termini Imerese del 16 febbraio 2022, con cui è stata dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della causa petendi, la ricorrente ha integrato il ricorso con memoria depositata in pagina 3 di 6 data 2 marzo 2022, precisando in modo sufficientemente chiaro la domanda proposta.
Nel merito, in punto di diritto è pacifico che il proprietario della cosa, rimasta nella sua disponibilità e custodia, risponda ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni arrecati a terzi, in quanto egli è tenuto ad eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare danni ai soggetti estranei
(così Cass. civ. n. 6222/2005).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001).
Sotto quest'ultimo profilo occorre, in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n.
858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n.
7276/1997).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
28811/2008 e n. 11227/2008).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto quale generale premessa, la domanda dell'attrice risulta del tutto infondata e, pertanto, deve essere rigettata per assoluta carenza di allegazione e prova del danno asseritamente subito.
Invero si è limitata a invocare la responsabilità della convenuta CP_1 [...] senza, tuttavia, dimostrare né allegare la prova dell'evento dannoso e il nesso eziologico CP_2 tra il danno e la proprietà di quest'ultima. pagina 4 di 6 Né un tale vuoto probatorio risulta in qualche modo colmato dalla consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento per atp rubricato al n. 1536/2016, redatta dall'ing.
. Persona_1
Il tecnico nominato nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c., invero, non ha riscontrato infiltrazioni provenienti dal piano soprastante alla data dell'espletamento dell'incarico e ha accertato che “l'unità immobiliare risulta soggetta a fenomeni di umidità per condensa determinata essenzialmente da un'inadeguata protezione delle pareti esterne da agenti atmosferici” e che “dell'[asserito nda] allagamento accidentale resta comunque visibile la macchia generata dalle efflorescenze dei sali solubili nell'acqua
[…] allo stato dei fatti, si rileva che in passato si è accidentalmente presentato l'evento dannoso che ad oggi risulta eliminato. Ciò detto, visto che l'allagamento non si è più ripetuto nel tempo, non si ritiene possibile indagare su una causa in quanto è stata estinta dagli stessi responsabili” (cfr., pag. 3 relazione di ctu in atti).
Siffatte considerazioni inducono al rigetto della domanda formulata dall'attrice, per carenza di prova degli elementi della responsabilità ex art. 2051 c.c., in particolare dell'esistenza del danno, e della sua derivazione causale dalla cosa (cfr., da ultimo, Cass. n. 11932/2022).
La genericità della domanda formulata da ne determina il rigetto. CP_1
Deve, altresì, essere respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte convenuta, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex plurimis, Cass. n.
1384/1980). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
pagina 5 di 6 Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'opponente.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto della domanda proposta dall'attrice comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta le quali, CP_2 calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi per tutte le fasi sono liquidate nella misura di €
650,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da CP_1
• Condanna, per l'effetto, al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dalla convenuta liquidate in complessivi € 650,00 oltre spese CP_2 generali, Iva e C.P.A., come per legge.
Termini Imerese, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 20 gennaio 2025, alle ore 10.25 innanzi al dott. Rossana Musumeci, sono comparsi:
l'avv. Davide Aiosa in sostituzione dell'avv. MANCINO LOREDANA per
[...]
e l'avv. GUARINO MARIA IRENE ELIANA per . CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Aiosa si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. Guarino chiede che la causa venga decisa riportandosi alle note conclusive autorizzate contestando l'an della responsabilità; insiste nella condanna ex art. 96 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Rossana Musumeci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese in persona del giudice Dott. Rossana Musumeci, all'udienza del 20 gennaio 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n°800 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 C.F._1
Mancino Loredana per mandato in atti;
attrice
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_2 C.F._2
Guarino Maria Irene Eliana per mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale dell'odierna udienza, atti ivi richiamati e note conclusive autorizzate ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18 marzo 2021, e successiva memoria integrativa, depositata in data 2 marzo 2022, ha convenuto in giudizio CP_1 [...]
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti presso la CP_2 propria abitazione, sita in Ficarazzi, in corso Umberto I n. 770, piano 1°, in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dall'immobile posto al piano soprastante, di proprietà della stessa
[...]
CP_2
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato che con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1536/2016), depositato in data 18 maggio 2016, aveva adito il Tribunale di Termini Imerese al fine di ottenere la nomina di un pagina 2 di 6 C.T.U. che accertasse le cause e l'entità dei danni subiti.
