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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 43726/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Laura Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 09.12.2024, rimessa al Collegio con verbale del 22.05.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'11.06.2025
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1998, rappresentata e difesa dall'Avv. SPINELLA BARBARA GIUSEPPINA, presso il cui studio, sito in Milano, Viale Gran Sasso n. 11, ha eletto domicilio telematico, giusta procura in atti
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 23.07.1997;
-parte convenuta contumace-
nato a [...] il [...], in persona del curatore speciale, Controparte_2
Avv. CRIVELLARO BARBARA, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.12.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Per parte attrice (come precisate all'udienza del 22.05.2025):
pagina 1 di 8 L' avv. SPINELLA BARBARA rinuncia alla domanda di decadenza e alle domande di restituzione avanzate (che valuterà se tutelare in altra sede) e così precisa a) confermare il collocamento del minore con la madre nella casa della stessa in Milano, Via CP_2
Enrico Cialdini 25; b) affidare in via super esclusiva il minore alla madre, rimettendosi al Giudicante per la verifica del concreto bisogno e interesse del minore alla frequentazione del padre indicandone le concrete modalità e tempistiche,; c) disporre il concorso al mantenimento del minore da parte del padre dell'importo non inferiore ad € 300,00 mensile oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese della domanda e da pagarsi entro il giorno 5 del mese, oltre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, confermando l'assegno unico universale esclusivamente a favore della madre al pari di tutti gli aiuto e stanziamenti per il minore;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per in persona del curatore speciale Avv. Crivellaro Barbara CP_1 CP_2
(come precisate all'udienza del 22.05.2025):
- FIre il minore in via super esclusiva alla mamma collocandolo presso la residenza di quest'ultima. Determinare i tempi di incontro del bambino con il padre naturale nel modo più tutelante prevedendo l'introduzione del Servizio che valuti la serietà dell'impegno del padre alla ripresa della relazione e che valuti l'interesse del minore a coltivare questa relazione bilanciato con una potenziale compromissione dell'equilibrio in cui adesso vive;
- disporre il concorso al mantenimento del minore da parte del padre Controparte_1 dell'importo non inferiore ad € 300,00 mensile oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese della domanda e da pagarsi entro il giorno 5 del mese, oltre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, confermando l'assegno unico universale esclusivamente a favore della madre;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
- Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio, senza mai convivere, dal 2011 al 2017;
- Dalla loro unione il 22.06.2018 a Milano è nato riconosciuto da entrambi i genitori;
CP_2
- Con ricorso depositato avanti questo Tribunale in data 06.12.2024 Parte_1
ha chiesto di disporre l'affido super esclusivo di alla madre e il
[...] CP_2 collocamento del minore presso quest'ultima, nonché di verificare, in assenza di declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, il concreto bisogno e interesse del minore alla frequentazione del padre indicandone modalità e tempistiche, ponendo infine a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento del minore versando alla madre un importo mensile non inferiore ad € 350 oltre al 50% delle spese straordinarie, con rimborso dell'arretrato per un ammontare pari ad € 8.500;
pagina 2 di 8 - Con decreto del 18.12.2024 il Giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti, assegnando all'attrice termine per la notifica di ricorso e decreto al convenuto e termine a quest'ultimo per la costituzione in giudizio, nominando altresì – vista la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale – l'Avv. Crivellaro curatore speciale del minore;
- All'udienza del 22.05.2025 parte attrice è comparsa avanti al Giudice Delegato e ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. Le parti non hanno mai convissuto e, dopo la nascita del figlio, le frequentazioni con il padre avvenivano solo durante i fine settimana in cui la madre portava presso CP_2
l'abitazione paterna. Il padre ha visto il minore l'ultima volta a giugno 2024 per firmare dei documenti, ma già dai due anni antecedenti non intratteneva col figlio alcun rapporto né chiamava la madre per sapere di lui, disinteressandosi di ogni aspetto rilevante della vita del minore e non fornendo a quest'ultimo alcun supporto né materiale né morale;
2. Nel 2023 i genitori hanno concluso una negoziazione assistita (in forza della quale il padre si è obbligato a versare alla madre, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di € 300 oltre ad € 50 mensili per arretrati non versati), che tuttavia non ha ricevuto il visto del PM;
in ogni caso, il padre non ha ottemperato agli accordi raggiunti, salvo provvedere a qualche pagamento sporadico (gennaio 2023, marzo 2025);
3. La madre attualmente convive con il minore nella casa di proprietà di sua nonna, ove ha stabilizzato il nuovo nucleo familiare (marito e secondogenita, , nata il [...]); Per_1
è disoccupata, fa qualche lavoretto in nero da cui ricava circa € 900/1.000 mensili e percepisce altresì l'AUU per un importo complessivo di € 400.
