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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 18.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 299/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. GUALDIERI MAURIZIO per procura alle liti, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CARLO POMA 4 ROMA
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. PALMIERI DONATELLA per Controparte_1 procura alle liti, elettivamente domiciliata in VIA VIA GIULIO ROMANO C/O CP_2
CP_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 la ricorrente in epigrafe, premesso che:
- con verbale approvato in via definitiva in data 5.9.2024, veniva riconosciuta dalla commissione medica persona invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 31.1.2023;
- che, decorsi 120 giorni dall'accertamento, l' non aveva, tuttavia, erogato la prestazione;
CP_4 tanto premesso ha convenuto in giudizio l' chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna CP_1 di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori, con vittoria di spese. CP_ L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, avendo liquidato la prestazione. pagina 1 di 3 Nelle note di udienza il difensore di parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuta liquidazione dei soli ratei di indennità di accompagnamento (e relativi arretrati), rilevando tuttavia che ha omesso di provvedere CP_1 al pagamento degli interessi, opponendosi alla dichiarazione di cessata materia del contendere.
Il Giudice, all'udienza odierna, ha deciso la causa con sentenza. CP_ Considerato che l' come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente e come provato dalla documentazione depositata, nelle more del giudizio, ha provveduto ad agosto 2025 alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, limitatamente alla specifica domanda. Relativamente alla domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e di relativa condanna, infatti, non è ravvisabile tra le parti alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002); quindi può senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_ Tuttavia, come osservato dalla parte ricorrente, l' non ha provveduto al pagamento degli interessi legali sui ratei dell'indennità di accompagnamento e, sotto questo aspetto, la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle spese di lite - CP_1 liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., CP_ 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato nel febbraio 2025 (la notifica non è stata invece allegata) e la prestazione corrisposta nel mese di agosto 2025. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali maturati sui ratei dell'indennità di accompagnamento dal 1.2.2023 al 30.6.2025, calcolati dalla scadenza del singolo rateo. CP_ Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa la restante metà delle spese.
pagina 2 di 3 Civitavecchia, 18 novembre 2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 18.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 299/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. GUALDIERI MAURIZIO per procura alle liti, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CARLO POMA 4 ROMA
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. PALMIERI DONATELLA per Controparte_1 procura alle liti, elettivamente domiciliata in VIA VIA GIULIO ROMANO C/O CP_2
CP_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 la ricorrente in epigrafe, premesso che:
- con verbale approvato in via definitiva in data 5.9.2024, veniva riconosciuta dalla commissione medica persona invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 31.1.2023;
- che, decorsi 120 giorni dall'accertamento, l' non aveva, tuttavia, erogato la prestazione;
CP_4 tanto premesso ha convenuto in giudizio l' chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna CP_1 di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori, con vittoria di spese. CP_ L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, avendo liquidato la prestazione. pagina 1 di 3 Nelle note di udienza il difensore di parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuta liquidazione dei soli ratei di indennità di accompagnamento (e relativi arretrati), rilevando tuttavia che ha omesso di provvedere CP_1 al pagamento degli interessi, opponendosi alla dichiarazione di cessata materia del contendere.
Il Giudice, all'udienza odierna, ha deciso la causa con sentenza. CP_ Considerato che l' come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente e come provato dalla documentazione depositata, nelle more del giudizio, ha provveduto ad agosto 2025 alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, limitatamente alla specifica domanda. Relativamente alla domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e di relativa condanna, infatti, non è ravvisabile tra le parti alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002); quindi può senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_ Tuttavia, come osservato dalla parte ricorrente, l' non ha provveduto al pagamento degli interessi legali sui ratei dell'indennità di accompagnamento e, sotto questo aspetto, la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle spese di lite - CP_1 liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., CP_ 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato nel febbraio 2025 (la notifica non è stata invece allegata) e la prestazione corrisposta nel mese di agosto 2025. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali maturati sui ratei dell'indennità di accompagnamento dal 1.2.2023 al 30.6.2025, calcolati dalla scadenza del singolo rateo. CP_ Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa la restante metà delle spese.
pagina 2 di 3 Civitavecchia, 18 novembre 2025
Il Giudice
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