Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP IT01867/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 6604/99 Consigliere Cron. 4614 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 31/10/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL CL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA 2001 MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato 4181 CONCETTI DOMENICO, che 10 rappresenta e difende, -1- giusta delega in atti;
- - controricorrente avverso la sentenza n. 33/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 17/02/99 R.G.N. 180/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 6604/99 Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 4 marzo 1998, il Pretore di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta da AL TO per la ricostituzione della propria pensione d'invalidità mediante rivalutazione -sulla base del coefficiente 1,5- del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta con esposizione alle polveri di amianto. L'appello proposto dall'INPS, deducente l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo introdotto dal d.l. 1993/n.169 convertito in legge 1993/n.271, ai soli lavoratori in attività, veniva rigettato dal Tribunale di Casale Monferrato con sentenza del 17 febbraio 1999. Avverso tale pronuncia -che, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori pensionati- I'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione L'istituto ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, della legge 1992/n.257, modificato sey dall'art. 1, comma primo, del d.l. 1993/n.169, convertito, con 3 modificazioni, nella legge 1993/n.271- deduce l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni e citando anche la pronuncia di questa Corte n.6620 del 1998,1'inapplicabilità del beneficio al lavoratori già titolari di pensione. Il ricorso non può essere accolto e la sentenza deve essere confermata, sia pure con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, del codice di rito. Invero, premesso in fatto che nella specie il beneficio contributivo è stato riconosciuto con riguardo ad una pensione d'invalidità, va ricordato, in punto di diritto, che questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n.6620 del 7 luglio 1998 (non coerentemente citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi), ha ritenuto che la fruizione di tale tipo di pensione (d'invalidità) non osti (come è a dirsi, invece, della pensione di anziantà 0 di vecchiaia) alla concessione del beneficio contributivo in questione. Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale -ribadito da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n.1976 e 19 aprile 2001 n.5764) alle cui motivazioni sembra sufficiente ed opportuno rinviare, nel rispetto del principio di economia nell'esercizio di funzioni e servizi Feel pubblici-, la sentenza impugnata, ancorché non condivisibile 4 quanto all'affermazione dell'irrilevanza ostativa di qualsiasi tipo di pensione, deve essere tenuta ferma, in quanto il relativo decisum, trattandosi di conferma di una pronuncia attributiva del beneficio per una pensione d'invalidità, risulta conforme al diritto. Essendosi il suddetto indirizzo giurisprudenziale consolidato dopo la proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per delle spese del giudizio didisporre la compensazione cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 31 ottobre 2001 Fleront lip, uidcolle Il Presidente Il Cons.-est. ནང་བབསགས་ Still ' D PROL O L L O T B I A D S E A P S T S T O N P A M I A ! D O E སྐ R 4 T : : T N S 0 E I S S G 0 E A E R L E D L O