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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza DE11.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1078.25 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, cod. fisc. , in qualità di titolare DEomonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Albanella (Sa), fraz. Matinella, Via Michelangelo n.2, presso lo studio DEAvv. Ezio Catauro del Foro di Salerno, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
PP GR n. 14, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Mario Farina, presso il cui studio in
Battipaglia alla via T. De Divitiis n. 12 elettivamente domicilia in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale PS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
10020259000160733/000 con la quale l' gli intimava il pagamento Controparte_1 della somma di € 45.102,49 . Premesso di voler limitare le proprie contestazioni ai soli titoli aventi ad oggetto contributi previdenziali e , più specificamente , l'avviso di addebito n.
40020220006225088000, l'avviso di addebito n. 40020230000086465000 e l'avviso di addebito n.
40020230005341571000 , il ricorrente eccepiva in primo luogo di aver mai avuto conoscenza dei predetti titoli perché mai notificati;
chiedeva poi che venisse rilevata la nullità DEintimazione stessa per violazione DEart. 7, comma 1, Statuto del Contribuente;
eccepiva infine l'avvenuta prescrizione/decadenza delle pretese economiche vantate;
inoltrava altresì istanza di sospensione DEesecutività DEatto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “➢ in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva DEintimazione
n. 10020259000160733/000, e di tutti gli atti presupposti, in particolar modo degli avvisi di seguito specificati: ✓ avviso di addebito n. 40020220006225088000, asseritamente notificato il 31/12/2022;
✓ avviso di addebito n. 40020230000086465000, asseritamente notificato il 14/01/2023; ✓ avviso di addebito n. 40020230005341571000 asseritamente notificato il 18/12/2023, nonché di tutti i ruoli sottesi ai predetti atti;
➢ in via preliminare, dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione di pagamento n. 10020259000160733/000, e tutti i sopradescritti atti presupposti in esso succintamente indicati per tutti i motivi esposti in narrativa;
➢ nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità DEintimazione di pagamento n. 10020259000160733/000, e degli atti presupposti, meglio indicati in premessa;
➢ accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato da tutti gli atti sottesi alla richiamata intimazione di pagamento ed in particolare dai seguenti atti:
✓ avviso di addebito n. 40020220006225088000, asseritamente notificato il 31/12/2022; ✓ avviso di addebito n. 40020230000086465000, asseritamente notificato il 14/01/2023; ✓ avviso di addebito n.
40020230005341571000 asseritamente notificato il 18/12/2023, nonché di tutti i ruoli sottesi ai predetti atti, nonché di tutti i ruoli sottesi ai predetti atti, e per l'effetto annullare e/o revocare
l'iscrizione a ruolo recata dai predetti atti;
➢ in ogni caso, inibire all'Agente della Riscossione dal procedere a qualsiasi procedimento esecutivo;
➢ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente
[...] alle doglianze formali e di merito degli avvisi di addebito per cui era causa;
eccepiva poi che l'opposizione, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., doveva comunque essere qualificata come opposizione recuperatoria ed era perciò soggetta al relativo termine decadenziale: quindi doveva essere considerato decorso il termine per l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale far valere tutte le doglianze ad essa relative;
né poteva dirsi maturato il termine di prescrizione in quanto l'avviso di addebito n. 40020220006225088000 era stato notificato dall'PS il 31/12/2022; l'avviso di addebito n. 40020230000086465000, era stato notificato dall'PS il 14/01/2023; mentre l'avviso di addebito n. 40020230005341571000 era stato notificato dall'PS il 18/12/2023; il termine di prescrizione risultava poi interrotto proprio con la notifica in data 21/01/2025 DEavviso di intimazione n. 10020259000160733000; fermo restando che ai fini del computo dei termini di prescrizione, doveva essere considerato anche il periodo di sospensione 8/3/2020 – 31/12/2021; concludeva chiedendo quindi al giudice di rigettare il ricorso e la richiesta di sospensione DEesecutività DEatto impugnato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l'PS, chiarendo ed evidenziando che, contrariamente a quanto riferito in ricorso, gli avvisi di addebito che avevano preceduto la notifica DEintimazione di pagamento opposta erano stati ritualmente notificati a mezzo pec e non opposti, come si evinceva dalla documentazione che produceva e depositava (avviso di addebito n. 40020220006225088000 notificato il 31.12.2022; avviso di addebito n. 40020230000086465000 notificato il 14.1.2023; avviso di addebito n. 40020230005341571000 notificato il 18.12.2023); concludeva chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione del ricorrente, all'odierna udienza , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestualePreliminarmente va superata l'eccezione sollevata nelle note di trattazione scritta dal procuratore del ricorrente in ordine alla nullità della procura alle liti conferita dall'
[...]
all'avv. Mario Farina in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 43 R.d. Controparte_1
1611/1933 , e della conseguente invalidità della costituzione in giudizio .
