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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8272 del 2024
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIARDINA CALOGERO ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente/contumace –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta.
Liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 13/07/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza del 31/03/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (46%);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che devono essere liquidati con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e CP_ vanno poste a carico dell' le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8272 del 2024
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIARDINA CALOGERO ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente/contumace –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta.
Liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 13/07/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza del 31/03/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (46%);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che devono essere liquidati con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e CP_ vanno poste a carico dell' le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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