Ha aggiunto che, all'esito di tale consulenza, veniva accertato che nella predetta abitazione, e precisamente nel soffitto del soggiorno e della cucina, si erano manifestati fenomeni di umidità ed efflorescenze in conseguenza di un allagamento verificatosi nell'immobile posto al piano soprastante, di proprietà di CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo, con condanna di CP_2 quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, ammontanti ad € 607,17, oltre Iva al 10%, interessi e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 settembre 2021, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_2 carenza dei presupposti dell'azione ex art. 702 bis c.p.c., nonché per genericità del suo contenuto.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice, ritenendola infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ha contestato l'entità dell'importo preteso a titolo di risarcimento del danno.
Ha chiesto, inoltre, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del procedimento è stata dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della causa petendi ed è stato assegnato termine perentorio alla ricorrente sino al
30 marzo 2022 per l'integrazione del ricorso e termine alla resistente sino al 29 aprile 2022 per l'integrazione della comparsa di risposta, integrazioni avvenute rispettivamente in data 2 marzo
2022 e in data 27 aprile 2022.
È stato, inoltre, disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
Infine, il giudizio è stato rinviato per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 gennaio 2025, con assegnazione di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, note ritualmente depositate da parte resistente.
2. Merito della lite.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza dei presupposti dell'azione ex art. 702 bis c.p.c., nonché per genericità del suo contenuto, sollevata da parte convenuta, in quanto priva di fondamento.
Ed invero, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Termini Imerese del 16 febbraio 2022, con cui è stata dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della causa petendi, la ricorrente ha integrato il ricorso con memoria depositata in pagina 3 di 6 data 2 marzo 2022, precisando in modo sufficientemente chiaro la domanda proposta.
Nel merito, in punto di diritto è pacifico che il proprietario della cosa, rimasta nella sua disponibilità e custodia, risponda ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni arrecati a terzi, in quanto egli è tenuto ad eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare danni ai soggetti estranei
(così Cass. civ. n. 6222/2005).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001).
Sotto quest'ultimo profilo occorre, in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n.
858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n.
7276/1997).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
28811/2008 e n. 11227/2008).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto quale generale premessa, la domanda dell'attrice risulta del tutto infondata e, pertanto, deve essere rigettata per assoluta carenza di allegazione e prova del danno asseritamente subito.
Invero si è limitata a invocare la responsabilità della convenuta CP_1 [...] senza, tuttavia, dimostrare né allegare la prova dell'evento dannoso e il nesso eziologico CP_2 tra il danno e la proprietà di quest'ultima. pagina 4 di 6 Né un tale vuoto probatorio risulta in qualche modo colmato dalla consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento per atp rubricato al n. 1536/2016, redatta dall'ing.
. Persona_1
Il tecnico nominato nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c., invero, non ha riscontrato infiltrazioni provenienti dal piano soprastante alla data dell'espletamento dell'incarico e ha accertato che “l'unità immobiliare risulta soggetta a fenomeni di umidità per condensa determinata essenzialmente da un'inadeguata protezione delle pareti esterne da agenti atmosferici” e che “dell'[asserito nda] allagamento accidentale resta comunque visibile la macchia generata dalle efflorescenze dei sali solubili nell'acqua
[…] allo stato dei fatti, si rileva che in passato si è accidentalmente presentato l'evento dannoso che ad oggi risulta eliminato. Ciò detto, visto che l'allagamento non si è più ripetuto nel tempo, non si ritiene possibile indagare su una causa in quanto è stata estinta dagli stessi responsabili” (cfr., pag. 3 relazione di ctu in atti).
Siffatte considerazioni inducono al rigetto della domanda formulata dall'attrice, per carenza di prova degli elementi della responsabilità ex art. 2051 c.c., in particolare dell'esistenza del danno, e della sua derivazione causale dalla cosa (cfr., da ultimo, Cass. n. 11932/2022).
La genericità della domanda formulata da ne determina il rigetto. CP_1
Deve, altresì, essere respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte convenuta, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex plurimis, Cass. n.
1384/1980). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
pagina 5 di 6 Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'opponente.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto della domanda proposta dall'attrice comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta le quali, CP_2 calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi per tutte le fasi sono liquidate nella misura di €
650,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da CP_1
• Condanna, per l'effetto, al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dalla convenuta liquidate in complessivi € 650,00 oltre spese CP_2 generali, Iva e C.P.A., come per legge.
Termini Imerese, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
pagina 6 di 6