Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10863 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP LO IT 6 3 / 0 2 REPUBBLICA ITA BRA UPR MA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio - Presidente RAVAGNANI R.G. N. 4807/00 Cron. 28428469 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 20/05/02 - Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL OL, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI ALFONSO MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 2956/99 del Tribunale di 2240 -1- 06/09/99 NAPOLI, depositata il 06. - R.G.N. 42398/96; relazione della causa svolta nella pubblica udita la udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso dichiarazione di inammissibilità. -2- Fatto e diritto Rilevato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 2 giugno-6 settembre 1999 è stato proposto, dalla signora NN AN, in forza di procura in data 9 settembre 1994 (v. coeva attestazione del funzionario del Comune di S. Giorgio a Cremano); considerato -in linea con numerosi precedenti giurisprudenziali (v. Cass. 23 marzo 1994 n.2794, 14 dicembre 1994 n.10696, 21 maggio 1996 n.4660, 24 febbraio 1998 n.1975, 9 ottobre 1998 n.10022, 16 novembre 1998 n.11533, 5 agosto 2000 n.10319)- che il carattere di specialità stabilito, a tutela della stessa parte ricorrente, per la procura a ricorrere per cassazione implica il conferimento dell'incarico di difesa in riferimento al processo da instaurare innanzi alla Corte di cassazione e sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare, onde, anche nel caso di controversia soggetta al rito del lavoro, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in forza di procura conferita anteriormente all'emissione della sentenza impugnata, non valendo ad escludere tale inammissibilità, la quale è rilevabile anche d'ufficio, il fatto che (come nella specie) la procura anteriore alla sentenza sia stata espressamente rilasciata per ogni stato e grado del giudizio, compreso eventualmente quello di cassazione;
ritenuto quindi che il ricorso in questione al quale il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso- dev'essere dichiarato inammissibile, senza peraltro statuizione di condanna alla spese a carico della ricorrente, restandone questa esonerata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in ragione della natura della controversia (in tema di rivalutazione ed interessi per tardiva erogazione di prestazioni assistenziali);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Тем Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2002 Florires lep, eclicall Il Cons.-est. Presidente Raga Phillie IL CANS Dep Cancelleria LERE 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L N , L A ' A O L 3 S B L 7 E E I - P 8 S D D - I I 1 A S N 1 T N G S E G E O S P G A I D M G A I E E O , L A T O D T R A I E T R L T S I I L N D E G E E S B R E