Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17480 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
2 0 / ( RESUBBLICA ITALIANA 0 8 LE'N '16 INISME DEL POPOLO ITALIANO OTION 4 LA CORTE SUPREMA DICASS Oggetto 7 Risarcimento SEZIONE T. ZA 1 danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2403/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere 41116 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 26/09/02 Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: STAR DIESEL 2001 SRL, in persona del legale rappresentante NN CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TRASTEVERE 26, presso lo studio dell'avvocato SCOCCIANTI-RAFFAELLI, difesa dall'avvocato PAOLO MARCOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AUTOTRASPORTI "GIROLA" DI OT AN, ED AR & C. SNC, corrente in Grottazzolina (AP), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. 2002 TI LU, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato ENRICO 1755 1 PIERMARTIRI, difesa dall'avvocato FRANCESCA PALMA, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 101/99 del Giudice di pace di JESI, emessa il 25/06/99 (R.G. 167/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il giudice di pace di Jesi, con sentenza del 25 giugno 1999, ha condannato la srl ditta Star DI a pagare alla snc. ditta Autotrasporti Girola la somma di lire un milione a titolo di risarcimento danni. Il giudice di pace ha ritenuto che la Star DI, contrariamente agli impegni assunti, non aveva effet- tuato tempestivamente le necessarie riparazioni ad un automezzo della ditta Girola, procurando a questa un ritardo nell'espletamento delle sue attività ed un man- cato guadagno, determinato equitativamente in lire un milione, sulla base delle deposizioni testimoniali escusse. 2 2. La srl ditta Star DI ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, adde- bitandole il vizio "di insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il giudice di pace attribuito agli elementi emersi nel corso del processo un significato del tutto inconciliabile con il loro effettivo contenu- to. La snc. ditta Autotrasporti Girola, di LU Pal- lotti e RI EL ha resistito con controricorso.
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inam- missibile. La Società Star DI ha depositato anche memoria.
4. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate se- condo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) non è am- messo il ricorso per cassazione per difetto di motiva- zione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un pun- 3 to decisivo della controversia, si risolva in un'ipote- si di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU.
5. Il principio, condiviso dal Collegio, trova ap- plicazione nella fattispecie esaminata, nella quale la ricorrente pretende una rivalutazione dei fatti espo- sti, che non è ammissibile in questa sede di legittimi- tà. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. La decisione non contrasta con le conclusioni del P.M., il quale ha fatto riferimento all'inammissibilità delle censure contenute nel ricorso. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soc- combenza.
P. q. m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso delle spese di questo giudizio, che liquida in €. 2194 oltre onorari liquidati in € 450,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la e a i e 26 settembre 2002. l 1 r l a e C f l о o l A E e e R i Luigi Francesco Di Nanni, Est. c r E n a I a L M д p L a C E Il Presidente s n s C i i t N д o a A t D C a о , t i L IL CANCEL MERE C1 i I s g 4 o g Dott.ssa RI Avello p O e D