L'art. 1 , comma 8 , del d.l. n. 193/2016 , convertito nella l. n. 225/2016 ( che ha sciolto le società del gruppo , istituendo il nuovo ente pubblico economico , CP_4 Controparte_1 subentrato , a titolo universale , in tutti i rapporti giuridici delle società disciolte ) , prevede , in ordine alla difesa in giudizio , che “ L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio DEAvvocatura dello
Stato ai sensi DEart. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento DEAvvocatura dello Stato , di cui al regio decreto
30 ottobre 1933 n. 1611 , fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale . Lo stesso ente può altresì avvalersi , sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo , di avvocati del libero foro , nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , ovvero può avvalersi ed essere rappresentato , davanti al tribunale e al giudice di pace , da propri dipendenti delegati , che possono stare in giudizio personalmente , in ogni caso ,ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici , l'Avvocatura dello Stato , sentito l'ente , può assumere direttamente la trattazione della causa . Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2 , del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 . Per la tutela DEintegrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali , nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertmaento e alla riscossione delle entrate delgi enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dalla'rt. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446”.
Dalla lettura di tale disposizione si evince che l'affidamento della difesa DEente all'Avvocatura dello Stato non è generalizzato , non riguardando l'intero contenzioso , ma avviene su “base convenzionale “. Detta convenzione è rappresentata dal Protocollo del 22.6.2017 intercorso tra l'Avvocatura dello Stato e , e pubblicato sui siti internet di Controparte_1 entrambi i contraenti .
Nelle premesse del Protocollo si legge che “ le parti , ponderate le rispettive esigenze organizzative
, anche in considerazione DEorganico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello
Stato , hanno di comune accordo individuato le tipologie di contriversie da affidare al patrocinio DEAvvocatura , indicate all'art. 3 “ . Per quanto di rilievo nella specie , l'art. 3.4 ( Contenzioso afferente l'attività di riscossione ) stabilisce che l'Avvocatura assume il patrocinio DEente nei seguenti casi : - azioni risarcitorie ( escluse quelle radicate davanti al Giudice di pae , anche in fase di appello ) ; azioni revocatorie , di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al Tribunale civile e alla Corte di Appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria . In tutte le altre ipotesi di contenzioso riguardante la riscossione , quindi , l'ente sta in giudizio , di regola , avvalendosi di propri dipendenti ( ove consentito ) o di avvocati del libero foro , iscritti nel proprio Elenco Avvocati , redatto e pubblicato seguendo la procedura indicata nell'apposito Regolamento di amministrazione DEente .
Ne discende , pertanto , che nella presente controversia , rientrante nel contenzioso civile afferente la riscossione , il ricorso ad avvocato del libero foro è consentito dal regime convenzionale richiamato dal D.L. n. 193/2016 , senza necessità di verificare l'adozione della specifica e motivata delibera DEente che indichi le ragioni concrete che giustificano tale ricorso ai sensi DEart. 43 R.D. n.
1611/1933 .
Quanto siamo venuti dicendo ha trovato conferma nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante le "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", la quale , all'art.
4-novies della Legge stabilisce: "(Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell
[...]
) - 1. Il comma 8 DEart. 1 del decreto legge 222 ottobre 2016. n. 225, si Controparte_5 interpreta nel senso che la disposizione DEart. 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' Controparte_1
, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi DEAvvocatura
[...] dello Stato ad assumere il patrocinio". Orbene, la norma chiarisce una volta per tutte che il riferimento, operato dall'art. 1 comma 8 del D.L. 193/2016, alla disciplina declinata dall'art. 43, comma quarto, del R.D. n. 1611 del 1933, va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d.
"patrocinio autorizzato" DEAvvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l' intenda non avvalersi Controparte_1 del patrocinio per la propria rappresentanza e difesa in giudizio. Specificando inoltre che viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 comma 4 del RD 1611/1933 non trova applicazione nei casi di indisponibilità DEAvvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio DE Controparte_1
. Ne discende la legittimità a stare in giudizio del sottoscritto avvocato.
[...]
