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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/09/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2160 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. AVVEDUTO ROSARIO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. VIGILANTI Controparte_1 P.IVA_1
LUCIO CORNELIO;
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 6 Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001772574 notificatagli dall' il 03/07/2024 per € 7.407,30 a CP_1
titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2018, oltre spese di notifica, sulla base dell'atto di accertamento prot. n. . CP_1
6500.07/08/2019.0124424 del 07/08/2019.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha contestato le eccezioni e CP_1
deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
***
L'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni
(centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14 “in quanto applicabili”
(art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
Pagina 2 di 6 La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la CP_1
tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni
(trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi
Pagina 3 di 6 della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (n generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App. Milano
504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 app. Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad €
10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare (ossia il 16 dicembre: cfr. artt. 17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98), o, se successiva, alla CP_1
scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia, trattandosi di lavoratori agricoli, il 16 dicembre, termine relativo al secondo trimestre dell'anno in corso: cfr. artt. 6, comma 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18 d.lgs. 241/1997) perché in tale momento l ha a disposizione tutti i dati necessari a CP_1
verificare se siano stati effettuati tutti i versamenti dovuti nell'anno e, in caso negativo, se l'omissione sia rimasta entro la soglia dell'illecito amministrativo.
Pertanto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni relative agli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative agli anni dal 2016.
Nel caso di specie, si tratta di illecito successivo (anno 2018). In tal caso, deve ritenersi che il termine di cui all'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorra dal momento stesso della commissione dell'illecito dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizzati all' , questo ha immediatamente CP_1
la possibilità di riscontrare la violazione tramite la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il
Pagina 4 di 6 complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all , in tutti i suoi elementi CP_2
costitutivi, già nel momento sopra individuato (in cui l' ha contezza CP_1
delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e dall'altro a fronte di ciò l' si è limitato a dedurre la complessità degli accertamenti da CP_1
compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia.
Tutto ciò posto, rilevato che l'omissione riguarda versamenti da effettuare nell'anno 2018 con riferimento a lavoratori agricoli (come si evince dall'accertamento) e, quindi, il termine in esame decorreva rispettivamente dal 16.12.2018 e scadeva il 16.03.2019, mentre l'accertamento risale al 07.08.2019 (notificato il 29.08.2019),
l'accertamento deve considerarsi tardivo e quindi la sanzione estinta.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- Dichiara la nullità dell'ingiunzione opposta;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
Pagina 5 di 6 € 1.900,00 per compensi, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
20/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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