- Quindi il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 CP_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mani il 16.01.2025), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia;
- Previa interlocuzione con la parte attrice e con il curatore speciale del minore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice Delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne, tenuto conto dell'assenza di urgenza, valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio;
- Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice Delegato ha invitato i procuratori a rassegnare le conclusioni;
sulle conclusioni rassegnate come riportate in epigrafe il Giudice Delegato ha ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio .
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale La rinuncia alla domanda di decadenza formalizzata dalla madre e dal curatore è coerente con il compendio probatorio in atti e ed è condivisa dal Collegio. Cionondimeno – anche- con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
pagina 3 di 8 rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo, infatti, che non vede il figlio da giugno 2024, non si è mai occupato del rendimento scolastico del minore né delle sue attività ludico sportive, di fatto non condividendo con il figlio alcun aspetto rilevante della sua quotidianità, né fornendogli alcun supporto morale o materiale se non mediante il versamento di sporadiche somme di denaro. L'uomo, rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio minore sin dai primi anni successivi alla nascita di quest'ultimo, ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore, resosi irreperibile, abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio, pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017; Cass. 26587/09; Cass. 16593/08). Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta, in quanto la donna, che si è occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Le condizioni sopra indicate e, in particolare, l'irreperibilità paterna e il conseguente sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto da parte attrice e condiviso dal curatore speciale, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337-quater, 3° comma, c.c. Il minore rimarrà collocato presso la madre, nell'abitazione sita in Milano, via Enrico Cialdini n. 35. Quanto alla frequentazione tra e il padre, tenuto conto dell'età del minore (quasi 7 anni) e della CP_2 circostanza che il convenuto non vede il figlio da quattro/ cinque anni , nonché della comprensibile richiesta della madre – condivisa anche dal curatore speciale del minore – di essere sostenuta da un terzo nella gestione degli eventuali incontri tra il figlio e il padre ( vista la totale assenza di rapporti ed il fatto che il padre ha già usato il bambino per arrivare alla madre) , ritiene il Collegio necessario che se e nei limiti in cui il padre mostri una serie ed effettiva volontà di costruire una relazione con il bambino sia demandata ai Servizi Sociali del Comune di Milano l'attivazione di ogni supporto, anche psicologico, nella gestione e scansione della possibile futura ripresa degli incontri che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servizi, sentiti i genitori, nel rispetto dei tempi e sempre nell'interesse di anche se necessario alla presenza di un educatore (educativa CP_2 territoriale e/o domiciliare) Con riferimento al mantenimento della prole Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315-bis ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non pagina 4 di 8 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: La madre, che ha lavorato come commessa sino al 2022, è attualmente disoccupata a seguito della nascita della secondogenita e presta occasionalmente attività lavorativa di pulizie e massaggi, percependo un introito mensile di circa 900/1.000 euro;
vive stabilmente nell'abitazione di proprietà di sua nonna, sulla quale grava un onere di mutuo di circa 440 euro suddiviso tra lei e sua madre (con lei convivente) in ragione del 50% ciascuna;
convive altresì stabilmente con suo marito, il quale lavora come metalmeccanico e contribuisce al sostegno, anche materiale, di entrambi i figli della donna. Il padre, giovane uomo di 28 anni, in assenza di informazioni su vita e lavoro dello stesso, deve ritenersi, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di quasi 7 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 300,00 euro al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
pagina 5 di 8 L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di dicembre 2024 (il ricorso è stato depositato il 06.12.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio. L'AUU dovrà essere percepito per intero dalla madre, affidataria esclusiva. Il Tribunale dà infine atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di condanna del convenuto al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di concorso nel mantenimento ordinario e straordinario del minore (domanda che l'attrice si è riservata di proporre in altra sede) e quindi nulla dispone sul punto.