Tanto premesso , nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione DEesistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione FI .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_6 pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione DEintimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità DEatto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti DE , lamentando la mancata Controparte_1 notifica degli avvisi di addebito , nonché la violazione dello statuto del contribuente e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio l'ente impositore.
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito , così come quella relativa alla violazione DEart. 7 , comma 1, dello statuto del contribuente , in quanto incidenti sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità DEiter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato .
Solo per completezza , va segnalato che le eccezioni sollevate nei confronti DE
[...]
sarebbero comunque infondate . Controparte_1
L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il
D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento DE del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_1 approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio DEavviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_7 cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare DEimporto che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri DEintimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento. Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione DEatto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
E , nella specie , l'PS ha documentato di aver ritualmente notificato a mezzo pec tutti gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione .
L'opposizione, tuttavia, è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che il Pt_1 eccepisce l'inesistenza del credito portato negli avvisi di addebito sopra menzionati per intervenuta prescrizione
Orbene, nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione deducendo l'insussistenza del credito, legittimato passivo è l'ente al quale spettano i proventi, e non l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto DEopposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione. (Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2002, n. 8759).
Nulla questio che non si tratti di un processo demolitorio DEatto amministrativo opposto , bensì di accertamento negativo della pretesa DEente . Si deve così ritenere che , in applicazione dei principi processualistici , i limiti DEesame giudiziale siano segnati dal contenuto della domanda introduttiva che , peraltro , può anche essere molto generica ed esaurirsi nella sola contestazione della esistenza del debito .
Deve osservarsi che, in punto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica degli avvisi di addebito e quella eventualmente maturata successivamente.
Ebbene, per quanto attiene al primo profilo, l'eccezione è comunque tardiva. Abbiamo infatti sopra detto che il contribuente, il quale sostenga di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali, ha la possibilità di recuperare le possibilità difensive impugnando direttamente la intimazione di pagamento.
Nella specie, tuttavia, l'PS ha documentato di aver ritualmente notificato all'opponente gli atti prodromici alla intimazione di pagamento, atti che non sono stati impugnati nel termine di quaranta giorni.
E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007 nonché giurisprudenza di seguito citata).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale - di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto - non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte DEobbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ( sent. n.17978/2008) ha infatti avuto modo di osservare (in forza di ragioni che questo giudice condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa DEente;
esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo DEente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
nè alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poichè, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989,
(cfr. Cass., n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte DEinteressato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione DEopposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia DEopposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.
Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione DEopposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva).
Nel caso di specie , dunque , l'opposizione , nella parte in cui contesta i crediti portati negli avvisi di addebito è inammissibile perché proposta oltre i termini di cui all'art.24 co.5 del D.L.vo n.46/99 .
Tale norma , infatti , stabilisce che “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “ e tale termine si applica anche per l'opposizione avverso gli avvisi di addebito .
E poiché il ricorrente , nonostante la rituale notifica degli avvisi di addebito, non ha proposto alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni , oggi lo stesso non può mettere in discussione l'obbligazione contributiva consacrata nei suddetti atti .
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito DEopposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma, nella specie , l'eccezione di prescrizione è infondata giacchè il nuovo termine prescrizionale - il cui decorso è iniziato dalla data di notifica degli avvisi di addebito non opposti - non era ancora decorso allorquando il ricorrente ha ricevuto la intimazione di pagamento per cui è causa .
Sul punto occorre innanzitutto premettere che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
23397/16 ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo dalla interpretazione da dare all'art. 2953c.c. , con riguardo specifico alla operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale , nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali , ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato , tributarie ed extratributarie , nonché di crediti delle
Regioni , delle Province , dei Comuni e degli altri Enti locali ,nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via . Il problema da risolvere era se la decorrenza del termine – pacificamente perentorio – per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 , pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione , producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale
. Ebbene , la Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi DEart. 2953 c.c. , affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo , mentre la cartella , avendo natura di atto amministrativo , è priva DEattitudine ad acquisire efficacia di giudicato .
Nella specie , dunque , poiché l'PS ha documentato di aver notificato gli avvisi di addebito per cui
è causa rispettivamente in data 31.12.2022, 14.1.2023 e 18.12.2023 , non è maturata alcuna prescrizione atteso che all'attuale ricorrente è stata notificata la intimazione di pagamento prima del decorso del quinquennio .
Le spese . liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.dichiara inammissibile l'opposizione proposta nei confronti DE Controparte_1
perché tardiva;
[...]
2.rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti DEPS;
3.condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 854,00 in favore di ciascuna delle parti convenute .
