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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante
Martino, nella causa iscritta al N. 13622/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to SALERNO DANIELA ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Giovanni Bonanno 73 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con CP_1
l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in
Roma dal Notaio . Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 7.7.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 25/09/2024 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti CP_1
dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di cui CP_2
chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che
, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'ottobre 2024. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'ottobre 2024.
Sussistono giusti motivi connessi alla decorrenza dell'accertamento sanitario per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere da ottobre
2024.
Dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 09/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante
Martino, nella causa iscritta al N. 13622/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to SALERNO DANIELA ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Giovanni Bonanno 73 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con CP_1
l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in
Roma dal Notaio . Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 7.7.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 25/09/2024 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti CP_1
dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di cui CP_2
chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che
, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'ottobre 2024. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'ottobre 2024.
Sussistono giusti motivi connessi alla decorrenza dell'accertamento sanitario per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere da ottobre
2024.
Dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 09/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino