Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5208/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PALERMO, VIA CAVOUR n. 70, presso lo studio dell'Avv.
RUGOLO PAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE n. 78, presso lo studio dell'Avv. LAURICELLA ROSONE MARCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 15/11/2024;
All'udienza del 14/2/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliaione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
1
“1. I coniugi vivranno separati ed ognuno di essi potrà fissare la residenza ove riterrà opportuno, previa comunicazione reciproca.
2. La piccola resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Palermo, via Floridia Pietro n. 1;
3. Il signor potrà tenere con se la figlia liberamente, secondo Controparte_1 gli accordi tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni scolastici e con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi.
4. Solo in caso di disaccordo tra gli ex coniugi, verranno adottate le seguenti modalità: è stato pensato un calendario di massima, che prevede la seguente alternanza tra queste due settimane per facilitare la gestione della minore tra i coniugi:
1° settimana:
• Lunedì è con mamma Per_1
• Martedì “ mamma
• Mercoledì “ papà
• Giovedì “ papà
• Venerdì “ mamma
• Sabato “ mamma
• Domenica “ mamma
2° settimana:
• Lunedì è con mamma Per_1
• Martedì “ mamma
• Mercoledì “ papà
• Giovedì “ papà
• Venerdì “ papà
• Sabato “ papà
• Domenica “ papà
3° settimana
• Lunedì è con mamma Per_1
2 • Martedì “ mamma
• Mercoledì “ papà
• Giovedì “ papà
• Venerdì “ mamma
• Sabato “ mamma
• Domenica “ mamma
4° settimana
• Lunedì è con mamma Per_1
• Martedì “ mamma
• Mercoledì “ papà
• Giovedì “ papà
• Venerdì “ papà
• Sabato “ papà
• “ papà Per_2
Secondo questa regolarità e questa alternanza, si riesce a mantenere fissi i primi quattro giorni feriali evitando di cambiare continuamente, e così la bambina sarebbe lunedì e martedì sempre con mamma, mercoledì e giovedì sempre con papà. Dal venerdì alla domenica si riescono a garantire week-end un po' più lunghi, una volta con uno ed una volta con l'altro, agganciandoli quindi o ai giorni precedenti o ai giorni successivi. Si viene così a creare un'alternanza di cinque giorni di seguito con lo stesso genitore nella stessa casa.
Le festività natalizie verranno trascorse ad anni alterni (gli anni pari con il padre) la vigilia di Natale con un genitore (con cui trascorreranno il giorno di
Santo Stefano) e il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro e lo stesso la festività dell'Epifania (il 5 gennaio con un genitore ed il 6 gennaio con l'altro); stesso discorso per le festività della
Pasqua e del lunedì dell'Angelo; i compleanni dei figli saranno trascorsi con un genitore ad anni alterni;
le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni continuativamente con ciascun genitore (con cui si potrà prevedere anche un viaggio la cui meta è da comunicare all'altrogenitore) con date da concordare ogni anno entro il 30 maggio;
tutto ciò potrà essere rimodulato con il consenso di entrambi i genitori;
3 5. Il sig. si impegna a corrispondere alla signora entro e CP_1 Pt_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese l'importo di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minori , importo oggetto di Per_1 rivalutazione secondo l'indice ISTAT nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa “spese extra-assegno” stabilite dal COA e dal Presidente del Tribunale di Palermo. In particolare le spese relative alla retta annuale scolastica di euro 1.500,00 annue continueranno a corrisposta in misura pari ad euro 750,00 cadauno da entrambi gli ex coniugi;
6. La signora beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico Pt_1 corrisposto dall'INPS per la piccola;
Per_1
7. I signori e si impegnano a far comunicare CP_1 Parte_1 la figlia con l'altro genitore quando ne hanno la custodia con qualsiasi mezzo di comunicazione (telefono - WhatsApp, ecc.);
8. Tutte le decisioni di particolare importanza relative alla figlia saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
9. I signori e , nel pieno ed incondizionato Controparte_1 Parte_1 rispetto dei principi della genitorialità, si impegnano a seguire ed incentivare le concrete esigenze quotidiane della figlia, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche, rispettando quanto espressamente indicato nel piano genitoriale che verrà adottato da entrambi i genitori;
10. Tutte le decisioni di particolare importanza relative alla figlia saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
11. I coniugi si danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto. I signori e vivranno, pertanto, Controparte_1 Parte_1 separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. I coniugi dichiarano per il resto di avere liberamente regolato i loro rapporti economici e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
4 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Corleone (PA) (atto n. 31 P. 2, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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