Sentenza 6 novembre 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela a carico del giornalista non si estende al direttore del giornale, ai sensi dell'art. 123 cod.pen., atteso che tale norma prevede l'estensione a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l'omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo, costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l'art. 58 bis cod.pen., che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell'autore dello scritto, ha natura eccezionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2000, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 06/11/2000
Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere N. 4595
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 12317/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in proc. pen. a carico di
NA DO, n. a Cosenza il 29 settembre 1944 avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone depositata il 13 gennaio 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aniello Nappi Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il giudice dell'udienza preliminare ha prosciolto ai sensi dell'art. 129 c.p.p. DO NA dal reato di cui all'art. 57 c.p., avendo rilevato che era stata proposta querela per diffamazione solo nei confronti del coimputato AR IO, autore di un articolo pubblicato sul settimanale diretto da NA.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero, che deduce violazione dell'art. 123 c.p., sostenendo che la querela proposta contro l'autore dell'articolo ritenuto diffamatorio si estende anche nei confronti del direttore del settimanale sul quale il pezzo è stato pubblicato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'art. 123 c.p. prevede l'estensione della querela a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato. Sicché la norma non è applicabile quando, come nel caso in esame, si tratti di reati distinti (Cass., sez. IV, 2 luglio 1969, Trefoconi, m. 112821, Cass., sez. V, 30 maggio 1994, Caselli, m. 199239), la diffamazione e l'omesso controllo sulla pubblicazione, addebitati a soggetti diversi.
L'art. 58 bis comma 2 c.p. prevede eccezionalmente una deroga a questo principio, allorché stabilisce che la querela proposta contro il direttore responsabile ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questi commesso. Ma questa norma non può essere intesa, con una sorta di analogia a contrario, nel senso che la querela per diffamazione presentata contro l'autore della pubblicazione abbia effetto anche nei confronti del direttore responsabile per il reato di cui all'art. 57 c.p. da lui commesso. Anzi essa conferma, a contrario appunto, che l'art. 123 c.p. non può essere interpretato nel senso postulato dal pubblico ministero ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000