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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria Rosaria Dalena
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.10.24, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere presentato istanza amministrativa in data 14.2.24 al fine di ottenere la pensione ordinaria di invalidità e di aver ricevuto provvedimento negativo il 2.04.2024.
Si costituiva l' deducendo di avere provveduto ad accogliere la domanda il 22.05.2022 e di CP_1
aver comunicato il provvedimento di accoglimento con atto del 6.12.2024. chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Istruito documentalmente il procedimento è stato all'odierna udienza definito con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo i procuratori delle parti dichiarato concordemente essere stata la prestazione invocata dall'istante -e posta a fondamento
CP_ dell'accertamento sanitario richiesto in questa sede- riconosciuta dall' in sede amministrativa. CP_ Avendo l'istante insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese processuali - domanda
1
fondata, risultando l'accoglimento dell'istanza comunicato solo dopo l'instaurazione del giudizio - deve provvedersi con sentenza, ad integrazione della carenza strutturale del procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. che contempla quale provvedimento definitorio il solo decreto di omologa che non si concilia con la statuizione sulle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Dalena, antistataria.
Taranto, 10 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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