Con riferimento alle spese di lite Attesa la mancata costituzione di parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento pendente tra Parte_1
e , letti ed applicati gli artt. 316,
[...] Controparte_1 comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473-bis e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1) FI , nato a Milano il [...], in [...] esclusiva alla madre, Controparte_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Milano, Via Enrico Cialdini n. 35, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma 3, c.c. (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano (luogo di residenza del minore), in collaborazione con le competenti ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di attivare ogni supporto (in specie psicologico) ritenuto necessario al fine di accompagnare nell'elaborazione della CP_2 relazione con la figura paterna in vista di una eventuale futura ripresa degli incontri con il padre che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servizi, sentiti i genitori, nel rispetto dei tempi e nell'esclusivo interesse del minore, alla presenza di un educatore (educativa territoriale e/o domiciliare) e comunque essere subordinati: a) alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con il figlio minore;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2025);
pagina 6 di 8 4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 7 di 8 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dispone che l'AUU e ogni altro aiuto o stanziamento pubblico in favore del minore vengano percepiti interamente dalla madre, affidataria esclusiva;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, l'11.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Laura Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 09.12.2024, rimessa al Collegio con verbale del 22.05.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'11.06.2025
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1998, rappresentata e difesa dall'Avv. SPINELLA BARBARA GIUSEPPINA, presso il cui studio, sito in Milano, Viale Gran Sasso n. 11, ha eletto domicilio telematico, giusta procura in atti
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 23.07.1997;
-parte convenuta contumace-
nato a [...] il [...], in persona del curatore speciale, Controparte_2
Avv. CRIVELLARO BARBARA, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.12.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Per parte attrice (come precisate all'udienza del 22.05.2025):
pagina 1 di 8 L' avv. SPINELLA BARBARA rinuncia alla domanda di decadenza e alle domande di restituzione avanzate (che valuterà se tutelare in altra sede) e così precisa a) confermare il collocamento del minore con la madre nella casa della stessa in Milano, Via CP_2
Enrico Cialdini 25; b) affidare in via super esclusiva il minore alla madre, rimettendosi al Giudicante per la verifica del concreto bisogno e interesse del minore alla frequentazione del padre indicandone le concrete modalità e tempistiche,; c) disporre il concorso al mantenimento del minore da parte del padre dell'importo non inferiore ad € 300,00 mensile oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese della domanda e da pagarsi entro il giorno 5 del mese, oltre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, confermando l'assegno unico universale esclusivamente a favore della madre al pari di tutti gli aiuto e stanziamenti per il minore;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per in persona del curatore speciale Avv. Crivellaro Barbara CP_1 CP_2
(come precisate all'udienza del 22.05.2025):
- FIre il minore in via super esclusiva alla mamma collocandolo presso la residenza di quest'ultima. Determinare i tempi di incontro del bambino con il padre naturale nel modo più tutelante prevedendo l'introduzione del Servizio che valuti la serietà dell'impegno del padre alla ripresa della relazione e che valuti l'interesse del minore a coltivare questa relazione bilanciato con una potenziale compromissione dell'equilibrio in cui adesso vive;
- disporre il concorso al mantenimento del minore da parte del padre Controparte_1 dell'importo non inferiore ad € 300,00 mensile oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese della domanda e da pagarsi entro il giorno 5 del mese, oltre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, confermando l'assegno unico universale esclusivamente a favore della madre;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
- Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio, senza mai convivere, dal 2011 al 2017;
- Dalla loro unione il 22.06.2018 a Milano è nato riconosciuto da entrambi i genitori;
CP_2
- Con ricorso depositato avanti questo Tribunale in data 06.12.2024 Parte_1
ha chiesto di disporre l'affido super esclusivo di alla madre e il
[...] CP_2 collocamento del minore presso quest'ultima, nonché di verificare, in assenza di declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, il concreto bisogno e interesse del minore alla frequentazione del padre indicandone modalità e tempistiche, ponendo infine a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento del minore versando alla madre un importo mensile non inferiore ad € 350 oltre al 50% delle spese straordinarie, con rimborso dell'arretrato per un ammontare pari ad € 8.500;
pagina 2 di 8 - Con decreto del 18.12.2024 il Giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti, assegnando all'attrice termine per la notifica di ricorso e decreto al convenuto e termine a quest'ultimo per la costituzione in giudizio, nominando altresì – vista la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale – l'Avv. Crivellaro curatore speciale del minore;
- All'udienza del 22.05.2025 parte attrice è comparsa avanti al Giudice Delegato e ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. Le parti non hanno mai convissuto e, dopo la nascita del figlio, le frequentazioni con il padre avvenivano solo durante i fine settimana in cui la madre portava presso CP_2
l'abitazione paterna. Il padre ha visto il minore l'ultima volta a giugno 2024 per firmare dei documenti, ma già dai due anni antecedenti non intratteneva col figlio alcun rapporto né chiamava la madre per sapere di lui, disinteressandosi di ogni aspetto rilevante della vita del minore e non fornendo a quest'ultimo alcun supporto né materiale né morale;
2. Nel 2023 i genitori hanno concluso una negoziazione assistita (in forza della quale il padre si è obbligato a versare alla madre, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di € 300 oltre ad € 50 mensili per arretrati non versati), che tuttavia non ha ricevuto il visto del PM;
in ogni caso, il padre non ha ottemperato agli accordi raggiunti, salvo provvedere a qualche pagamento sporadico (gennaio 2023, marzo 2025);
3. La madre attualmente convive con il minore nella casa di proprietà di sua nonna, ove ha stabilizzato il nuovo nucleo familiare (marito e secondogenita, , nata il [...]); Per_1
è disoccupata, fa qualche lavoretto in nero da cui ricava circa € 900/1.000 mensili e percepisce altresì l'AUU per un importo complessivo di € 400.
