Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendo stata dedotta tempestivamente con i motivi d'appello, deve ritenersi tardivamente proposta se eccepita solo in sede di ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2013, n. 41590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41590 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 03/07/2013
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1230
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 10593/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.E.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3656/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.G. in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sull'appello proposto da M.E.A. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Milano in data 16-7-2009 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie A.F. con continue vessazioni fisio- psichiche e condannato alla pena di anni uno di reclusione, con risarcimento danni spese e provvisionale alla costituita parte civile, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 20-10- 2011, confermava la decisione di 1^ grado con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile, ribadendo la comprovata responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, di cui la prova specifica aveva consentito di tracciare gli elementi oggettivi e soggettivi della imputazione, segnalando i negativi elementi comportamentali dell'imputato, tanto da renderlo immeritevole della concessione delle invocate attenuanti generiche. Avverso detta sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sottoscritti personalmente:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle norma penali stabilite a pena di nullità ex artt.178 e 179 c.p.p., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia del ricorrente in persona dell'Avv. Francesco Egidi, risultando l'atto notificato a difensore diverso e mai nominato, con conseguente nullità assoluta per violazione del diritto di difesa;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione dell'art. 572 c.p. per difetto di comprovata abitualità della condotta incriminata da parte dell'imputato, autore di qualche scenata episodica per motivi di gelosia;
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 133 c.p., comma 1, non apparendo giustificabile l'eccessività della pena, tenuto conto di reale ed equilibrata valutazione del fatto contestato. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, quanto all'eccezione in rito di cui al motivo sub 1), come esattamente rilevato nella memoria difensiva proposta nell'interesse della parte civile, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. cui fa cenno il ricorrente ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa, ovvero allorché sia stata eseguite in forme del tutto diverse da quelle prescritte ex lege, tanto da risultare del tutto inidonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, con conseguente palese violazione del suo diritto di difesa, integrante la denunciata nullità assoluta del giudizio (cfr. tra le altre ed in termini, SS.UU. n. 119, 7-01-2005 e da ultimo Cass. pen. Sez. 2, 1-9-2010, n. 32588 Rv. 247980). Ciò posto, va escluso che la nullità denunciata dal ricorrente in punto di inesatta indicazione del nome proprio del difensore di fiducia (con indicazione di quello del padre) nello stesso studio ed indirizzo correttamente riferibile a tale difensore, valga ad integrare una fattispecie compromettente una assoluto difetto di notificazione dell'atto in parola, con conseguente assoluta ed insanabile compromissione del diritto di difesa. Trattasi di nullità a cd. "regime intermedio", come tale sottoposta al termine di tempestiva deducibilità nel giudizio di appello, cosa che non risulta affatto operata in competente sede, come risulta dall'esame degli atti, sicché va ritenuta, in ogni caso, un eccezione del tutto tardiva perche proposta solo con il presente ricorso. In tali sensi, pertanto, l'eccezione va conseguentemente ritenuta infondata e, come tale respinta.
I motivi sub 2) e 3) sono inammissibili per manifesta infondatezza delle controdeduzioni difensive.
Quanto alla piena e comprovata configurabilità del reato contestato, segnatamente in punto dell'abitualità consapevole e volontaria della condotta in pregiudizio della vittima, i giudici di merito si sono fatti motivato e puntuale carico di risposta argomentativa (cfr. fol. 4 sentenza di 1^ grado e foll.
6-7 sentenza impugnata) in esaustiva rappresentazione dei termini di piena sussistenza del delitto e di sua altrettanto incontestabile sua riferibilità all'imputato. Parimenti inammissibile il motivo sub 3), in punto di trattamento sanzionatorio, posto che i giudizi di merito, anche in questo caso, si sono fatti motivato e corretto carico di risposta al riguardo, come incontestabilmente risulta dalla sentenza impugnata (cfr. fol. 7 con esplicito richiamo a quanto già dedotto in 1^ grado - cfr. fol. 5), sicché la doglianza del ricorrente si propone come ineccepibile in questa sede di legittimità, avuto riguardo alla richiamata corretta e motivata risposta dei giudici di merito, con puntuale accenno alla negativa personalità e capacità delinquenziale dell'imputato, così assolvendosi all'onere di correttamente esercitare il potere discrezionale riservato al giudice di merito in tema di misura del trattamento sanzionatorio.
Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorsa e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese, processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013