Salerno 11 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza DE11.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1078.25 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, cod. fisc. , in qualità di titolare DEomonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Albanella (Sa), fraz. Matinella, Via Michelangelo n.2, presso lo studio DEAvv. Ezio Catauro del Foro di Salerno, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
PP GR n. 14, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Mario Farina, presso il cui studio in
Battipaglia alla via T. De Divitiis n. 12 elettivamente domicilia in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale PS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
10020259000160733/000 con la quale l' gli intimava il pagamento Controparte_1 della somma di € 45.102,49 . Premesso di voler limitare le proprie contestazioni ai soli titoli aventi ad oggetto contributi previdenziali e , più specificamente , l'avviso di addebito n.
40020220006225088000, l'avviso di addebito n. 40020230000086465000 e l'avviso di addebito n.
40020230005341571000 , il ricorrente eccepiva in primo luogo di aver mai avuto conoscenza dei predetti titoli perché mai notificati;
chiedeva poi che venisse rilevata la nullità DEintimazione stessa per violazione DEart. 7, comma 1, Statuto del Contribuente;
eccepiva infine l'avvenuta prescrizione/decadenza delle pretese economiche vantate;
inoltrava altresì istanza di sospensione DEesecutività DEatto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “➢ in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva DEintimazione
n. 10020259000160733/000, e di tutti gli atti presupposti, in particolar modo degli avvisi di seguito specificati: ✓ avviso di addebito n. 40020220006225088000, asseritamente notificato il 31/12/2022;
✓ avviso di addebito n. 40020230000086465000, asseritamente notificato il 14/01/2023; ✓ avviso di addebito n. 40020230005341571000 asseritamente notificato il 18/12/2023, nonché di tutti i ruoli sottesi ai predetti atti;
➢ in via preliminare, dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione di pagamento n. 10020259000160733/000, e tutti i sopradescritti atti presupposti in esso succintamente indicati per tutti i motivi esposti in narrativa;
➢ nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità DEintimazione di pagamento n. 10020259000160733/000, e degli atti presupposti, meglio indicati in premessa;
➢ accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato da tutti gli atti sottesi alla richiamata intimazione di pagamento ed in particolare dai seguenti atti:
✓ avviso di addebito n. 40020220006225088000, asseritamente notificato il 31/12/2022; ✓ avviso di addebito n. 40020230000086465000, asseritamente notificato il 14/01/2023; ✓ avviso di addebito n.
40020230005341571000 asseritamente notificato il 18/12/2023, nonché di tutti i ruoli sottesi ai predetti atti, nonché di tutti i ruoli sottesi ai predetti atti, e per l'effetto annullare e/o revocare
l'iscrizione a ruolo recata dai predetti atti;
➢ in ogni caso, inibire all'Agente della Riscossione dal procedere a qualsiasi procedimento esecutivo;
➢ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente
[...] alle doglianze formali e di merito degli avvisi di addebito per cui era causa;
eccepiva poi che l'opposizione, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., doveva comunque essere qualificata come opposizione recuperatoria ed era perciò soggetta al relativo termine decadenziale: quindi doveva essere considerato decorso il termine per l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale far valere tutte le doglianze ad essa relative;
né poteva dirsi maturato il termine di prescrizione in quanto l'avviso di addebito n. 40020220006225088000 era stato notificato dall'PS il 31/12/2022; l'avviso di addebito n. 40020230000086465000, era stato notificato dall'PS il 14/01/2023; mentre l'avviso di addebito n. 40020230005341571000 era stato notificato dall'PS il 18/12/2023; il termine di prescrizione risultava poi interrotto proprio con la notifica in data 21/01/2025 DEavviso di intimazione n. 10020259000160733000; fermo restando che ai fini del computo dei termini di prescrizione, doveva essere considerato anche il periodo di sospensione 8/3/2020 – 31/12/2021; concludeva chiedendo quindi al giudice di rigettare il ricorso e la richiesta di sospensione DEesecutività DEatto impugnato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l'PS, chiarendo ed evidenziando che, contrariamente a quanto riferito in ricorso, gli avvisi di addebito che avevano preceduto la notifica DEintimazione di pagamento opposta erano stati ritualmente notificati a mezzo pec e non opposti, come si evinceva dalla documentazione che produceva e depositava (avviso di addebito n. 40020220006225088000 notificato il 31.12.2022; avviso di addebito n. 40020230000086465000 notificato il 14.1.2023; avviso di addebito n. 40020230005341571000 notificato il 18.12.2023); concludeva chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione del ricorrente, all'odierna udienza , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestualePreliminarmente va superata l'eccezione sollevata nelle note di trattazione scritta dal procuratore del ricorrente in ordine alla nullità della procura alle liti conferita dall'
[...]
all'avv. Mario Farina in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 43 R.d. Controparte_1
1611/1933 , e della conseguente invalidità della costituzione in giudizio .