- Quindi il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 CP_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mani il 16.01.2025), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia;
- Previa interlocuzione con la parte attrice e con il curatore speciale del minore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice Delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne, tenuto conto dell'assenza di urgenza, valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio;
- Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice Delegato ha invitato i procuratori a rassegnare le conclusioni;
sulle conclusioni rassegnate come riportate in epigrafe il Giudice Delegato ha ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio .
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale La rinuncia alla domanda di decadenza formalizzata dalla madre e dal curatore è coerente con il compendio probatorio in atti e ed è condivisa dal Collegio. Cionondimeno – anche- con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
pagina 3 di 8 rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo, infatti, che non vede il figlio da giugno 2024, non si è mai occupato del rendimento scolastico del minore né delle sue attività ludico sportive, di fatto non condividendo con il figlio alcun aspetto rilevante della sua quotidianità, né fornendogli alcun supporto morale o materiale se non mediante il versamento di sporadiche somme di denaro. L'uomo, rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio minore sin dai primi anni successivi alla nascita di quest'ultimo, ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore, resosi irreperibile, abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio, pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017; Cass. 26587/09; Cass. 16593/08). Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta, in quanto la donna, che si è occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Le condizioni sopra indicate e, in particolare, l'irreperibilità paterna e il conseguente sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto da parte attrice e condiviso dal curatore speciale, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337-quater, 3° comma, c.c. Il minore rimarrà collocato presso la madre, nell'abitazione sita in Milano, via Enrico Cialdini n. 35. Quanto alla frequentazione tra e il padre, tenuto conto dell'età del minore (quasi 7 anni) e della CP_2 circostanza che il convenuto non vede il figlio da quattro/ cinque anni , nonché della comprensibile richiesta della madre – condivisa anche dal curatore speciale del minore – di essere sostenuta da un terzo nella gestione degli eventuali incontri tra il figlio e il padre ( vista la totale assenza di rapporti ed il fatto che il padre ha già usato il bambino per arrivare alla madre) , ritiene il Collegio necessario che se e nei limiti in cui il padre mostri una serie ed effettiva volontà di costruire una relazione con il bambino sia demandata ai Servizi Sociali del Comune di Milano l'attivazione di ogni supporto, anche psicologico, nella gestione e scansione della possibile futura ripresa degli incontri che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servizi, sentiti i genitori, nel rispetto dei tempi e sempre nell'interesse di anche se necessario alla presenza di un educatore (educativa CP_2 territoriale e/o domiciliare) Con riferimento al mantenimento della prole Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315-bis ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non pagina 4 di 8 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: La madre, che ha lavorato come commessa sino al 2022, è attualmente disoccupata a seguito della nascita della secondogenita e presta occasionalmente attività lavorativa di pulizie e massaggi, percependo un introito mensile di circa 900/1.000 euro;
vive stabilmente nell'abitazione di proprietà di sua nonna, sulla quale grava un onere di mutuo di circa 440 euro suddiviso tra lei e sua madre (con lei convivente) in ragione del 50% ciascuna;
convive altresì stabilmente con suo marito, il quale lavora come metalmeccanico e contribuisce al sostegno, anche materiale, di entrambi i figli della donna. Il padre, giovane uomo di 28 anni, in assenza di informazioni su vita e lavoro dello stesso, deve ritenersi, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di quasi 7 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 300,00 euro al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
pagina 5 di 8 L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di dicembre 2024 (il ricorso è stato depositato il 06.12.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio. L'AUU dovrà essere percepito per intero dalla madre, affidataria esclusiva. Il Tribunale dà infine atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di condanna del convenuto al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di concorso nel mantenimento ordinario e straordinario del minore (domanda che l'attrice si è riservata di proporre in altra sede) e quindi nulla dispone sul punto.
Con riferimento alle spese di lite Attesa la mancata costituzione di parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento pendente tra Parte_1
e , letti ed applicati gli artt. 316,
[...] Controparte_1 comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473-bis e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1) FI , nato a Milano il [...], in [...] esclusiva alla madre, Controparte_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Milano, Via Enrico Cialdini n. 35, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma 3, c.c. (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano (luogo di residenza del minore), in collaborazione con le competenti ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di attivare ogni supporto (in specie psicologico) ritenuto necessario al fine di accompagnare nell'elaborazione della CP_2 relazione con la figura paterna in vista di una eventuale futura ripresa degli incontri con il padre che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servizi, sentiti i genitori, nel rispetto dei tempi e nell'esclusivo interesse del minore, alla presenza di un educatore (educativa territoriale e/o domiciliare) e comunque essere subordinati: a) alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con il figlio minore;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2025);
pagina 6 di 8 4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 7 di 8 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dispone che l'AUU e ogni altro aiuto o stanziamento pubblico in favore del minore vengano percepiti interamente dalla madre, affidataria esclusiva;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, l'11.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
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