Art. 1.
Con decorrenza dal 1 luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , che abbia venti anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.
Con decorrenza dal 1 luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , che abbia venti anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.