L'art. 1 , comma 8 , del d.l. n. 193/2016 , convertito nella l. n. 225/2016 ( che ha sciolto le società del gruppo , istituendo il nuovo ente pubblico economico , CP_4 Controparte_1 subentrato , a titolo universale , in tutti i rapporti giuridici delle società disciolte ) , prevede , in ordine alla difesa in giudizio , che “ L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio DEAvvocatura dello
Stato ai sensi DEart. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento DEAvvocatura dello Stato , di cui al regio decreto
30 ottobre 1933 n. 1611 , fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale . Lo stesso ente può altresì avvalersi , sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo , di avvocati del libero foro , nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , ovvero può avvalersi ed essere rappresentato , davanti al tribunale e al giudice di pace , da propri dipendenti delegati , che possono stare in giudizio personalmente , in ogni caso ,ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici , l'Avvocatura dello Stato , sentito l'ente , può assumere direttamente la trattazione della causa . Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2 , del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 . Per la tutela DEintegrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali , nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertmaento e alla riscossione delle entrate delgi enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dalla'rt. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446”.
Dalla lettura di tale disposizione si evince che l'affidamento della difesa DEente all'Avvocatura dello Stato non è generalizzato , non riguardando l'intero contenzioso , ma avviene su “base convenzionale “. Detta convenzione è rappresentata dal Protocollo del 22.6.2017 intercorso tra l'Avvocatura dello Stato e , e pubblicato sui siti internet di Controparte_1 entrambi i contraenti .
Nelle premesse del Protocollo si legge che “ le parti , ponderate le rispettive esigenze organizzative
, anche in considerazione DEorganico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello
Stato , hanno di comune accordo individuato le tipologie di contriversie da affidare al patrocinio DEAvvocatura , indicate all'art. 3 “ . Per quanto di rilievo nella specie , l'art. 3.4 ( Contenzioso afferente l'attività di riscossione ) stabilisce che l'Avvocatura assume il patrocinio DEente nei seguenti casi : - azioni risarcitorie ( escluse quelle radicate davanti al Giudice di pae , anche in fase di appello ) ; azioni revocatorie , di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al Tribunale civile e alla Corte di Appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria . In tutte le altre ipotesi di contenzioso riguardante la riscossione , quindi , l'ente sta in giudizio , di regola , avvalendosi di propri dipendenti ( ove consentito ) o di avvocati del libero foro , iscritti nel proprio Elenco Avvocati , redatto e pubblicato seguendo la procedura indicata nell'apposito Regolamento di amministrazione DEente .
Ne discende , pertanto , che nella presente controversia , rientrante nel contenzioso civile afferente la riscossione , il ricorso ad avvocato del libero foro è consentito dal regime convenzionale richiamato dal D.L. n. 193/2016 , senza necessità di verificare l'adozione della specifica e motivata delibera DEente che indichi le ragioni concrete che giustificano tale ricorso ai sensi DEart. 43 R.D. n.
1611/1933 .
Quanto siamo venuti dicendo ha trovato conferma nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante le "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", la quale , all'art.
4-novies della Legge stabilisce: "(Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell
[...]
) - 1. Il comma 8 DEart. 1 del decreto legge 222 ottobre 2016. n. 225, si Controparte_5 interpreta nel senso che la disposizione DEart. 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' Controparte_1
, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi DEAvvocatura
[...] dello Stato ad assumere il patrocinio". Orbene, la norma chiarisce una volta per tutte che il riferimento, operato dall'art. 1 comma 8 del D.L. 193/2016, alla disciplina declinata dall'art. 43, comma quarto, del R.D. n. 1611 del 1933, va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d.
"patrocinio autorizzato" DEAvvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l' intenda non avvalersi Controparte_1 del patrocinio per la propria rappresentanza e difesa in giudizio. Specificando inoltre che viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 comma 4 del RD 1611/1933 non trova applicazione nei casi di indisponibilità DEAvvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio DE Controparte_1
. Ne discende la legittimità a stare in giudizio del sottoscritto avvocato.
[...]
