Art. 6.
A tutti i consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:
1) province fino a 250.000 abitanti . . . . . . . . . . L. 10.000 2) province da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . . . . L. 15.000 3) province con oltre 500.000 abitanti. . . . . . . . . L. 20.000
A tutti i consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:
1) province fino a 250.000 abitanti . . . . . . . . . . L. 10.000 2) province da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . . . . L. 15.000 3) province con oltre 500.000 abitanti. . . . . . . . . L. 20.000