Tanto premesso , nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione DEesistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione FI .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_6 pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione DEintimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità DEatto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti DE , lamentando la mancata Controparte_1 notifica degli avvisi di addebito , nonché la violazione dello statuto del contribuente e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio l'ente impositore.
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito , così come quella relativa alla violazione DEart. 7 , comma 1, dello statuto del contribuente , in quanto incidenti sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità DEiter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato .
Solo per completezza , va segnalato che le eccezioni sollevate nei confronti DE
[...]
sarebbero comunque infondate . Controparte_1
L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il
D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento DE del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_1 approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio DEavviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_7 cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare DEimporto che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri DEintimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento. Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione DEatto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
E , nella specie , l'PS ha documentato di aver ritualmente notificato a mezzo pec tutti gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione .
L'opposizione, tuttavia, è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che il Pt_1 eccepisce l'inesistenza del credito portato negli avvisi di addebito sopra menzionati per intervenuta prescrizione
Orbene, nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione deducendo l'insussistenza del credito, legittimato passivo è l'ente al quale spettano i proventi, e non l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto DEopposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione. (Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2002, n. 8759).
Nulla questio che non si tratti di un processo demolitorio DEatto amministrativo opposto , bensì di accertamento negativo della pretesa DEente . Si deve così ritenere che , in applicazione dei principi processualistici , i limiti DEesame giudiziale siano segnati dal contenuto della domanda introduttiva che , peraltro , può anche essere molto generica ed esaurirsi nella sola contestazione della esistenza del debito .
Deve osservarsi che, in punto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica degli avvisi di addebito e quella eventualmente maturata successivamente.
Ebbene, per quanto attiene al primo profilo, l'eccezione è comunque tardiva. Abbiamo infatti sopra detto che il contribuente, il quale sostenga di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali, ha la possibilità di recuperare le possibilità difensive impugnando direttamente la intimazione di pagamento.
Nella specie, tuttavia, l'PS ha documentato di aver ritualmente notificato all'opponente gli atti prodromici alla intimazione di pagamento, atti che non sono stati impugnati nel termine di quaranta giorni.
E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007 nonché giurisprudenza di seguito citata).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale - di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto - non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte DEobbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ( sent. n.17978/2008) ha infatti avuto modo di osservare (in forza di ragioni che questo giudice condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa DEente;
esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo DEente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
nè alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poichè, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989,
(cfr. Cass., n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte DEinteressato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione DEopposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia DEopposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.
Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione DEopposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva).
Nel caso di specie , dunque , l'opposizione , nella parte in cui contesta i crediti portati negli avvisi di addebito è inammissibile perché proposta oltre i termini di cui all'art.24 co.5 del D.L.vo n.46/99 .
Tale norma , infatti , stabilisce che “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “ e tale termine si applica anche per l'opposizione avverso gli avvisi di addebito .
E poiché il ricorrente , nonostante la rituale notifica degli avvisi di addebito, non ha proposto alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni , oggi lo stesso non può mettere in discussione l'obbligazione contributiva consacrata nei suddetti atti .
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito DEopposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma, nella specie , l'eccezione di prescrizione è infondata giacchè il nuovo termine prescrizionale - il cui decorso è iniziato dalla data di notifica degli avvisi di addebito non opposti - non era ancora decorso allorquando il ricorrente ha ricevuto la intimazione di pagamento per cui è causa .
Sul punto occorre innanzitutto premettere che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
23397/16 ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo dalla interpretazione da dare all'art. 2953c.c. , con riguardo specifico alla operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale , nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali , ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato , tributarie ed extratributarie , nonché di crediti delle
Regioni , delle Province , dei Comuni e degli altri Enti locali ,nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via . Il problema da risolvere era se la decorrenza del termine – pacificamente perentorio – per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 , pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione , producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale
. Ebbene , la Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi DEart. 2953 c.c. , affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo , mentre la cartella , avendo natura di atto amministrativo , è priva DEattitudine ad acquisire efficacia di giudicato .
Nella specie , dunque , poiché l'PS ha documentato di aver notificato gli avvisi di addebito per cui
è causa rispettivamente in data 31.12.2022, 14.1.2023 e 18.12.2023 , non è maturata alcuna prescrizione atteso che all'attuale ricorrente è stata notificata la intimazione di pagamento prima del decorso del quinquennio .
Le spese . liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.dichiara inammissibile l'opposizione proposta nei confronti DE Controparte_1
perché tardiva;
[...]
2.rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti DEPS;
3.condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 854,00 in favore di ciascuna delle parti convenute .
Salerno 11 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio